Somministrazione di lavoro a tempo determinato. In applicazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D. Lgs 10.9.2003 n. 276,, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa:
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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. In applicazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D. Lgs 10.9.2003 n. 276,, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa:
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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. In applicazione di quanto previsto dall’art. 20, comma 4 del D. Lgs 10.9.2003 n. 276,, il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a tempo determinato può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa:
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Somministrazione di lavoro a tempo determinato. In applicazione di quanto previsto dall’artdall'art. 20, comma 4 del D. Lgs 10.9.2003 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,, il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a tempo determinato può essere concluso a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività all'attività ordinaria dell’impresa:dell'impresa.
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