Common use of Sicurezza e salute Clause in Contracts

Sicurezza e salute. 7.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 90, comma 9, D.lgs. 81/2008; l’Appaltatore sarà responsabile della salute e sicurezza di tutti i soggetti che lavorano all’esecuzione dell’Opera o che accedano per qualsiasi motivo, purché autorizzati, ai luoghi ove la stessa dovrà essere realizzata. L’Appaltatore (i) osserverà i generali requisiti di sicurezza applicabili a detti luoghi in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (entrambi nominati dal responsabile dei lavori secondo quanto disposto dal, e per i fini del, D.lgs. 81/2008); e (ii) verificata la congruenza dei Piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, provvederà alla loro trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 7.2 L’Appaltatore dovrà garantire che tutti i sub appaltatori, i loro dipendenti, gli agenti e il personale comunque afferente ai luoghi di lavoro, osservino la normativa applicabile in tema di tutela della salute e sicurezza (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e rispettino le istruzioni loro impartite dal Coordinatore per la Progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nella misura in cui tali istruzioni rispettino le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi il D.lgs. 81/2008), nonché tutti i regolamenti dell’Appaltatore in materia di salute e sicurezza, durante la loro permanenza nei luoghi di esecuzione dell’Opera. 7.3 Il Coordinatore per la progettazione, che elabora il Piano di sicurezza e coordinamento, dovrà garantire che il progetto esecutivo dell’Opera contenga condizioni di lavoro sicure e sia conforme alla normativa applicabile. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà garantire che la realizzazione dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa applicabile. Ai sensi dell’articolo 100 il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del Contratto ed in esso (così come individuato dal punto 4 dell’allegato XV al D.lgs. 81/2008) è prevista una parte dedicata alla stima dei costi per la sicurezza che costituisce adempimento di quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, D.lgs. 81/2008. 7.4 In nessun caso l’esercizio di qualsiasi potere o l’adempimento di qualsiasi obbligo da parte del Coordinatore per la sicurezza libera l’Appaltatore dall’adempimento dei compiti di sua spettanza e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, impegnandosi a esaminare e accettare il Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi degli articoli 96 e 97 D.lgs. 81/2008, non costituendo valida giustificazione né esonero di responsabilità, per la violazione delle stesse, le disposizioni, gli accordi o la tacita approvazione del Direttore dei lavori e/o dei Coordinatori per la sicurezza, rimanendo pertanto l’Appaltatore responsabile nei confronti del Committente e di qualunque soggetto terzo. 7.5 In quanto nominato dal Committente, il Coordinatore per la sicurezza non avrà alcun vincolo di dipendenza e non sarà destinatario di alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei propri compiti e delle relative obbligazioni. 7.6 L’Appaltatore dichiara di avere svolto una adeguata attività di formazione nei confronti dei propri dipendenti e di mantenere informati questi ultimi circa le misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza previste nel Piano di sicurezza e coordinamento e/o comunque necessarie alla corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto. 7.7 L’Appaltatore nonché qualunque subappaltatore/subfornitore, o i loro rispettivi agenti e dipendenti: (i) eseguirà correttamente tutti gli obblighi per esso previsti dal D.lgs. 81/2008, relativamente a informazioni, collaborazione, e coordinamento con il Committente allo scopo di impedire, ridurre al minimo ed evitare qualsiasi rischio relativo alla salute e sicurezza dei lavoratori; (ii) eseguirà i lavori in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza, ivi inclusa la conformità a tutte le leggi, gli standard e le normative in materia ambientale, di salute e sicurezza, nonché tutti i piani, manuali o istruzioni del luogo ove i lavori saranno eseguiti, forniti dal Committente (“Requisiti di Sanità e Sicurezza”); (iii) garantirà che tutto il personale sia pienamente competente e qualificato per l’esecuzione dei relativi compiti e debitamente formato e informato per quanto attiene i Requisiti di Sanità e Sicurezza; (iv) l’Appaltatore si coordinerà con qualsiasi subappaltatore/subfornitore del Committente per far sì che siano osservati tutti i Requisiti di Sanità e Sicurezza. 7.8 L’Appaltatore terrà sempre aggiornati, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, i piani e le procedure di sicurezza affinché siano in linea con le indicazioni del Committente e con la normativa applicabile. 7.9 Al fine di dimostrare le capacità specifiche del personale che segue l’esecuzione dell’Opera, l’Appaltatore dovrà fornire anche l’elenco nominativo dei soggetti che effettueranno le attività in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, corredato da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal D.p.r. 177/2011, e in particolare: (i) un’esperienza almeno triennale relativa a lavori in spazi confinati che deve possedere almeno il 30% della forza lavoro (tale esperienza deve essere in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto); (ii) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero altre tipologie contrattuali o di appalto a condizione che, in questa seconda ipotesi, i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I D.lgs. 276/2003. 7.10 Le accertate difformità delle misure di sicurezza effettivamente adottate per l’esecuzione dell’Opera rispetto a quelle previste dal Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, dal piano di sicurezza e coordinamento e/o della normativa vigente, comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e l’immediata sospensione dell’esecuzione dell’Opera. 7.11 L’Appaltatore informerà immediatamente il Committente su tutti gli infortuni e incidenti che coinvolgano i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Opera. 7.12 In caso di inadempienza agli obblighi testé precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dalle Autorità competenti, il Committente comunicherà all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procederà a una corrispondente detrazione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento di detti importi non sarà effettuato fino a quando dalle Autorità competenti non sia stato accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti. Le somme trattenute non sono produttive di interessi.

