Licenziamento senza preavviso. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 8, comma 11, dei CC.CC.NN.LL. 06/05/10, si applica nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
c) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
d) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
e) sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di falsa attestazione della propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o di giustificazione dell’assenza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. Ciò comporta anche la sanzione disciplinare radiazione dall'albo. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
f) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 10 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
g) condanna, anche non passata in giudicato, per:
h) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
i) recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
Licenziamento senza preavviso. Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 51, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
3) rissa nell’interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell’anno precedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l’incolumità del personale o del pubblico;
6) trafugamento di schizzi di utensili o di altri oggetti di proprietà dell’azienda;
7) lavorazione e costruzione nell’interno dello stabilimento senza l’autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
9) assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno.
Licenziamento senza preavviso. 1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Ente grave nocumento mo- rale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavo- ro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
2. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: - abbandono del posto di lavoro da cui è derivato pregiudizio alla incolumità delle persone; - sottrazione o danneggiamento doloso al materiale dell’Ente; - danneggiamento economico doloso dell’Ente; - sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati legati alle attività istitu- zionali dell’Ente.
Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’ente grave nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: - assenze ingiustificate prolungate oltre 3 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie; - grave insubordinazione ai superiori; - furto nella Scuola; - danneggiamento doloso del materiale della scuola; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi; - rissa all’interno dell’ente; - percosse nei confronti degli alunni; - diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell’ente; - diffamazione pubblica nei riguardi dell’ente; - sentenza di condanna passata in giudicato.
Licenziamento senza preavviso. Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento senza preavviso per giusta causa nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
a) Gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro provocando all'impresa grave nocumento morale o materiale;
b) Azioni delittuose in connessione allo svolgimento del rapporto di lavoro;
c) Assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
d) Tre assenze ingiustificate nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;
e) Assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno;
f) Comportamenti violenti, negli ambienti di lavoro, contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
g) Trascuratezza nell'adempimento di obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui agli articoli precedenti;
h) Furto, xxxxx, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile al prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
i) Qualsiasi atto colposo che possa compromettere la sicurezza del lavoro o l'incolumità del personale o dei terzi, costituisca danneggiamento alle opere agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
j) Trafugamento di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'azienda;
k) Abbandono del posto di lavoro che implichi un pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza;
l) Violazioni intenzionali dei doveri non ricompresse specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di xxxxx, di gravità tale;
m) Per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), b), c), d), e) ed f) della legge 55/1990 modificata ed integrata dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
n) Recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'arco dell'anno precedente. Qualora il lavoratore sia incorso in una della mancanze di cui alle lettere del presente articolo, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore ai 10 giorni. In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di Xxxxx.
Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta violazioni tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, ex art. 2119 c.c.. Per via esemplificativa e non esaustiva delle infrazioni si fa integrale riferimento al codice disciplinare di cui all’Allegato 2.
Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge. A titolo indicativo il provvedimento di cui al sopra potrà essere adottato a carico: - Del socio lavoratore e del lavoratore dipendente colpevole di grave insubordinazione nei confronti dell’amministrazione organizzatrice e dei pertinenti responsabili; - Del socio lavoratore e del lavoratore dipendente che abbia compiuto un furto nell’azienda; - Del socio lavoratore e del lavoratore dipendente che abbia volontariamente danneggiato materiale di proprietà del cliente committente o della cooperativa; - Del socio lavoratore e del lavoratore dipendente che abbandoni il posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza del cliente o comunque compia azioni che implicano gli stessi pregiudizi; - Del socio lavoratore e del lavoratore dipendente che partecipi ad una rissa e/o provochi un’aggressione, nei confronti di un altro socio.
Licenziamento senza preavviso. 1. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale per i quali sia fatto obbligo di denuncia;
b) recidiva, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altro personale o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio; c)accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
Licenziamento senza preavviso. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: