Servizio di fognatura. 1. La Società somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento. 2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte della Società. Essa assumerà la gestione delle opere dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente le spese di collaudo stabilite dalla Società. 3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Xxx.xx Comunale o la Società non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa autorizzazione del Comune ed a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione alla Società che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
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Servizio di fognatura. 1. La Società Il Gestore somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell’ATO n. 3 nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessatoterzi, la somministrazione potrà avvenire avverrà dopo l'assunzione l’assunzione in gestione di dette opere da parte della Societàdel Gestore previa consegna delle opere al comune. Essa Esso assumerà la gestione delle opere opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'eserciziol’idoneità all’esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo stabilite dalla Societàcollaudo.
3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Xxx.xx l’Amministrazione Comunale o la Società il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa autorizzazione corresponsione al Gestore del Comune ed a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione alla Società al Gestore che potrà può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
4. Il Gestore interviene sulle condotte poste in proprietà privata solo qualora vengano utilizzate per collettare i reflui di altre utenze, poste al di fuori della proprietà medesima.
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Servizio di fognatura. 1. La Società Il Gestore somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell’ATO n. 3 nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo dai contratti di somministrazione e alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessatoterzi, la somministrazione potrà avvenire avverrà dopo l'assunzione l’assunzione in gestione di dette opere da parte della Societàdel Gestore previa consegna delle opere al comune. Essa Esso assumerà la gestione delle opere opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'eserciziol’idoneità all’esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo stabilite dalla Societàcollaudo.
3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Xxx.xx l’Amministrazione Comunale o la Società il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa autorizzazione corresponsione al Gestore del Comune ed a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione alla Società al Gestore che potrà può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.
4. Il Gestore interviene sulle condotte poste in proprietà privata solo qualora vengano utilizzate per collettare i reflui di altre utenze, poste al di fuori della proprietà medesima.
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Servizio di fognatura. 1. La Società Il Gestore somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti e facenti parte dell’ATO n. 4 nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessatoterzi, la somministrazione potrà avvenire avverrà dopo l'assunzione l’assunzione in gestione di dette opere da parte della Societàdel Gestore previa consegna delle opere al comune. Essa Esso assumerà la gestione delle opere opere, previo preliminare parere sul progetto e dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'eserciziol’idoneità all’esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente al Gestore, preventivamente, le spese per la verifica del progetto e di collaudo stabilite dalla Societàcollaudo.
3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Xxx.xx l’Amministrazione Comunale o la Società il Gestore non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa autorizzazione corresponsione al Gestore del Comune ed a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa dallo stesso per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione alla Società al Gestore che potrà può disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni
4. Il Gestore ha in gestione tutte le condotte poste in luoghi aperti al pubblico, anche qualora si trovino in proprietà privata e siano soggette a vincoli di pubblica utilità.
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