Soggetti ammessi alla partecipazione. Alla presente gara sono ammessi gli operatori economici (art. 3, comma 22 del D.Lgs 163/2006) di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 che dimostrino l’insussistenza delle condi- zioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, all'art. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i. (norme sull’emersione), alla legge Regione Puglia 28/2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e il possesso di requisiti di seguito indicati. Si precisa che è ammessa la partecipazione di: a) Imprese temporaneamente raggruppate o raggrup- pande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Tuttavia, confor- memente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più im- prese che –anche avvalendosi di società terze- siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti eco- nomici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto; b) Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) che hanno stipulato il relativo contratto ai sensi del D.Lgs. 240/1991; in tal caso per la partecipazione alla pre- sente gara si applicano le disposizioni previste all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti). Si precisa, inoltre, che: ⇒ è vietata la partecipazione alla presente gara, salvo che non siano costituite fra loro in consorzio o in rag- gruppamento temporaneo ai fini della partecipazione xxxxxxxx, di ditte che risultino rispetto ad altri parte- cipanti in posizione di controllo ai sensi dell' art. 2359 C.C.; ⇒ saranno esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili, sulla base di u- nivoci elementi, ad un unico centro decisionale, ai sensi del dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del citato D.Lgs.; ⇒ è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in for- ma individuale e contemporaneamente in forma asso- ciata (RTI, Consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa; per i consorzi stabili tale divieto si applica solo ai consorziati per i quali il consorzio con- corre (D.Lgs. 152/2008) ⇒ nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma, fosse rilevata dopo l'aggiudicazione o l'affidamento della fornitura, essa comporterà l'annul- lamento dell'aggiudicazione e la revoca in danno del- l'affidamento.
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Soggetti ammessi alla partecipazione. Alla presente La partecipazione alla gara sono è riservata a soggetti iscritti da almeno cinque anni al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (o analoga norma precedente), nella sezione di cui al comma 2, lettera b), di tale articolo. Sono ammessi gli operatori economici (art. 3a partecipare alla gara i soggetti, comma 22 del D.Lgs 163/2006) singoli o raggruppati, di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 che dimostrino l’insussistenza delle condi- zioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, all'artD. Lgs. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i12 aprile 2006 n. 163. (norme sull’emersione), alla legge Regione Puglia 28/2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e il possesso di requisiti di seguito indicati. Si precisa che è E’ ammessa la partecipazione di:
aalla gara dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera d) Imprese temporaneamente raggruppate o raggrup- pande (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del cod. civ.) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 anche se non ancora costituiti, con l’osservanza della disciplina le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgsmedesimo D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163/2006 163. La partecipazione dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Ente. Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia il concorrente stesso partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. Tali divieti sono posti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi sono tenuti a indicare, con l’istanza di ammissione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e s.m.i19 dell’art. Tuttavia37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, confor- memente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Non è ammessa la partecipazione in R.T.I. A.T.I. o in consorzio di due o più im- prese imprese che –anche avvalendosi di società terze- siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti eco- nomici economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. o del R.T.I. consorzio così composto;
b) Gruppo Europeo . A maggiore chiarimento si precisa che in caso di Interesse Economico (GEIE) che hanno stipulato il relativo contratto ai sensi del D.LgsA.T.I. non più di un’impresa potrà possedere per intero i suindicati requisiti economici e tecnici di partecipazione. 240/1991; in tal caso per la partecipazione alla pre- sente gara si applicano le disposizioni previste Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 37 49 del D.LgsD. Lgs. 163/2006 12 aprile 2006 n. 163 con le modalità e gli obblighi previsti dallo stesso articolo. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, secondo periodo, lettera b), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)introdotto dall’art. Si precisa3, inoltrecomma 2, che: ⇒ è vietata la partecipazione alla presente gara, salvo che non siano costituite fra loro in consorzio o in rag- gruppamento temporaneo ai fini della partecipazione xxxxxxxx, di ditte che risultino rispetto ad altri parte- cipanti in posizione di controllo ai sensi dell' art. 2359 C.C.; ⇒ saranno esclusi del D.L. 25 settembre 2009 n. 135) l’Ente potrà escludere dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato accerti che le relative offerte sono imputabili, sulla base di u- nivoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi del dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del citato D.Lgssulla base di univoci elementi.; ⇒ è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in for- ma individuale e contemporaneamente in forma asso- ciata (RTI, Consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa; per i consorzi stabili tale divieto si applica solo ai consorziati per i quali il consorzio con- corre (D.Lgs. 152/2008) ⇒ nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma, fosse rilevata dopo l'aggiudicazione o l'affidamento della fornitura, essa comporterà l'annul- lamento dell'aggiudicazione e la revoca in danno del- l'affidamento.
