Common use of Somministrazione a tempo determinato Clause in Contracts

Somministrazione a tempo determinato. 1. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: a) esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione di innovazioni tecnologiche; b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno; c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato. 2. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali – in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie previste nel precedente comma 1. 3. I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. 4. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati.

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Somministrazione a tempo determinato. 1. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla Al rapporto di lavoro svolto in regime di somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi si applicano le disposizioni di utilizzo nella misura legge vigenti recate dagli artt. 30 e seguenti del 13% in media annua D.lgs 81 del 2015 come modificato dalla Legge 96 del 2018. 2. Fermo restando il limite disposto dall'articolo 23 del D.lgs 81 del 2015, il numero dei lavoratori occupati assunti con contratto a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: a) esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione di innovazioni tecnologiche; b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno; c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto determinato ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti contratto di somministrazione a tempo determinato. 2, da computarsi in termini di media nell’arco dell’anno (1° gennaio-31 dicembre), non può eccedere complessivamente il 35% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali – in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso a detti istituti. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie previste nel precedente comma 1di lavoro. 3. I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente ed e adeguata alle caratteristiche della delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. 4. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati. Le parti convengono che la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo troverà applicazione laddove vengano utilizzati solo i rapporti di cui al suddetto comma 2. Negli altri casi varranno le vigenti disposizioni di cui all’art. 31 del D.lgs 81 del 2015 come modificato dalla Legge 96 del 2018.

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Somministrazione a tempo determinato. 1. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre Dicembre dell’anno precedente: a) esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione di innovazioni tecnologiche; b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno; c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo Marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato. 2. A livello aziendale le Parti parti potranno definire maggiori percentuali – in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie previste nel precedente comma 1. 3. I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. 4. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati.

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Somministrazione a tempo determinato. 1. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: a) esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione di innovazioni tecnologiche; b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno; c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato. 2. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali – in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie previste nel precedente comma 1. 3. I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. 4. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati.

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Somministrazione a tempo determinato. 1. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda nell'azienda alla data del 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente: a) esecuzione di un’opera un'opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione all'introduzione di innovazioni tecnologiche; b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’annodell'anno; c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 1978, n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato. 2. A livello aziendale le Parti parti potranno definire maggiori percentuali - in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% in media annua - di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato per le fattispecie previste nel precedente comma 1. 3. I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione all'esecuzione del lavoro. 4. Le aziende forniranno annualmente alle RSU R.S.U. informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati.

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