Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina. 2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), le parti a titolo esemplificativo rinviano all’allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente area. 5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi. 6. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 18 del CCNL del 5 dicembre 1996.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Servizio di guardia. 1. Nelle Per servizio di guardia si intende la presenza del dirigente in servizio nelle ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 08.00) e nei giorni festivifestivi (anche dalle ore 08.00 alle ore 20.00) ed è svolto durante il normale orario di lavoro programmato . Per quanto attiene le limitazioni al lavoro notturno , la continuità assistenziale e tutela della salute , l’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, si applicano le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure disposizioni di cui all'artal Decreto Legislativo n. 66/2003 e s.m.i. 6, ed al T.U. n. 151/01 e s.m.i. Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1 lett3 dell’art. B), mediante 16 C.C.N.L. 03/11/2005 sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia o previsti dal predetto art. 16. Sono esclusi dall’obbligo di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previstoassicurare i turni di guardia i responsabili di Struttura Complessa e, per disciplina.
2analogia degli obblighi e compiti istituzionali, anche i responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale. Dopo l’effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna, è previsto un periodo di riposo compensativo continuativo di 24h. Non possono essere effettuate turnazioni notte-mattino/notte pomeriggio/pomeriggio-notte. a turnazione mattino-notte è consentita solo se limitata nel tempo, e adeguatamente motivata in relazione all’esigenza di garantire la continuità assistenziale. Deve essere consentito un riposo di 11 ore consecutive per ogni periodo lavorativo di 24 ore. E’, ovviamente, esonerato dall’obbligo di prestare lavoro notturno il dirigente giudicato a tal fine inidoneo dal medico competente. Il servizio diritto alla corresponsione dell’indennità di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con notturna matura effettuando il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18.
3servizio dalle ore 22.00 alle 06.00. Il servizio turno di guardia è assicurato da tutti i festivo diurno può essere suddiviso anche fra due unità di dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9medici, comma 1, lett. g), le parti a titolo esemplificativo rinviano all’allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime fermo restando che nelle quali dovrebbe 24 ore del giorno festivo non può essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente area.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini corrisposta più di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costiindennità festiva per ogni singolo dirigente.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 18 del CCNL del 5 dicembre 1996.
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Samples: Regolamento Orario Di Servizio
Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, 55 ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18dall’art.18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. lettera g), le parti parti, a titolo esemplificativo esemplificativo, rinviano all’allegato n.2 n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente areaoperativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 9, comma 1 lett. f) 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio di disagio, le parti si impegnano altresì impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne notturne, in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del II secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto, contratto è disapplicato l’art. 18 19 del CCNL del 5 dicembre 1996.
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Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/urgenze/ emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, 1 lett. g), le parti a titolo esemplificativo rinviano all’allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente area.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata l'entrata in vigore del presente contratto, è disapplicato l’art. 18 del CCNL del 5 dicembre 1996.
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Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno all'interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’artdall'art. 50, 55 ovvero con il recupero orario. E’ ' fatto salvo quanto previsto dall’artdall'art. 18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’artall'art. 9, comma 1, lett. lettera g), le parti parti, a titolo esemplificativo esemplificativo, rinviano all’allegato n.2 all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente areaoperativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’artdall'art. 9 9, comma 1 lett. f) 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio di disagio, le parti si impegnano altresì impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne notturne, in orario o fuori dell’orario dell'orario di lavoro, con il contratto del II secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARANdell'ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata l'entrata in vigore del presente contratto, contratto è disapplicato l’artl'art. 18 19 del CCNL del 5 dicembre 1996.
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Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/urgenze/ emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i servizi di guardia o di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, 1 lett. g), le parti a titolo esemplificativo rinviano all’allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente area.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne in orario o fuori dell’orario di lavoroservizio, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto, è E’ disapplicato l’art. 18 del CCNL del 5 dicembre 1996.
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Servizio di guardia. 1. Nelle La guardia dei dirigenti medici è svolta durante il normale orario di lavoro e cioè all’interno delle 34 ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure destinate alle attività assistenziali.
2. Tutti i dirigenti medici di cui all'art. 6al comma 3 dell’art.16 CCNL 05.11.2005 , comma 1 lett. B), mediante indipendentemente dall'esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia o previsti dall’art. 16 del CCNL 5/11/2005. Sono esclusi dall’obbligo di pronta disponibilità dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, ove previstoassicurare i turni di guardia i responsabili di struttura complessa e, per disciplina.
2. Il servizio analogia degli obblighi e compiti istituzionali, i responsabili di guardia è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo struttura semplice dipartimentale, anche alla luce dei principi enunciati nella dichiarazione congiunta n. 6, allegata al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18CCNL 17 ottobre 2008.