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Samples: Brokerage Agreement
Soggetti ammessi alla partecipazione. Alla presente Possono partecipare alla procedura di gara sono ammessi gli operatori economici i soggetti espressamente indicati all’art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice. Ai sensi dell’art. 24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico, unitamente all’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. In caso di partecipazione in forma plurima (art. 3, comma 22 del D.Lgs 163/2006RT/Consorzi ordinari) trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 34 48 del D.Lgs 163/2006 che dimostrino l’insussistenza delle condi- zioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, all'artCodice. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i. (norme sull’emersione), alla legge Regione Puglia 28/2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e il possesso di requisiti di seguito indicati. Si precisa che è ammessa la partecipazione di:
a) Imprese temporaneamente raggruppate o raggrup- pande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Tuttavia, confor- memente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più im- prese che –anche avvalendosi di società terze- siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti eco- nomici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto;
b) Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) che hanno stipulato il relativo contratto ai Ai sensi del D.Lgs. 240/1991; in tal caso per la partecipazione alla pre- sente gara si applicano le disposizioni previste all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti). Si precisa, inoltre, che: ⇒ è vietata la partecipazione alla presente gara, salvo che non siano costituite fra loro in consorzio o in rag- gruppamento temporaneo ai fini della partecipazione xxxxxxxx, di ditte che risultino rispetto ad altri parte- cipanti in posizione di controllo ai sensi dell' art. 2359 C.C.; ⇒ saranno esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili, sulla base di u- nivoci elementi, ad un unico centro decisionale, ai sensi del dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) 48 co. 7 del citato D.Lgs.; ⇒ Codice, è vietato fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in for- ma individuale e contemporaneamente in forma asso- ciata (RTIpiù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, Consorzi) ovvero di partecipare in più singolarmente e quali componenti di un RTI raggruppamento temporaneo o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa; di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i consorzi stabili tale divieto si applica solo ai consorziati per i quali il consorzio con- corre (D.Lgs. 152/2008) ⇒ nel caso in cui la doppia partecipazione liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara sotto qualsiasi formaforma societaria di liberi professionisti o una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, fosse rilevata dopo l'aggiudicazione socio, dipendente, consulente o l'affidamento collaboratore. Stante il divieto di subappalto della forniturarelazione geologica, essa comporterà l'annul- lamento dell'aggiudicazione sancito dall’art. 31, co. 8 del Codice, deve essere garantita la presenza di un geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata. Di conseguenza, deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e la revoca in danno del- l'affidamentoi professionisti responsabili delle singole prestazioni. Le unità che svolgeranno l’incarico devono essere dichiarate e inserite nella Busta A - “Documentazione Amministrativa”.
