Sicurezza e salute. Il Committente, per quanto di sua competenza, dovrà applicare le tutele previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendo la formazione sui rischi specifici, la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza e, in genere, l’integrità personale del Collaboratore.
Sicurezza e salute. 7.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 90, comma 9, D.lgs. 81/2008; l’Appaltatore sarà responsabile della salute e sicurezza di tutti i soggetti che lavorano all’esecuzione dell’Opera o che accedano per qualsiasi motivo, purché autorizzati, ai luoghi ove la stessa dovrà essere realizzata. L’Appaltatore (i) osserverà i generali requisiti di sicurezza applicabili a detti luoghi in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (entrambi nominati dal responsabile dei lavori secondo quanto disposto dal, e per i fini del, D.lgs. 81/2008); e (ii) verificata la congruenza dei Piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, provvederà alla loro trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Sicurezza e salute. La Società, consapevole dell'importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i propri dipendenti comportamenti responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l'incolumità del personale nonché dei terzi che frequentano i propri locali. Gli esponenti aziendali che ricoprono ruoli sensibili ai fini della salute e sicurezza, individuati dal vigente quadro legislativo di riferimento, s'impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi da questo derivanti in tema di prevenzione e protezione ponendosi, comunque, obiettivi di eccellenza che vanno oltre il mero adempimento, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona.
Sicurezza e salute. Le Parti convengono che le riunioni della Commissione Sicurezza di cui all’art.53 Articolato CIA avvengano di norma trimestralmente, ferme rimanendo le ulteriori ipotesi di convocazione ivi stabilite. In aggiunta a quanto già previsto in materia dall’art.11 CCNL in caso di “Incontri semestrali” e dall’art.53 Articolato CIA in caso di eventi criminosi, periodicamente la Direzione della Capogruppo e le RSA, a richiesta di queste ultime, si incontreranno per monitorare lo stato delle misure di sicurezza nelle Filiali del Gruppo, al fine anche di definire le proposte da avanzare al riguardo alla Commissione Sicurezza. Agli incontri tra la Direzione della Capogruppo e le XX.XX. locali, potrà partecipare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza competente. L’Azienda si impegna inoltre a trattare i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori con adeguati interventi formativi all’interno della cd. “formazione contrattualizzata” (xxxxx xxxxxxxxx). In coerenza con i principi sanciti in materia nel “Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile nel sistema bancario” del 16.6.04, anche tradotti nel Capitolo VIII CCNL vigente “Politiche sociali e di salute e sicurezza”, gli artt. 54, 55 e 56 Articolato CIA sono così sostituti:
Sicurezza e salute. Il Committente è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e delle norme in esso richiamate, in quanto compatibili con la tipologia contrattuale oggetto presente CCNL.
Sicurezza e salute. Il Cliente dichiara e garantisce di rispettare le prescrizioni inderogabili di legge di cui al D. Lgs n. 81/2008 e, in relazione ai dipendenti o collaboratori o subappaltatori del PROVIDER che dovessero accedere agli uffici del Cliente per svolgere il Servizio, si impegna - prima dell’avvio delle attività oggetto del presente Contratto - a comunicare loro eventuali disposizioni di sicurezza e misure generali di prevenzione e protezione, nonché a garantire la capacità di risposta alle emergenze tra cui quelle di incendio e sanitarie. 23 FORO COMPETENTE ESCLUSIVO. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente AQ, Xxxxxx e Contratto stipulato tra PROVIDER e Cliente sarà esclusivamente e unicamente competente il Foro di Parma, cosi esprimendo la volontà di escludere la concorrenza del foro oggi designato con quelli eventualmente previsti dalla legge in via alternativa. 24 LEGGE APPLICABILE. Al presente contratto si applica unicamente ed esclusivamente la legge Italiana. 25 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE. 25.1 Il presente Accordo Quadro, corredato da un’Informativa Privacy e dai Contratti specifici, che regolano le diverse specifiche condizioni di fornitura per le varie Attività Contrattuali/Servizi, annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, verbale o scritto, eventualmente intervenuto in merito allo stesso oggetto e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le parti in ordine a tale oggetto costituendone novazione oggettiva totale o parziale ai sensi dell'art. 1230 cod. civ.. Si precisa che, per quanto non espressamente indicato nei Contratti specifici di seguito riportati, si applicano gli artt. da 1 a 25.4 delle presenti Condizioni generali, di cui fa anche parte la presente clausola 25. 25.2. L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci. 25.3 I rapporti tra il PROVIDER ed il Cliente stabiliti nel Contratto non possono essere intesi come rapporti di mandato, società, rappresentanza, collaborazione o associazione o altre forme contrattuali simili od equivalenti. 25.4 Le disposizioni di cui agli Art. 6, 6bis, 16, 17, 23 resteranno valide ed efficaci anche successivamente alla cessazione o risoluzione del Contratto. . Data: TIMBRO E FIRMA del Legale Rappresentante o Persona con adeguati poteri di firma del CLIENTE PER ACCETTAZIO...
