Sicurezza e salute Clausole campione
Sicurezza e salute. Il Committente, per quanto di sua competenza, dovrà applicare le tutele previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendo la formazione sui rischi specifici, la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza e, in genere, l’integrità personale del Collaboratore.
Sicurezza e salute. 7.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 90, comma 9, D.lgs. 81/2008; l’Appaltatore sarà responsabile della salute e sicurezza di tutti i soggetti che lavorano all’esecuzione dell’Opera o che accedano per qualsiasi motivo, purché autorizzati, ai luoghi ove la stessa dovrà essere realizzata. L’Appaltatore (i) osserverà i generali requisiti di sicurezza applicabili a detti luoghi in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (entrambi nominati dal responsabile dei lavori secondo quanto disposto dal, e per i fini del, D.lgs. 81/2008); e (ii) verificata la congruenza dei Piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, provvederà alla loro trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7.2 L’Appaltatore dovrà garantire che tutti i sub appaltatori, i loro dipendenti, gli agenti e il personale comunque afferente ai luoghi di lavoro, osservino la normativa applicabile in tema di tutela della salute e sicurezza (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e rispettino le istruzioni loro impartite dal Coordinatore per la Progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nella misura in cui tali istruzioni rispettino le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi il D.lgs. 81/2008), nonché tutti i regolamenti dell’Appaltatore in materia di salute e sicurezza, durante la loro permanenza nei luoghi di esecuzione dell’Opera.
7.3 Il Coordinatore per la progettazione, che elabora il Piano di sicurezza e coordinamento, dovrà garantire che il progetto esecutivo dell’Opera contenga condizioni di lavoro sicure e sia conforme alla normativa applicabile. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà garantire che la realizzazione dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa applicabile. Ai sensi dell’articolo 100 il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del Contratto ed in esso (così come individuato dal punto 4 dell’allegato XV al D.lgs. 81/2008) è prevista una parte dedicata alla stima dei costi per la sicurezza che costituisce adempimento di quanto previsto dall’articolo 26, co...
Sicurezza e salute. La Società, consapevole dell’importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a promuovere e diffondere tra i propri dipendenti comportamenti responsabili, mettendo in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l’incolumità del personale nonché dei terzi che frequentano i propri locali. Gli esponenti aziendali che ricoprono ruoli sensibili ai fini della salute e sicurezza, individuati dal vigente quadro legislativo di riferimento, s’impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi da questo derivanti in tema di prevenzione e protezione ponendosi, comunque, obiettivi di eccellenza che vanno oltre il mero adempimento, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona.
Sicurezza e salute. Il Cliente dichiara e garantisce di rispettare le prescrizioni inderogabili di legge di cui al D. Lgs n. 81/2008 e, in relazione ai dipendenti o collaboratori o subappaltatori del PROVIDER che dovessero accedere agli uffici del Cliente per svolgere il Servizio, si impegna - prima dell’avvio delle attività oggetto del presente Contratto - a comunicare loro eventuali disposizioni di sicurezza e misure generali di prevenzione e protezione, nonché a garantire la capacità di risposta alle emergenze tra cui quelle di incendio e sanitarie.
Sicurezza e salute. La Banca, consapevole dell’importanza di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si impegna a mettere in atto le necessarie azioni preventive, al fine di preservare la salute, la sicurezza e l’incolumità di tutto il personale nonché dei terzi che frequentano i propri locali ed a diffondere e promuovere tra i propri dipendenti comportamenti responsabili.
Sicurezza e salute. Le parti firmatarie convengono il recepimento del “Protocollo d’intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/94” sottoscritto tra le Confederazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 03/09/96.
