SICUREZZA SUL LAVORO. COSTO DEL LAVORO Clausole campione

SICUREZZA SUL LAVORO. COSTO DEL LAVORO. Analizzate le attività oggetto della prestazione da appaltare, non sussiste la circostanza di un “contatto rischioso” con riferimento ai rapporti tra il personale dell’Amministrazione appaltante e quello dell’appaltatore. Non sussiste pertanto l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione dei lavoratori ai sensi della normativa vigente, nonché secondo quanto stabilito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti pubblici nel provvedimento del 5 marzo 2008 avente ad oggetto “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”. Restano fermi gli ulteriori obblighi di legge in capo all’appaltatore in tema di adozione delle misure di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori e di terzi. Il costo del lavoro deve essere conforme ai trattamenti economici stabiliti dalla normativa vigente e dagli altri atti derivati e rappresentato in un paragrafo all’interno dell’offerta tecnica.

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;