Somministrazione a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda, il numero dei contratti di somministrazione da attivare, la durata degli stessi nonchè il numero e la qualifica dei lavoratori interessati . Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/20015. 3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere. 4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300. 5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. E), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)
Somministrazione a tempo determinato. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni a fronte di leggeragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’azienda, tenuto conto dei divieti di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 276/2003.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il i singoli CCNL o riconosciute in azienda, il numero dei contratti di somministrazione da attivare, la durata degli stessi nonchè il numero lavoratori somministrati e la qualifica dei lavoratori interessati i motivi del ricorso al lavoro somministrato. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/20015.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. E), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Somministrazione a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda, il numero dei contratti di somministrazione da attivare, la durata degli stessi nonchè nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati interessati. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/20015.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. E), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl)
Somministrazione a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o riconosciute in azienda, il numero dei contratti di somministrazione da attivare, la durata degli stessi nonchè nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati interessati. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/20015D.lgs 81/2015.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. E), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Somministrazione a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda, il numero dei contratti di somministrazione da attivare, la durata degli stessi nonchè il numero e la qualifica dei lavoratori interessati . Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione co- municazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/20015.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso pos- sesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici uti- lizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. E), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Somministrazione a tempo determinato. 1. La Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. Le aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di legge.
2somministrazione a tempo determinato ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa nella quale saranno impiegati. I lavoratori con contratto di somministrazione hanno diritto di esercitare presso le aziende i diritti di libertà ed attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970; in par- ticolare gli stessi possono partecipare alle assemblee del personale dipendente del- l’impresa utlizzatrice. L’azienda comunicherà preventivamente utilizzatrice comunica in via preventiva alla RSU o RSA ove esistenti, R.S.U. o, in sua mancanza, alle strutture OO. SS. territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL o riconosciute in azienda, il numero ed i motivi del ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato. Ove ri- corrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà ef- fettuata entro il 3° giorno lavorativo successivo alla stipula del contratto. Una volta all’anno, per il tramite dell’Associazione datoriale competente, le aziende utilizzatrici forniscono alle XX.XX. il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione da attivaresomministra- zione a tempo determinato conclusi, la durata degli stessi nonchè stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati interessati. Ove ricorrano motivate ragioni Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di urgenza risultato, come definita dal- l’art. 39 del CCNL, le parti stabiliscono modalità e necessità criteri per la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del determinazione e la corresponsione delle erogazioni economiche correlati ai risultati dell’impresa anche ai lavoratori con contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/20015somministrazione.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. E), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.
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Somministrazione a tempo determinato. 1. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. L’azienda comunicherà preventivamente alla RSU o RSA ove esistenti, o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda, il numero dei contratti di somministrazione da attivare, la durata degli stessi nonchè il numero lavoratori somministrati e la qualifica dei lavoratori interessati i motivi del ricorso al lavoro somministrato. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione è fornita entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura. Le parti convengono che la comunicazione di cui al presente comma assorbe quella prevista dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs 81/20015.
3. I lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere in possesso delle specifiche abilitazioni/patenti prescritte per le mansioni da svolgere.
4. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso le aziende utilizzatrici i diritti di libertà e attività sindacale previsti dalla legge 20.5.1970, n. 300.
5. La disciplina di cui al presente articolo abroga e sostituisce l’art. 2, lett. E), dell’AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.
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Samples: Contratto Di Lavoro