Sicurezza e salute. Le Parti convengono che le riunioni della Commissione Sicurezza di cui all’art.53 Articolato CIA avvengano di norma trimestralmente, ferme rimanendo le ulteriori ipotesi di convocazione ivi stabilite. In aggiunta a quanto già previsto in materia dall’art.11 CCNL in caso di “Incontri semestrali” e dall’art.53 Articolato CIA in caso di eventi criminosi, periodicamente la Direzione della Capogruppo e le RSA, a richiesta di queste ultime, si incontreranno per monitorare lo stato delle misure di sicurezza nelle Filiali del Gruppo, al fine anche di definire le proposte da avanzare al riguardo alla Commissione Sicurezza. Agli incontri tra la Direzione della Capogruppo e le ▇▇.▇▇. locali, potrà partecipare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza competente. L’Azienda si impegna inoltre a trattare i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori con adeguati interventi formativi all’interno della cd. “formazione contrattualizzata” (▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇). In coerenza con i principi sanciti in materia nel “Protocollo sullo sviluppo sostenibile e compatibile nel sistema bancario” del 16.6.04, anche tradotti nel Capitolo VIII CCNL vigente “Politiche sociali e di salute e sicurezza”, gli artt. 54, 55 e 56 Articolato CIA sono così sostituti:
Sicurezza e salute. Il fornitore mette a disposizione dei suoi collaboratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre, compreso l'accesso necessario agli impianti igienici ed all'acqua potabile. Protegge i suoi collaboratori da sostanze pericolose, tiene a disposizione le informazioni relative ai rischi ed assicura il trattamento sanitario d'urgenza.
Sicurezza e salute. Il Venditore ha pubblicato schede di sicurezza, etichette, schede sui Prodotti e altri bollettini e materiali tecnici (le cui copie sono state messe a disposizione dell’Acquirente), che contengono informazioni sulla salute, la sicurezza, la manipolazione e altri rischi ambientali relativamente ai Prodotti e alle loro proprietà, conformi alla legislazione applicabile nella giurisdizione di fabbricazione. L’Acquirente è tenuto a leggere tali informazioni incorporandole nei propri programmi di sicurezza per il personale (corsi di orientamento, comunicazioni, corsi di formazione, procedure ecc.). L’Acquirente informerà in modo completo e adeguato i propri dipendenti, appaltatori, agenti e altre terze parti che potrebbero essere esposte ai Prodotti dopo la consegna all’Acquirente secondo quanto stabilito nel presente documento, riguardo agli eventuali pericoli associati ai Prodotti e alle procedure adeguate di magazzinaggio, manipolazione ed uso dei Prodotti, indicate in tali documenti o in ulteriori documenti trasmessi all’Acquirente nel corso della durata del presente Contratto. L’Acquirente ha l’obbligo indipendente di incorporare in modo completo e adeguato le informazioni disponibili, come quelle fornite dal Venditore, nelle proprie comunicazioni relative alla sicurezza dei prodotti, e di fornire a tutti i propri dipendenti, appaltatori, agenti e clienti copie di tali documenti informativi sui pericoli. Se il Prodotto viene ulteriormente trattato, miscelato o incorporato in un altro prodotto, l’Acquirente divulgherà analogamente le informazioni appropriate relative a salute e sicurezza a tutte le persone che prevede potrebbero essere esposte. La mancata osservanza dei requisiti di stoccaggio stabiliti dal Venditore renderà nulla qualsiasi garanzia sui Prodotti qui dichiarata.
Sicurezza e salute. Il Cliente dichiara e garantisce di rispettare le prescrizioni inderogabili di legge di cui al D. Lgs n. 81/2008 e, in relazione ai dipendenti o collaboratori o subappaltatori del PROVIDER che dovessero accedere agli uffici del Cliente per svolgere il Servizio, si impegna - prima dell’avvio delle attività oggetto del presente Contratto - a comunicare loro eventuali disposizioni di sicurezza e misure generali di prevenzione e protezione, nonché a garantire la capacità di risposta alle emergenze tra cui quelle di incendio e sanitarie. 23 FORO COMPETENTE ESCLUSIVO. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente AQ, ▇▇▇▇▇▇ e Contratto stipulato tra PROVIDER e Cliente sarà esclusivamente e unicamente competente il Foro di Parma, cosi esprimendo la volontà di escludere la concorrenza del foro oggi designato con quelli eventualmente previsti dalla legge in via alternativa. 24 LEGGE APPLICABILE. Al presente contratto si applica unicamente ed esclusivamente la legge Italiana. 25 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.
