Sfera di applicazione dell'Accordo Clausole campione

Sfera di applicazione dell'Accordo. Il presente Accordo regola esclusivamente i rapporti tra gli agenti di assicurazione iscritti all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.
Sfera di applicazione dell'Accordo. Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica che avvengono:
Sfera di applicazione dell'Accordo. Il presente Accordo regola esclusivamente i rapporti tra gli agenti di assicurazione regolarmente iscritti all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione.
Sfera di applicazione dell'Accordo. Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica, che avvengono in occasione di eventi direttamente organizzati dai Comuni. Tali eventi possono riguardare: • spettacoli musicali veri e propri e festival di canzoni, • concerti di musica classica, leggera, jazz • spettacoli di danza e di balletto • spettacoli di arte varia • concerti di bande e majorettes e rassegne di gruppi folclorici • corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche • spettacoli cinematografici • trattenimenti danzanti • concertini Rientra nell’oggetto anche la diffusione di esecuzioni musicali nell’area della manifestazione, quando effettuata all’aperto, attraverso altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato. Le manifestazioni in oggetto devono essere effettuate all’aperto. Alle manifestazioni all’aperto sono equiparate quelle effettuate al chiuso, purchè si svolgano in locali direttamente gestiti dal Comune e siano direttamente organizzate dal Comune stesso.
Sfera di applicazione dell'Accordo. Il presente Accordo, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle imprese di assicurazione, ANIA – Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione e degli agenti, SNA – Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione iscritti al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o ad altro analogo registro, albo o ente e le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione. II comma – Esso non si applica:
Sfera di applicazione dell'Accordo. Formano oggetto del presente accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla Sezione Musica che avvengono: • in occasione di spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica, jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorette, rassegne di gruppi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti, concertini, organizzati direttamente dall’UNPLI o dalle Pro Loco associate, • con diffusione di esecuzioni musicali nell’area della manifestazione attraverso altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato. Le manifestazioni oggetto del presente accordo debbono essere effettuate all’aperto. Alle manifestazioni all’aperto sono equiparate quelle effettuate al chiuso, purché si svolgano in locali di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente a manifestazioni musicali di spettacoli. Alle Pro Loco è consentito di usufruire di locali adibiti comunemente a manifestazioni musicali di spettacolo per non più di quattro trattenimenti all’anno. Sono escluse dall’accordo le manifestazioni a carattere regionale e nazionale, i corsi carnevaleschi e le rievocazioni storiche di comprovata notorietà nazionale.
Sfera di applicazione dell'Accordo. 4.1. Il presente accordo si applica nei confronti delle cooperative associate alle Centrali cooperative stipulanti. 4.2. Gli accordi sul C.F.L., facenti parte integrante dei CCNL sottoscritti da Associazioni delle Centrali cooperative, sono sostituiti dal presente accordo dalla data della sua entrata in vigore. 4.3. Ferme restando le condizioni economiche di miglior favore derivanti da contrattazione collettiva, il punto 7 del presente accordo, relativo all'inquadramento ed al trattamento economico e normativo, si applica per i settori nei quali non è stato sottoscritto un contratto nazionale od un accordo nazionale per il c.f.l. dalle Associazioni cooperative. Norma transitoria per il settore della distribuzione cooperativa.

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  • Sfera di applicazione Il presente Istituto si applica ai lavoratori del Settore il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL.

  • Campo di applicazione 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016. 2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale: a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003; b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002. 3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d. lgs. n. 272/2001. 5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1. 6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali. 7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici. 8. Con il termine “Ministero/i” si intendono amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei ministeri. 9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d. lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato. 10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d. lgs. n. 165/2001”.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Aggiudicazione di appalto Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

  • Oggetto e ambito di applicazione Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.