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Sicurezza e salute. 7.1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 90, comma 9, D.lgs. 81/2008; l’Appaltatore sarà responsabile della salute e sicurezza di tutti i soggetti che lavorano all’esecuzione dell’Opera o che accedano per qualsiasi motivo, purché autorizzati, ai luoghi ove la stessa dovrà essere realizzata. L’Appaltatore (i) osserverà i generali requisiti di sicurezza applicabili a detti luoghi in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (entrambi nominati dal responsabile Responsabile dei lavori Lavori secondo quanto disposto dal, e per i fini del, dal D.lgs. 81/2008); e (ii) verificata la congruenza dei Piani operativi Operativi di sicurezza Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, provvederà alla loro trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 7.2 L’Appaltatore dovrà garantire che tutti i sub appaltatori, i loro dipendenti, gli agenti e il personale comunque afferente che accede ai luoghi di lavoroove l’Opera deve essere eseguita, osservino la normativa applicabile in tema di tutela della salute e sicurezza (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e rispettino le istruzioni loro impartite dal Coordinatore per la Progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nella misura in cui tali istruzioni rispettino le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi il D.lgs. 81/2008), nonché tutti i regolamenti dell’Appaltatore in materia di salute e sicurezza, durante la loro permanenza nei luoghi di esecuzione dell’Opera. 7.3 Il Coordinatore per la progettazione, che elabora il Piano di sicurezza Scurezza e coordinamentoCoordinamento, dovrà garantire che il progetto esecutivo dell’Opera contenga condizioni di lavoro sicure e sia conforme alla normativa applicabile. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà garantire che la realizzazione dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa applicabile. Ai sensi dell’articolo 100 il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del Contratto ed in esso (così come individuato dal punto 4 dell’allegato XV al D.lgs. 81/2008) è prevista una parte dedicata alla stima dei costi per la sicurezza che costituisce adempimento di quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, D.lgs. 81/2008. 7.4 In nessun caso l’esercizio di qualsiasi potere o l’adempimento di qualsiasi obbligo da parte del Coordinatore per la sicurezza libera l’Appaltatore dall’adempimento dei compiti di sua spettanza e dalle relative responsabilità in materia di sicurezza, impegnandosi a esaminare e accettare il Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi degli articoli 96 e 97 D.lgs. 81/2008, non costituendo valida giustificazione né esonero di responsabilità, per la violazione delle stesse, le disposizioni, gli accordi o la tacita approvazione del Direttore dei lavori e/o dei Coordinatori per la sicurezza, rimanendo pertanto l’Appaltatore responsabile nei confronti del Committente e di qualunque soggetto terzo. 7.5 In quanto nominato dal Committente, il Coordinatore per la sicurezza non avrà alcun vincolo di dipendenza e non sarà destinatario di alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei propri compiti e delle relative obbligazioni. 7.6 L’Appaltatore dichiara di avere svolto una adeguata attività di formazione nei confronti dei propri dipendenti e di mantenere informati questi ultimi circa le misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza previste nel Piano di sicurezza e coordinamento e/o comunque necessarie alla corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto. 7.7 L’Appaltatore nonché qualunque subappaltatore/subfornitore, o i loro rispettivi agenti e dipendenti: (i) eseguirà correttamente tutti gli obblighi per esso previsti dal D.lgs. 81/2008, relativamente a informazioni, collaborazione, e coordinamento con il Committente allo scopo di impedire, ridurre al minimo ed evitare qualsiasi rischio relativo alla salute e sicurezza dei lavoratori; (ii) eseguirà i lavori in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza, ivi inclusa la conformità a tutte le leggi, gli standard e le normative in materia ambientale, di salute e sicurezza, nonché tutti i piani, manuali o istruzioni del luogo ove i lavori saranno eseguiti, forniti dal Committente (“Requisiti di Sanità e Sicurezza”); (iii) garantirà che tutto il personale sia pienamente competente e qualificato per l’esecuzione dei relativi compiti e debitamente formato e informato per quanto attiene i Requisiti di Sanità e Sicurezza; (iv) l’Appaltatore si coordinerà con qualsiasi subappaltatore/subfornitore del Committente per far sì che siano osservati tutti i Requisiti di Sanità e Sicurezza. 7.8 L’Appaltatore terrà sempre aggiornati, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, i piani e le procedure di sicurezza affinché siano in linea con le indicazioni del Committente e con la normativa applicabile. 7.9 Al fine di dimostrare le capacità specifiche del personale che segue l’esecuzione dell’Opera, l’Appaltatore dovrà fornire anche l’elenco nominativo dei soggetti che effettueranno le attività in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, corredato da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal D.p.r. 177/2011, e in particolare: (i) un’esperienza almeno triennale relativa a lavori in spazi confinati che deve possedere almeno il 30% della forza lavoro (tale esperienza deve essere in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto); (ii) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero altre tipologie contrattuali o di appalto a condizione che, in questa seconda ipotesi, i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I D.lgs. 276/2003. 