Servizio Non-IBM Clausole campione

Servizio Non-IBM. IBM rende disponibili al Cliente le offerte cloud non IBM in base ai termini del contratto del fornitore terzo applicabile, che si applicheranno per l'utilizzo da parte del Cliente dell'offerta cloud non IBM, a meno che il Cliente e la terza parte abbiano un contratto firmato che copra l'offerta, nel qual caso si applicherà tale accordo. IBM non è considerata una delle parti in alcun accordo di terzi, né responsabile della fornitura o utilizzo di tale offerta. Le condizioni di terze parti applicabili sono disponibili nella: All'interno degli Stati Uniti xxxxx://xxxxx.xxx.xxx/x/XXXx00000000XX Resto del Mondo xxxxx://xxxxx.xxx.xxx/x/XXXx00000000XXX Giappone xxxxx://xxxxx.xxx.xxx/x/XXXx00000000XXX
Servizio Non-IBM. I Servizi non IBM rappresentano delle offerte rese disponibili da una terza parte. IBM rende disponibili al Cliente il Servizio non IBM in base ai termini del contratto del fornitore terzo applicabile, che si applicheranno per l'utilizzo da parte del Cliente del Servizio non IBM, a meno che il Cliente e la terza parte abbiano un contratto firmato che copra il Servizio non IBM, nel qual caso si applicherà tale accordo. IBM non è considerata una delle parti in alcun accordo di terzi, né responsabile dell'utilizzo del Servizio non IBM. Il Cliente che acquisisce servizi non IBM al di fuori degli Stati Uniti è soggetto all'Accordo per i Servizi Cloud degli Stati Uniti all'indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxx/. Il Cliente sta stipulando un accordo con la International Business Machines Corporation negli Stati Uniti. Il Cliente è l'entità di acquirente. L'accordo con il fornitore di terze parti fornirà informazioni sul trattamento dei dati e le terze parti forniranno le specifiche tecniche necessarie ed applicabili. Inoltre, il fornitore di terze parti di un Servizio Non-IBM acquisito tramite Red Hat Marketplace fungerà da Subresponsabile nel Trattamento dei Contenuti, inclusi i Dati Personali del Cliente. All'indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx sono disponibili ulteriori dettagli su richiesta.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).