Sicurezza e salute. Il Venditore ha pubblicato schede di sicurezza, etichette, schede sui Prodotti e altri bollettini e materiali tecnici (le cui copie sono state messe a disposizione dell’Acquirente), che contengono informazioni sulla salute, la sicurezza, la manipolazione e altri rischi ambientali relativamente ai Prodotti e alle loro proprietà, conformi alla legislazione applicabile nella giurisdizione di fabbricazione. L’Acquirente è tenuto a leggere tali informazioni incorporandole nei propri programmi di sicurezza per il personale (corsi di orientamento, comunicazioni, corsi di formazione, procedure ecc.). L’Acquirente informerà in modo completo e adeguato i propri dipendenti, appaltatori, agenti e altre terze parti che potrebbero essere esposte ai Prodotti dopo la consegna all’Acquirente secondo quanto stabilito nel presente documento, riguardo agli eventuali pericoli associati ai Prodotti e alle procedure adeguate di magazzinaggio, manipolazione ed uso dei Prodotti, indicate in tali documenti o in ulteriori documenti trasmessi all’Acquirente nel corso della durata del presente Contratto. L’Acquirente ha l’obbligo indipendente di incorporare in modo completo e adeguato le informazioni disponibili, come quelle fornite dal Venditore, nelle proprie comunicazioni relative alla sicurezza dei prodotti, e di fornire a tutti i propri dipendenti, appaltatori, agenti e clienti copie di tali documenti informativi sui pericoli. Se il Prodotto viene ulteriormente trattato, miscelato o incorporato in un altro prodotto, l’Acquirente divulgherà analogamente le informazioni appropriate relative a salute e sicurezza a tutte le persone che prevede potrebbero essere esposte. La mancata osservanza dei requisiti di stoccaggio stabiliti dal Venditore renderà nulla qualsiasi garanzia sui Prodotti qui dichiarata.
Sicurezza e salute. In materia di sicurezza e salute sul lavoro sono previsti a carico dell’Appaltatore i seguenti adempimenti riguardanti la gestione e messa in sicurezza del cantiere:
Sicurezza e salute. Le parti firmatarie convengono il recepimento del “Protocollo d’intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/94” sottoscritto tra le Confederazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 03/09/96.
Sicurezza e salute. I lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori ed in generale per la gestione del cantiere, dal D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire immediatamente alla stazione appaltante i seguenti documenti: • una dichiarazione recante l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili; • l’indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; La designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera l’appaltatore dall’obbligo di osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore sarà tenuto agli adempimenti previsti dal D.Lgs 50/2016 con oneri a proprio carico. Sarà cura dell’appaltatore richiamare i lavoratori autonomi che operano nel cantiere affinché, fermi restando gli obblighi derivanti dall’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e l’obbligo di adeguarsi alle indicazioni riportate dal PSS/POS (Piano Sostitutivo-Piano Operativo della Sicurezza), si adeguino alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione ai fini della sicurezza. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, si sottolinea che gravi e ripetute violazioni del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice o di eventuali subappaltatori debitamente autorizzati ad operare in cantiere, costituiscono causa di sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni pericolose, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, risoluzione del contratto. Con riferimento alle categorie di lavoro previste per l'esecuzione delle opere, in considerazione dell'entità, della tipologia e della durata delle lavorazioni previste, l’impresa dovrà procedere all’esecuzione dei lavori dopo aver acquisito, secondo le disposizioni di cui al X.Xxx. 81/2008 e s.m.i. tutte le informazioni indispensabili alla prevenzione e protezione dei lavoratori eventualmente presenti nei luoghi sede delle opere in affido, ottemperando alle modalità previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e suoi successivi aggiornamenti. L'impresa è tenuta inoltre a comunicare il nominativo del Responsabile Operativo della Sicurezza in ...