3. Il servizio Si conferma la norma contenuta nel protocollo d’intesa del 17.7.2001; pertanto al compimento del 60° anno d’età il dirigente medico, salvo diversa richiesta avanzata dall’interessato, è esentato dall’obbligo di assicurare i turni di guardia è assicurato notturni. Le parti si danno atto che qualora dovessero verificarsi situazioni imprevedibili tali da tutti poter pregiudicare la possibilità di assicurare i dirigenti esclusi quelli LEA, tale accordo potrà essere modificato, con le procedure previste dal presente CCIA in materia di struttura complessaconcertazione. Resta inteso che l'esonero di cui alla presente ipotesi non si riferisce alle guardie festive diurne.
4. In attesa La presenza del dirigente medico nei presidi ospedalieri dell’Azienda deve essere assicurata nell’arco delle linee 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. g), le parti a titolo esemplificativo rinviano all’allegato n.2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente areaguardia.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) L’orario di attività della guardia medica è quello stabilito dalla vigente regolamentazione del lavoro medico e g) viene espletata nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del II biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costinei giorni festivi dalle ore 08.00 alle 20.00.
6. Con l’entrata Il diritto alla corresponsione dell’indennità di guardia notturna matura effettuando il servizio dalle 22.00 alle 06.00.
7. Il turno di guardia festivo può essere effettuato anche da due unità di dirigenti medici che verranno remunerati ciascuno per la metà dell’indennità dovuta.
8. Ai fini della remunerazione del turno di guardia si conferma, , il contenuto del protocollo di intesa siglato in vigore data 18/12/2007, fino a diverso accordo. In particolare si ribadisce che per ogni guardia notturna effettuata venga corrisposta la retribuzione mensile di € 71,92 e, ogni due mesi, la retribuzione nella misura del presente contratto60% di € 83,04 quale acconto di risultato; per ogni guardia festiva effettuata venga corrisposta la retribuzione mensile di € 17,82 e, è disapplicato l’artogni due mesi la retribuzione nella misura del 60% di € 83,04 come acconto di risultato. 18 del CCNL del 5 dicembre 1996.Il conguaglio, pari al 40% di € 83,04 per ogni guardia effettuata, sarà erogato, dopo l’espletamento delle procedure relative al premio di risultato, entro e non oltre il 31/03 di ogni anno
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Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità continuita' assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure assicurate tenuto conto delle diverse attivita' di cui all'artcompetenza della presente area dirigenziale nonche' dell'art. 66 bis, comma 1 lett. B2 (Organismo paritetico), mediante i mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità disponibilita';
b) la guardia di unita' operativa o tra unita' operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia è e' svolto all’interno all'interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, ovvero con il recupero orario. E’ ' fatto salvo quanto previsto dall’artdal presente C.C.N.L. in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 18115 comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non piu' di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente.
3. Il servizio di guardia è e' assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9Le parti, comma 1, lett. g), le parti a titolo esemplificativo esemplificativo, rinviano all’allegato n.2 all'allegato n. 2 del C.C.N.L. 3 novembre 2005 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente areaunita' operativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lett. f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio le parti si impegnano altresì a riesaminare le modalità di retribuzione La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in azienda o ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115, comma 2-bis (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) e' stabilita in euro 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in euro 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che e' corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L., comprende ed assorbe l'indennita' prevista dall'art. 98, comma 1, (Indennita' per servizio notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell’orario dell'orario di lavoro, con il contratto non si da' luogo all'erogazione del II biennio economico 2004 - 2005suddetto compenso. Detto compenso compete, previo monitoraggio del numero delle invece, per le guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi fuori dell'orario di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costilavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.
6. Con l’entrata in vigore Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato 1 del presente contratto, è disapplicato l’art. 18 del CCNL C.C.N.L. del 5 dicembre 1996luglio 2006 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie. Resta fermo che la prestazione di turni di guardia notturna fuori dell'orario di lavoro dovra' avvenire nel rispetto, tra l'altro, della normativa vigente in materia di riposo giornaliero di cui in particolare al decreto legislativo n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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Servizio di guardia. (art. 16 ccnl 3/11/05 che disapplica l’art. 19 ccnl 5/12/96; art. 8 ccnl 5/7/06)
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 67, comma 1 lett. B), mediante i mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale ccnl 5/7/06 relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro servizio possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, 127 ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18dall’art.127 co. 2 bis.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 916, comma 1, lett. 1 lettera g), le parti parti, a titolo esemplificativo esemplificativo, rinviano all’allegato n.2 n. 2 ccnl 3/11/05 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente areaoperativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 16, comma 1 lett. 1, lettere f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio di disagio, le parti si impegnano altresì impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne guardie, in orario o fuori dell’orario di lavoroservizio, con il contratto ccnl 5/7/06 del II secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNLccnl, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l'obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l'ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del monitoraggio di cui al comma che precede per la rilevazione del numero delle guardie notturne effettivamente svolte nelle aziende ed enti, considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il ccnl 5/7/06 le modalità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 127 comma 2 bis.
7. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell'art 122, commi 7 e 8 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell'orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato n 1 al ccnl 5/7/06.
8. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente contrattoccnl 5/7/06, ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei servizi ospedalieri, è disapplicato l’arttenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto dall'art. 18 122, commi 7 e 8, sia sufficiente alla corresponsione del CCNL compenso previsto nel comma 7, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
9. Le Regioni, nei 30 giorni successivi , provvederanno al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell'art. 16, comma 4, utilizzando – a compensazione per l’area della dirigenza medico-veterinatia del 5 dicembre 1996SSN – le risorse indicate nel comma 7, primo alinea e nel comma 8 dell'art. 122 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell'eventuale già avvenuta utilizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.
10. Il compenso di cui al comma 7, si cumula con l'indennità notturna prevista dall'art. 34, comma 1.
11. La disciplina del servizio di guardia di cui al comma 2 che precede è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturna prestato fuori dell'orario di lavoro, non si dà luogo all'erogazione del compenso del comma 7. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente.
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Samples: Collective Labor Agreement
Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’art. 50, 55 ovvero con il recupero orario. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 18dall’art.18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’art. 9, comma 1, lett. lettera g), le parti parti, a titolo esemplificativo esemplificativo, rinviano all’allegato n.2 n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente areaoperativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’art. 9 9, comma 1 lett. f) 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio di disagio, le parti si impegnano altresì impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne notturne, in orario o fuori dell’orario di lavoro, con il contratto del II secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata in vigore del presente contratto, contratto è disapplicato l’art. 18 19 del CCNL del 5 dicembre 1996. In riferimento all’art. 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera g) per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza/emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa (ex divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (ex interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l’equipe. Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia necessari all’applicazione degli artt. 17 e 18.
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Samples: Linee Guida Regionali
Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lett. B), mediante i mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno all'interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell’orario dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’artdall'art. 50, 55 ovvero con il recupero orario. E’ ' fatto salvo quanto previsto dall’art. 18dall'art.18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’artall'art. 9, comma 1, lett. lettera g), le parti parti, a titolo esemplificativo esemplificativo, rinviano all’allegato n.2 all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente areaoperativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’artdall'art. 9 9, comma 1 lett. f) 1, lettere f e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio di disagio, le parti si impegnano altresì impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne notturne, in orario o fuori dell’orario dell'orario di lavoro, con il contratto del II secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARANdell'ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi dell'ipotesi di CCNL, mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata l'entrata in vigore del presente contratto, contratto è disapplicato l’artl'art. 18 19 del CCNL del 5 dicembre 1996.
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Samples: CCNL
Servizio di guardia. 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 1 lettlet. B), mediante i mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei dirigenti del ruolo sanitario, stabiliti, servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto, per disciplina.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno all'interno del normale orario di lavoro. Sino all’entrata all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – - 2005, le guardie espletate fuori dell’orario dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario, straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall’artdall'art. 50, 55 ovvero con il recupero orario. E’ È fatto salvo quanto previsto dall’art. 18dall'art.18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa.
4. In attesa delle linee di indirizzo di cui all’artall'art. 9, comma 1, lett. lettera g), le parti parti, a titolo esemplificativo esemplificativo, rinviano all’allegato n.2 all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa tenuto conto delle attività di competenza della presente areaoperativa.
5. In coerenza con quanto previsto dall’artdall'art. 9 9, comma 1 lett. 1, lettere f) e g) e con la finalità di valorizzare le aree del disagio di disagio, le parti si impegnano altresì impegnano, altresì, a riesaminare le modalità di retribuzione delle guardie notturne notturne, in orario o fuori dell’orario dell'orario di lavoro, con il contratto del II secondo biennio economico 2004 - 2005, previo monitoraggio del numero delle guardie effettivamente svolte presso le aziende ed enti da effettuarsi a cura dell’ARANdell'ARAN, entro un mese dalla sigla dell’ipotesi dell'ipotesi di CCNLC.C.N.L., mediante una rilevazione riguardante il 2004 ai fini di una stima obiettiva e puntuale dei relativi costi.
6. Con l’entrata l'entrata in vigore del presente contratto, contratto è disapplicato l’artl'art. 18 19 del CCNL del C.C.N.L. 5 dicembre 1996.
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