SICUREZZA SUL LAVORO. COSTO DEL LAVORO. Analizzate le attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un “contatto rischioso” con riferimento ai rapporti tra il personale dell’Amministrazione appaltante e quello dell’appaltatore. Non sussiste pertanto l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti pubblici nel provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”. Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all’appaltatore in tema di adozione delle misure di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi. Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli altri atti derivati e rappresentato in un paragrafo all’interno dell’offerta tecnica.