SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs., 50/2016 ss.mm.ii, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto. E' ammessa la partecipazione anche in forma di G.E.I.E., in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (consorzi ordinari di concorrenti.) L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 26771942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, c. 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii non è consentito, a pena la non ammissione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto. E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
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Samples: trasparenza.comune.fiesole.fi.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Possono partecipare Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara: - operatori economici di cui all'artalle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 45, comma 2, del D.Lgs., 50/2016 ss.mm.ii, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto. Gli Codice; - operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma con idoneità plurisoggettiva di Raggruppamenti cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti concorrenti), e) (art. 45 comma 2 lettera d) o Consorzi consorzi ordinari di concorrenti concorrenti), f) (artle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45 45, comma 2 lettera e) costituiti 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o costituendi con le modalità e consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trova applicazione l’art. 47 del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del medesimo decretoCodice. E' ammessa la partecipazione anche in forma di G.E.I.E.Agli operatori economici concorrenti, in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti. Ai ai sensi dell’art. 48 48, comma 7 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii Codice, è fatto divieto: - ai concorrenti di vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - alle consorziate . Ai consorziati indicati per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il l’esecuzione da un consorzio sia il consorziato. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del D.Lgslett. 50/2016 ss.mm.ii (consorzi ordinari di concorrenti.) L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 26771942 o sottoposta a curatela fallimentare. Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre), nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110Codice è vietato partecipare, c. 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Ai ai sensi dell’art. 8948, comma 7, D.Lgsin qualsiasi altra forma alla medesima gara. 50/2016 ss.mm.ii non è consentitoNon è, a altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza. Sono altresì ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena la non ammissionel’esclusione della gara, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più dell’autorizzazione in corso di un concorrentevalidità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitin. 78). Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga ammessa la partecipazione alla gara di altro soggetto. E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.concorrenti per i quali sussistano:
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'artai sensi dell’art.45 del D. Lgs. 45 del D.Lgs., 50/2016 ss.mm.ii50/2016, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dall’art.80 del medesimo decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45 art.45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45 art.45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 dell’art.48 del medesimo decreto. E' ammessa la partecipazione anche in forma di G.E.I.E., in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 all’art.45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110 all’art.110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 dell’art.186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45all’art.45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (consorzi ordinari di concorrenti.) L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 26771942 o sottoposta a curatela fallimentare). Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iiall’avvalimento) non devono trovarsi nella situazione di cui all'artall’art.186 bis R.D. 267/1942. 110L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, c. 5, D.Lgstuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art.110 del D.Lgs 50/2016. 50/2016 ss.mm.iiTale Impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Il curatore L’Operatore economico dovrà specificare le parti del fallimento può partecipare servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura alle condizioni previste dall'art. 110 gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii50/2016. Ai L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana Soggetto Aggregatore ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti, nonché nei confronti dei fornitori. Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. All’interno del medesimo lotto è fatto divieto, ai sensi dell’art. 89, dell'art.48 comma 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii non è consentito, a pena la non ammissione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 7 del D.Lgs 50/2016: • ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un concorrenteraggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero che partecipino di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; caso di violazione sono esclusi dalla gara; • alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'art.45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto di gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisitiil consorzio, sia il consorziato. Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga A tal fine, i consorzi di altro soggettocui all’art.45, comma 2, lett. E' ammesso l'avvalimento b) e c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di più ausiliarieofferta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai sensi dell’artsoggetti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui agli artt.45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 8950/2016, per quanto attinenti alla natura dell’appalto oggetto di gara. Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al successivo punto 2.1 il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere la sommatoria dei requisiti di partecipazione richiesti per ciascun lotto cui intende partecipare (se pertinente). Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Regione Toscana soggetto aggregatore e ESTAR. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alle Amministrazioni Contraenti il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art.45, comma 52, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii 50/2016. È ammesso il concorrente recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazionesempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appaltola predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
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Samples: Bando Di Gara Per Estratto
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'artall’art. 45 del D.Lgs.. n. 50/2016, 50/2016 ss.mm.iiin possesso dei requisiti di carattere generale, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 del medesimo decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi idoneità professionale, tecnico-professionale ed economico e finanziario richiesti e da presentare con le modalità e ai sensi dell’artindicate nel presente disciplinare. 48 del medesimo decretoAgli Operatori Economici si applicano le disposizioni di cui agli artt. E' ammessa 47 (Requisiti per la partecipazione anche in forma dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di G.E.I.E., in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 operatori economici) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii è fatto divieto: - ai concorrenti 50/2016, per quanto attinenti alla natura dell’appalto oggetto di partecipare gara. La partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono Operatori riuniti è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatocompiutamente descritta nel successivo art. 8 del presente disciplinare. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii (consorzi ordinari di concorrenti.) L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 26771942 o sottoposta a curatela fallimentare). Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iiall’avvalimento) non devono trovarsi nella situazione di cui all'artall’art. 110, c. 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii non è consentito, a pena la non ammissione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto. E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto186 bis R.D. 267/1942.
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Samples: www.estar.toscana.it
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 50/2016 ss.mm.ii, che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art. 80 dall’art.80 del medesimo decreto. Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti (art. 45 art.45 comma 2 lettera d) o Consorzi ordinari di concorrenti (art. 45 art.45 comma 2 lettera e) costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell’art. 48 dell’art.48 del medesimo decreto. E' ammessa la partecipazione anche in forma di G.E.I.E., in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti. Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii è fatto divieto: - ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - alle consorziate per i quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45 all’art.45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all’art. 110 all’art.110 comma 3, lettera a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 dell’art.186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45all’art.45, comma 2, lettere e) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e ss.mm.ii. (consorzi ordinari di concorrenti.) L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 26771942 o sottoposta a curatela fallimentare). Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.iiall’avvalimento) non devono trovarsi nella situazione di cui all'artall’art.186 bis R.D. 267/1942. 110L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, c. 5, D.Lgstuttavia l’impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell’art.110 del D.Lgs 50/2016. 50/2016 ss.mm.iiTale Impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare. Il curatore L’Operatore economico dovrà specificare le parti del fallimento può partecipare servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Condizioni di partecipazione e motivi di esclusione Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura alle condizioni previste dall'artgara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 110 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti di ESTAR e delle Amministrazioni Contraenti, nonché nei confronti dei fornitori. Ai Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti. All’interno del medesimo lotto è fatto divieto ai sensi dell’artdell'art.48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii: • ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; caso di violazione sono esclusi dalla gara; • alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'art.45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii concorrono, di partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto di gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato. 89A tal fine, comma 7, i consorzi di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii non è consentitoe ss.mm.ii., a pena la non ammissionesono tenuti ad indicare, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più in sede di un concorrenteofferta, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso che l'impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto. E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarieper quali consorziati il consorzio concorre. Ai sensi dell’art. 89soggetti sopra indicati si applicano le disposizioni di cui agli artt.45 (Operatori economici), comma 5, 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e ss.mm.ii., per quanto attinenti alla natura dell’appalto oggetto di gara. Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al successivo punto 2.1 il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere la sommatoria dei requisiti di partecipazione richiesti per ciascun lotto cui intende partecipare (se pertinente). Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Amministrazionedi ESTAR. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del suddetto mandato collettivo speciale al fine di consentire alle Amministrazioni Contraenti il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in relazione quanto compatibili, alla partecipazione alle prestazioni oggetto dell’appaltoprocedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso, la predetta modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
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