Rinvio, Definizione e Tipo di Offerta Clausole campione

Rinvio, Definizione e Tipo di Offerta. Le presenti condizioni disciplinano: i) le opzioni “Red Mondo”, “New Red GB Mondo”, “International Call” (di seguito, singolarmente, “Opzione” o “Offerta”) come condizioni particolari dell’Offerta Zero e dell’offerta mobile prepagata inclusa nei pacchetti OneBusiness ed integrano le Condizioni di Adesione all’Offerta Zero e le Condizioni Generali di Contratto per il servizio mobile prepagato incluso nelle offerte “OneBusiness”; ii) ad opzioni Roaming che consentano la condivisione tra piu` SIM di traffico voce, sms e dati in Roaming, come previsto dall’art. 4 che segue. Ciascuna Opzione prevede la fruizione dei servizi di comunicazione elettronica tramite l’acquisto preventivo di quantità di traffico telefonico secondo determinati importi e tagli di ricarica che il Cliente potra’ utilizzare per la fruizione del pacchetto scelto e con- sistente in quantità predefinite di minuti voce, sms e traffico dati internazionali (ogni pacchetto ha una durata di 12 mesi ove non diversamente specificato). La sottoscrizione dell’Opzione prevede l’acquisto di una ricarica sufficiente a coprire il costo del pacchetto prescelto ed il rinnovo tacito di tale acquisto al dodicesimo mese, fatta salva indicazione di volontà contraria da parte del Cliente che sarà sempre libero di rifiutare l’ulteriore acquisto secondo le modalità indicate all’art. 3) delle Condizioni di Adesione all’Offerta Zero e delle condizioni di adesione all’offerta di telefonia mobile prepagata inclusa nelle offerte OneBusiness. Aderendo all’Offerta il Cliente acconsente a che l’ammontare di minuti, traffico dati e SMS inclusi nel pacchetto venga frazionato in periodi mensili e che sia utilizzabile in ciascun periodo nei paesi di validità dell’offerta elencati nei materiali informativi dedicati e/o sul sito Xxxxxxxx.xx. Superate le soglie di traffico incluse in ciascun periodo, il Cliente acconsente a che vengano applicate le tariffe SmartPassport previste dal suo piano tariffario.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.