Formazione e lavoro. 51 Lun 09/12/2013 n sole�(! �llim Estratto da pag. NT1 Cinque punti da controllare Le verifiche da fare per stipulare correttamente ilcontratto a chiamata l requisiti Il lavoro a chiamata è una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata da prestazioni a carattere «discontinuo o intermittente>>. Il datore deve innanzitutto verificare che la prestazione da proporre al lavoratore abbia queste caratteristiche l soggetti Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare con persone di oltre 55 anni di età o sotto i 24anni di età, fermo restando ehe le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno Le attività e i settori Si può usare il lavoro a chiamata per le attività o per i periodi predeterminati nell'arco della l divieti Il datore deve ricordare che il lavoro intermittente non si può usare: • per sostituìre lavoratori in sciopero • presso unità produttive nelle quali ci siano stati licenziamenti collettivi o sospensioni/ riduzione dell'attività, con ricorso a integrazioni salariali (per lavoratori adibiti alle stesse mansioni) • da parte di aziende che non siano L'indennità di dis nibilità Il datore può stipulare il contratto con o senza previsione del diritto all'indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore assuma o meno l'obbligo di rispondere alla chiamata del datore (con preavviso non inferiore a un giorno lavorativo). Se è previsto l'obbligo di risposta, il datore deve corrispondere l'indennità Internet, smso fax Prima di impiegare un lavoratore a chiamata, ildatoredevesempre effettuare la comunicazione preventiva, tramite questi canali: • il modulo informatico
Formazione e lavoro. (contratto di) Germania
Formazione e lavoro. Art. 75. Per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro si rinvia alle norme di legge e all'accordo quadro allegato n. 4 al presente CCNL del quale è parte integrante (*). (*) Nota a verbale agli artt. 74 e 75. In relazione alla legislazione vigente e alla precedente contrattazione in materia di apprendistato e di contratti di formazione lavoro, la normativa del presente contratto riferita a tale istituto sarà armonizzata nelle province autonome di Trento e Bolzano mediante opportuni incontri tra le parti a livello territoriale.
Formazione e lavoro. Per l’assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro si fà riferimento all’accordo interconfederale del 5.10.95 in materia tra Legacoop, CCI, AGCI e CGIL, CISL, UIL allegato al presente contratto (all. n. 1). Per quanto concerne i livelli da escludersi e l’individuazione delle professionalità intermedie ed elevate le parti concordano quanto segue:
Formazione e lavoro. Il Piano Nuove Competenze ed il cammino delle riforme nel comparto formazione/ educazione.
Formazione e lavoro. Attraverso un adeguato utilizzo di questo tipo di contratto, le parti esprimono la volontà di contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile, favorendo la preparazione professionale dei giovani. Anche in questo caso è previsto un periodo di prova, pari a 4 settimane per i contratti fino a 12 mesi ed a 2 mesi per i contratti fino ai 2 anni. Dal punto di vista retributivo, invece, il lavoratore è inquadrato al livello immediatamente inferiore rispetto alla qualifica di destinazione: a tale primo livello è commisurata la sua retribuzione. A seguito dell’accordo interconfederale del 18 dicembre 1988, il CCNL consente l’utilizzo di contratti di inserimento di durata compresa tra i 4 ed i 12 mesi, al fine di favorire l’impiego di: - lavoratori oltre i 29 anni, iscritti nelle liste di collocamento; - lavoratori con meno di 29 anni, iscritti alle liste di collocamento, impiegati per mansioni escluse dai contratti di formazione e lavoro; - lavoratori con meno di 29 anni, impiegate per mansioni comprese nei contratti di formazione e lavoro, per le aree identificate dal regolamento CEE 2081/93.
Formazione e lavoro. In caso di esito negativo di questa verifica, e quindi di ces sazione ex lege del rapporto, i datori di lavoro dovranno in-