Sindacato di Voto. 4.1 Le Parti del Patto si obbligano a conformare il proprio voto in Assemblea in base alle deliberazioni assunte, ai sensi del Paragrafo 3.2.5 dall'Assemblea di Patto sulle materie indicate al precedente Paragrafo 3.2.2. 4.2 Ove non fosse possibile deliberare in sede di Assemblea di Patto neppure in seconda convocazione - fatto in ogni caso salvo quanto diversamente previsto dal Contratto di Sindacato per le materie oggetto dello stesso - ciascuna Parte sarà libera di votare in Assemblea e di agire secondo il proprio ragionevole apprezzamento. 4.3 Le Parti del Patto si impegnano, fin d'ora, ad esercitare il proprio voto in Assemblea nel rispetto di quanto sopra previsto ed a tal fine potranno anche conferire la propria rappresentanza ad un delegato (di seguito i "Delegati") tramite delega scritta che dovrà contenere la data, il nome dei Delegati nominati ai sensi del successivo Paragrafo 4.4 e le istruzioni di voto conformi a quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.2. 4.4 II Segretario curerà la predisposizione delle deleghe di voto ed avrà cura di richiedere alle singole Parti di procedere al relativo conferimento in tempo utile per l'Assemblea.
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Samples: Contratto Di Sindacato Dei Soci Pubblici, Shareholder Agreement
Sindacato di Voto. 4.1 5.1 Le Parti intendono con il presente Patto assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate alla presente Sezione Seconda sia esercitato dalle medesime nell’Assemblea in modo unitario ai sensi del Patto stesso.
5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano obbligano: (i) a presentare e a votare le liste per la nomina di amministratori e Sindaci della Società di cui ai successivi artt. 6 e 8, (ii) a far sì che i Consiglieri di Amministrazione conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dall'art. 7 del Patto e (iii) a conformare il proprio voto nell’Assemblea in Assemblea in base relazione alle deliberazioni assuntematerie indicate nei successivi articoli 6, 8, 9 e 10 del Patto Parasociale.
5.3 Il Segretario del Sindacato comunicherà – ai sensi dell'art. 14.9 - tempestivamente alle Parti Emiliane (nella persona del Mandatario) ed a FSU le determinazioni ricevute rispettivamente da FSU e dal Mandatario (per conto delle Parti Emiliane) ai sensi del Paragrafo 3.2.5 dall'Assemblea di Patto sulle materie indicate al precedente Paragrafo 3.2.2.
4.2 Ove non fosse possibile deliberare in sede di Assemblea di Patto neppure in seconda convocazione - fatto in ogni caso salvo quanto diversamente previsto dal Contratto di Sindacato per le materie oggetto dello stesso - affinché ciascuna Parte sarà libera di votare in Assemblea e di agire secondo il proprio ragionevole apprezzamento.
4.3 Le Parti del Patto si impegnano, fin d'ora, ad esercitare possa coerentemente conformare il proprio voto in nella relativa Assemblea nel rispetto di quanto sopra previsto ed a tal fine potranno anche conferire la propria rappresentanza ad un delegato (di seguito i "Delegati") tramite delega scritta che dovrà contenere la data, il nome dei Delegati nominati ai sensi del successivo Paragrafo 4.4 e le istruzioni di voto conformi della Società a quanto previsto nel presente Patto Parasociale sia per quanto riguarda le delibere in relazione alle materie di cui al successivo art. 10.1 sia per quanto riguarda la presentazione ed il voto delle liste dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai paragrafi 4.1 sensi degli artt. 6 e 4.28.
4.4 II Segretario curerà la predisposizione delle deleghe di voto ed avrà cura di richiedere alle singole Parti di procedere al relativo conferimento in tempo utile per l'Assemblea.
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Sindacato di Voto. 4.1 Le Parti del Patto si obbligano a conformare il proprio voto in Comitato di Sindacato per le sole materie rilevanti di cui alle lettere ii e iii) e in Assemblea per le sole materie diverse da quelle rilevanti in base alle deliberazioni assunte, ai sensi del Paragrafo 3.2.5 dall'Assemblea di Patto sulle materie indicate al precedente Paragrafo 3.2.2.
4.2 Ove non fosse possibile deliberare in sede di Assemblea di Patto neppure in seconda convocazione - fatto in ogni caso salvo quanto diversamente previsto dal Contratto di Sindacato per le materie oggetto dello stesso - ciascuna Parte sarà libera di votare in Assemblea e di agire secondo il proprio ragionevole apprezzamento.
4.3 Le Parti del Patto si impegnano, fin d'ora, ad esercitare il proprio voto in Assemblea e/o in Comitato di Sindacato nel rispetto di quanto sopra previsto ed a tal fine potranno anche conferire la propria rappresentanza ad un delegato (di seguito i "Delegati") tramite delega scritta che dovrà contenere la data, il nome dei Delegati nominati ai sensi del successivo Paragrafo 4.4 e le istruzioni di voto conformi a quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.24 .2 .
4.4 II Segretario curerà la predisposizione delle deleghe di voto ed avrà cura di richiedere alle singole Parti di procedere al relativo conferimento in tempo utile per l'Assemblea.
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Samples: Sindacato Dei Soci