7.10 Le accertate difformità delle misure di sicurezza effettivamente adottate per l’esecuzione dell’Opera rispetto a quelle previste dal Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, dal piano di sicurezza e coordinamento e/o della normativa vigente, comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e l’immediata sospensione dell’esecuzione dell’Opera. 7.11 L’Appaltatore informerà immediatamente il Committente su tutti gli infortuni e incidenti che coinvolgano i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Opera. 7.12 In caso di inadempienza agli obblighi testé precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dalle Autorità competenti, il Committente comunicherà all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procederà a una corrispondente detrazione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento di detti importi non sarà effettuato fino a quando dalle Autorità competenti non sia stato accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti. Le somme trattenute non sono produttive di interessi.;

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Sicurezza e salute. 7.1 L’Appaltatore dichiara I lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza, l’igiene e garantisce di essere la salute dei lavoratori ed in possesso generale per la gestione del cantiere, dal D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire immediatamente alla stazione appaltante i seguenti documenti: • una dichiarazione recante l’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 90lavoratori effettuate all’INPS, comma 9, D.lgs. 81/2008; l’Appaltatore sarà responsabile della salute e sicurezza di tutti i soggetti che lavorano all’esecuzione dell’Opera o che accedano per qualsiasi motivo, purché autorizzati, ai luoghi ove la stessa dovrà essere realizzata. L’Appaltatore (i) osserverà i generali requisiti di sicurezza applicabili a detti luoghi in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) all’INAIL e alle disposizioni impartite dal Coordinatore per la progettazione e dal Coordinatore casse edili; • l’indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; La designazione del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (entrambi nominati dal responsabile dei lavori secondo quanto disposto dalnon esonera l’appaltatore dall’obbligo di osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore sarà tenuto agli adempimenti previsti dal D.Lgs 50/2016 con oneri a proprio carico. Sarà cura dell’appaltatore richiamare i lavoratori autonomi che operano nel cantiere affinché, fermi restando gli obblighi derivanti dall’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e l’obbligo di adeguarsi alle indicazioni riportate dal PSS/POS (Piano Sostitutivo-Piano Operativo della Sicurezza), si adeguino alle indicazioni fornite dal coordinatore per i l’esecuzione ai fini del, D.lgsdella sicurezza. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008); , si sottolinea che gravi e (ii) verificata la congruenza dei Piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, provvederà alla loro trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 7.2 L’Appaltatore dovrà garantire che tutti i sub appaltatori, i loro dipendenti, gli agenti e il personale comunque afferente ai luoghi di lavoro, osservino la normativa applicabile in tema di tutela della salute e sicurezza (con particolare riferimento alle norme in materia di cantieri temporanei o mobili) e rispettino le istruzioni loro impartite dal Coordinatore per la Progettazione e dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (nella misura in cui tali istruzioni rispettino le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi il D.lgs. 81/2008), nonché tutti i regolamenti dell’Appaltatore in materia di salute e sicurezza, durante la loro permanenza nei luoghi di esecuzione dell’Opera. 7.3 Il Coordinatore per la progettazione, che elabora il Piano di sicurezza e coordinamento, dovrà garantire che il progetto esecutivo dell’Opera contenga condizioni di lavoro sicure e sia conforme alla normativa applicabile. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà garantire che la realizzazione dei lavori avvenga in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa applicabile. Ai sensi dell’articolo 100 il Piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante ripetute violazioni del Contratto ed in esso (così come individuato dal punto 4 dell’allegato XV al D.lgs. 81/2008) è prevista una parte dedicata alla stima dei costi piano per la sicurezza che costituisce adempimento di quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, D.lgs. 81/2008. 