Licenziamento senza preavviso. Il licenziamento senza preavviso potrà essere intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
Licenziamento senza preavviso. Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 51, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
Licenziamento senza preavviso. 1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’Ente grave nocumento mo- rale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavo- ro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Licenziamento senza preavviso. 3. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’ente grave nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: - assenze ingiustificate prolungate oltre 3 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie; - grave insubordinazione ai superiori; - furto nella Scuola; - danneggiamento doloso del materiale della scuola; - abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi; - rissa all’interno dell’ente; - percosse nei confronti degli alunni; - diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell’ente; - diffamazione pubblica nei riguardi dell’ente; - sentenza di condanna passata in giudicato.
Licenziamento senza preavviso. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta violazioni tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, ex art. 2119 c.c.. Per via esemplificativa e non esaustiva delle infrazioni si fa integrale riferimento al codice disciplinare di cui all’Allegato 2.
Licenziamento senza preavviso. Fermo restando l’ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l’impresa può procedere al licenziamento senza preavviso per giusta causa nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
Licenziamento senza preavviso. 1. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
Licenziamento senza preavviso. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell’art. 8, comma 11, dei CC.CC.NN.LL. 06/05/10, si applica nei seguenti casi: - i delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell’art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 267 del 2000 (ovvero peculato, corruzione, concussione e altri reati contro la P.A.); - gravi delitti commessi in servizio; - delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 97/2001 (ovvero peculato, concussione e altri reati contro la P.A.);
Licenziamento senza preavviso. 1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termini di legge.