Common use of Servizio di connessione Clause in Contracts

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio ; b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete; d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica, qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature. i) il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da ENEL in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.

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Samples: Preventivo Di Connessione Alla Rete Mt Di Enel Distribuzione, Preventivo Di Connessione Alla Rete Mt

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL ed e ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio Esercizio; b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete; d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica, elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature.all’apparecchiatura di misura i) il Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da ENEL Enel in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione. 6.3. L’ENEL si impegna a: a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura; b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

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Samples: Preventivo Di Connessione Alla Rete Mt Di Enel Distribuzione, Preventivo Di Connessione Alla Rete Mt

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL e-distribuzione ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL e-distribuzione nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio ; b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete; d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENELe-distribuzione, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL e-distribuzione è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL e-distribuzione insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e-distribuzione e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL e-distribuzione o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL e-distribuzione onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL e-distribuzione l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica, qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e-distribuzione e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature. i) il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL e-distribuzione non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da ENEL e-distribuzione in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.

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Samples: Preventivo Di Connessione

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL ed e-distribuzione e ad immettere energia elettrica nella rete ENEL e-distribuzione nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio ;di b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete; d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENELe-distribuzione, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL e-distribuzione è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL e-distribuzione insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e-distribuzione e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL e-distribuzione o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL e-distribuzione onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL e-distribuzione l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica, elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e-distribuzione e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature.all’apparecchiatura di misura i) il Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL e-distribuzione non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da ENEL e-distribuzione in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.

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Samples: Preventivo Di Connessione

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto dellerispetto: a) delle prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio Esercizio; b) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete; d) delle norme tecniche in vigore (CEI - CEI- Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna impegna, inoltre, a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno danni o disturbi alla rete ENELEnel, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL elettrica o altre esigenze della di tale rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettricaelettrica dal Punto di Consegna, qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti di rete ed apparecchiatureall’apparecchiatura di misura. i) il Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da ENEL Enel in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Connessione Degli Impianti Di Produzione Alla Rete Elettrica in Bassa Tensione

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL ed Deval Spa e ad immettere energia elettrica nella rete ENEL Deval Spa nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio ;di b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete; d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENELDeval Spa, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL Deval Spa è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL Deval Spa insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL Deval Spa e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL Deval Spa o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL Deval Spa onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL Deval Spa l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica, elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL Deval Spa e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti ed apparecchiature.all’apparecchiatura di misura i) il Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL Deval Spa non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da ENEL Deval Spa in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.

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Samples: Valutazione Di Impatto Ambientale