7.4 In nessun caso l’esercizio di qualsiasi potere o l’adempimento di qualsiasi obbligo fisica dei lavoratori da parte dell’impresa appaltatrice o di eventuali subappaltatori debitamente autorizzati ad operare in cantiere, costituiscono causa di sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni pericolose, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, risoluzione del Coordinatore contratto. Con riferimento alle categorie di lavoro previste per l'esecuzione delle opere, in considerazione dell'entità, della tipologia e della durata delle lavorazioni previste, l’impresa dovrà procedere all’esecuzione dei lavori dopo aver acquisito, secondo le disposizioni di cui al X.Xxx. 81/2008 e s.m.i. tutte le informazioni indispensabili alla prevenzione e protezione dei lavoratori eventualmente presenti nei luoghi sede delle opere in affido, ottemperando alle modalità previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e suoi successivi aggiornamenti. L'impresa è tenuta inoltre a comunicare il nominativo del Responsabile Operativo della Sicurezza in Cantiere che costituirà il riferimento per la sicurezza libera l’Appaltatore dall’adempimento dei compiti di sua spettanza D.L. e dalle relative responsabilità in materia di sicurezzache dovrà essere reperibile tramite telefono, impegnandosi a esaminare il cui numero dovrà essere comunicato alla D.L. stessa e accettare il Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi degli articoli 96 e 97 D.lgs. 81/2008, non costituendo valida giustificazione né esonero di responsabilità, per la violazione delle stesse, le disposizioni, gli accordi o la tacita approvazione del Direttore dei lavori sempre confermato e/o dei Coordinatori per la sicurezza, rimanendo pertanto l’Appaltatore responsabile nei confronti del Committente e di qualunque soggetto terzoaggiornato. 7.5 In quanto nominato dal Committente, il Coordinatore per la sicurezza non avrà alcun vincolo di dipendenza e non sarà destinatario di alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore, nell’esecuzione dei propri compiti e delle relative obbligazioni. 7.6 L’Appaltatore dichiara di avere svolto una adeguata attività di formazione nei confronti dei propri dipendenti e di mantenere informati questi ultimi circa le misure di sicurezza, di prevenzione e di emergenza previste nel Piano di sicurezza e coordinamento e/o comunque necessarie alla corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto. 7.7 L’Appaltatore nonché qualunque subappaltatore/subfornitore, o i loro rispettivi agenti e dipendenti: (i) eseguirà correttamente tutti gli obblighi per esso previsti dal D.lgs. 81/2008, relativamente a informazioni, collaborazione, e coordinamento con il Committente allo scopo di impedire, ridurre al minimo ed evitare qualsiasi rischio relativo alla salute e sicurezza dei lavoratori; (ii) eseguirà i lavori in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza, ivi inclusa la conformità a tutte le leggi, gli standard e le normative in materia ambientale, di salute e sicurezza, nonché tutti i piani, manuali o istruzioni del luogo ove i lavori saranno eseguiti, forniti dal Committente (“Requisiti di Sanità e Sicurezza”); (iii) garantirà che tutto il personale sia pienamente competente e qualificato per l’esecuzione dei relativi compiti e debitamente formato e informato per quanto attiene i Requisiti di Sanità e Sicurezza; (iv) l’Appaltatore si coordinerà con qualsiasi subappaltatore/subfornitore del Committente per far sì che siano osservati tutti i Requisiti di Sanità e Sicurezza. 7.8 L’Appaltatore terrà sempre aggiornati, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, i piani e le procedure di sicurezza affinché siano in linea con le indicazioni del Committente e con la normativa applicabile. 7.9 Al fine di dimostrare le capacità specifiche del personale che segue l’esecuzione dell’Opera, l’Appaltatore dovrà fornire anche l’elenco nominativo dei soggetti che effettueranno le attività in ambienti sospetti di inquinamento o in spazi confinati, corredato da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal D.p.r. 177/2011, e in particolare: (i) un’esperienza almeno triennale relativa a lavori in spazi confinati che deve possedere almeno il 30% della forza lavoro (tale esperienza deve essere in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto); (ii) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero altre tipologie contrattuali o di appalto a condizione che, in questa seconda ipotesi, i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII Capo I D.lgs. 276/2003. 7.10 Le accertate difformità delle misure di sicurezza effettivamente adottate per l’esecuzione dell’Opera rispetto a quelle previste dal Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, dal piano di sicurezza e coordinamento e/o della normativa vigente, comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia di sicurezza e l’immediata sospensione dell’esecuzione dell’Opera. 7.11 L’Appaltatore informerà immediatamente il Committente su tutti gli infortuni e incidenti che coinvolgano i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Opera. 7.12 In caso di inadempienza agli obblighi testé precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dalle Autorità competenti, il Committente comunicherà all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procederà a una corrispondente detrazione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento di detti importi non sarà effettuato fino a quando dalle Autorità competenti non sia stato accertato che gli obblighi siano stati integralmente adempiuti. Le somme trattenute non sono produttive di interessi.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto