Common use of Servizio di connessione Clause in Contracts

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL e ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio; b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, all’apparecchiatura di misura i) Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione. 6.3. L’ENEL si impegna a: a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura; b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

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Samples: Preventivo Di Connessione Alla Rete Mt Di Enel Distribuzione, Preventivo Di Connessione Alla Rete Mt

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL e ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di EsercizioEsercizio ; b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete; d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica elettrica, qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, all’apparecchiatura di misuraai propri impianti ed apparecchiature. i) Il il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel ENEL in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione. 6.3. L’ENEL si impegna a: a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura; b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

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Samples: Preventivo Di Connessione Alla Rete Mt Di Enel Distribuzione, Preventivo Di Connessione Alla Rete Mt

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL e e-distribuzione ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL e-distribuzione nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di EsercizioEsercizio ; b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete; d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENELe-distribuzione, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL e-distribuzione è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL e-distribuzione insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e-distribuzione e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL e-distribuzione o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL e-distribuzione onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL e-distribuzione l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica elettrica, qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché e la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e-distribuzione e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, all’apparecchiatura di misuraai propri impianti ed apparecchiature. i) Il il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL e-distribuzione non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel e-distribuzione in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione. 6.3. L’ENEL si impegna a: a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura; b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

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Samples: Preventivo Di Connessione

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL e ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto dellerispetto: a) delle prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio; b) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete; d) delle norme tecniche in vigore (CEI - CEI- Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna impegna, inoltre, a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno danni o disturbi alla rete ENELEnel, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL elettrica o altre esigenze della di tale rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica dal Punto di Consegna, qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché la e manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti di rete ed all’apparecchiatura di misura. i) Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione. 6.3. L’ENEL si impegna a: a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura; b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Connessione Degli Impianti Di Produzione Alla Rete Elettrica in Bassa Tensione

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL e-distribuzione e ad immettere energia elettrica nella rete ENEL e-distribuzione nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio;di b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENELe-distribuzione, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL e-distribuzione è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL e-distribuzione insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e-distribuzione e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL e-distribuzione o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL e-distribuzione onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL e-distribuzione l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL e-distribuzione e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, all’apparecchiatura di misura i) Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL e-distribuzione non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel e-distribuzione in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione. 6.3. L’ENEL si impegna a: a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura; b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

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Samples: Preventivo Di Connessione

Servizio di connessione. 6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL Deval Spa e ad immettere energia elettrica nella rete ENEL Deval Spa nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto delle: a) prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio;di b) condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG; c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete d) norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano). 6.2. Il PRODUTTORE si impegna a: a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENELDeval Spa, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL Deval Spa è sottesa; b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL Deval Spa insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva; c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL Deval Spa e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL Deval Spa o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico; d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL Deval Spa onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione; e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL Deval Spa l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione; f) non effettuare prelievi di energia elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a); g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate; h) garantire a ENEL Deval Spa e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, all’apparecchiatura di misura i) Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL Deval Spa non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel Deval Spa in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione. 6.3. L’ENEL si impegna a: a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura; b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

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Samples: Valutazione Di Impatto Ambientale