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Soggetti ammessi alla partecipazione. Alla presente Possono partecipare alla gara sono ammessi gli operatori economici (art. 3imprese singole, comma 22 del D.Lgs 163/2006) raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 che dimostrino l’insussistenza delle condi- zioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, all'art. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i. (norme sull’emersione), alla legge Regione Puglia 28/2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e il possesso di requisiti di seguito indicati. Si precisa che è ammessa la partecipazione di:
a) Imprese temporaneamente raggruppate o raggrup- pande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 45 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Tuttavia, confor- memente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa la partecipazione Ai soggetti costituiti in R.T.I. di due o più im- prese che –anche avvalendosi di società terze- siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti eco- nomici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto;
b) Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) che hanno stipulato il relativo contratto ai sensi del D.Lgs. 240/1991; in tal caso per la partecipazione alla pre- sente gara forma associata si applicano le disposizioni previste all’artdi cui agli artt. 37 47 e 48 del D.Lgs. 163/2006 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)50/2016. Si precisa, inoltre, che: ⇒ Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 è vietata la partecipazione alla presente gara, salvo che non siano costituite fra loro in consorzio o in rag- gruppamento temporaneo ai fini della partecipazione xxxxxxxx, di ditte che risultino rispetto ad altri parte- cipanti in posizione di controllo ai sensi dell' art. 2359 C.C.; ⇒ saranno esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili, sulla base di u- nivoci elementi, ad un unico centro decisionale, ai sensi del dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del citato D.Lgs.; ⇒ è vietato fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in for- ma individuale e contemporaneamente in forma asso- ciata (RTIpiù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, Consorzi) ovvero di partecipare alla gara anche in più forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di un RTI o Consorzioconcorrenti. I consorzi di cui all’art.45 comma 2, pena l’esclusione lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa; per i consorzi stabili sia il consorzio che il consorziato. in caso di inosservanza di tale divieto si applica solo ai consorziati per i quali il consorzio con- corre (l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 152/200850/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) ⇒ nel caso e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui la doppia all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara sotto qualsiasi formaalle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, fosse rilevata dopo l'aggiudicazione o l'affidamento della fornitura, essa comporterà l'annul- lamento dell'aggiudicazione purché non rivestano la qualità di mandataria e la revoca in danno del- l'affidamentosempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Appalto Per Servizi Di Supporto All’inclusione Socio Lavorativa
Soggetti ammessi alla partecipazione. Alla Sono ammessi a partecipare alla presente gara sono ammessi procedura, purché in possesso dei requisiti richiesti, gli operatori economici (art. 3, comma 22 del D.Lgs 163/2006) di cui all’art. 34 45, comma 2, del D.Lgs 163/2006 che dimostrino l’insussistenza delle condi- zioni 50/2016 lettere a) b), c), d), e), f), g). Sono altresì ammesse le società e le associazioni sportive dilettantistiche, enti di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’articolo 38promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, secondo quanto disposto dall'art.2, comma 1 1, della Legge Regionale delle Regione Lombardia n° 27 del D.Lgs 163/2006, all'art14.12.2006. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i. (norme sull’emersione), alla legge Regione Puglia 28/2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e il possesso di requisiti di seguito indicati. Si precisa che è ammessa la partecipazione di:
a) Imprese temporaneamente raggruppate o raggrup- pande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Tuttavia, confor- memente alle segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/1/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più im- prese che –anche avvalendosi di società terze- siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti eco- nomici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto;
b) Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) che hanno stipulato il relativo contratto ai sensi del D.Lgs. 240/1991; in tal caso per la partecipazione alla pre- sente gara si applicano le disposizioni previste all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti). Si precisa, inoltre, che: ⇒ è vietata Per la partecipazione alla presente garaprocedura di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese si rimanda alla regolamentazione di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. In particolare, salvo che non siano costituite fra loro in consorzio o in rag- gruppamento temporaneo ai fini della partecipazione xxxxxxxx, di ditte che risultino rispetto ad altri parte- cipanti in posizione di controllo ai sensi dell' art. 2359 C.C.; ⇒ saranno esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili, sulla base di u- nivoci elementi, ad un unico centro decisionaleagli operatori economici concorrenti, ai sensi del dell’art. 38 48, comma 1 lett7, del D.Lgs. m-quater) del citato D.Lgs.; ⇒ 50/2016, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in for- ma individuale e contemporaneamente in forma asso- ciata (RTI, Consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI raggruppamento temporaneo o Consorzioconsorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Al fine di verificare che i consorzi non incorrano in una delle situazioni sopra previste gli stessi dovranno presentare l'elenco aggiornato dei soggetti consorziati. I consorzi di cooperative e i consorzi stabili, di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa; per i consorzi stabili sia il consorzio che il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica solo ai consorziati per i quali il consorzio con- corre (D.Lgsl'art. 152/2008) ⇒ nel 353 del codice penale. Nel caso in cui la doppia partecipazione alla gara sotto qualsiasi forma, fosse rilevata dopo l'aggiudicazione o l'affidamento della fornitura, essa comporterà l'annul- lamento dell'aggiudicazione di consorzi stabili e la revoca in danno del- l'affidamentoconsorzi tra società cooperative di produzione e lavoro trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs 50/2016.
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