Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato Clausole campione

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività: per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; per servizi di pulizia, custodia, portineria; per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale; per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale; per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa. Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, comma 3 del D. Lgs 10.9.2003 n. 276, le Parti, solo in sede nazionale, potranno demandare alle proprie strutture territoriali l’individuazione di ulteriori fattispecie di ammissibilità di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Ai sensi dellʹart. 20, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato ed integrato dall’art. 2, comma 143, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, le parti possono individuare ulteriori fattispecie di ammissibilità di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto è concluso tra impresa e lavoratore.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. 25 Art. 89 (Obblighi di informazione) 25
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il c ontratto di somm inistrazione d i lavo ro a tempo ind eterminato p uò ess ere stipulato c on u na delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritt e alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività: a)per servizi di consulenza e assistenza n el set tore info rmatico, comp resa la progettazione e manutenzione d i r eti i ntranet e e xtranet, si ti i nternet, s istemi informatic i, sviluppo di sof tware applicativo, caricamento dati; b)per servizi di pulizia, custodia, portineria;
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività: a)per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; b)per servizi di pulizia, custodia, portineria; c)per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d)per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato; e)per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Questo contratto viene impiegato per esternalizzare la gestione di alcune attività; viene stipulato anch’esso attraverso le agenzie per il lavoro riconosciute e si applica a:ù - servizi di assistenza e consulenza nel settore informatico; - servizi di pulizia; - servizi di trasporto; - gestione di servizi sociali, - servizi di call center; - attività di marketing. In assenza di altre indicazioni, i lavoratori sottoposti a questo contratto riceveranno la medesima retribuzione riconosciuta ai soggetti impiegati nell’azienda a tempo indeterminato ed appartenenti allo stesso inquadramento. I limiti per l’impiego di questo tipo di personale all’interno dell’azienda sono praticamente gli stessi già visti per il contratto del commercio e del terziario, e cioè: Lavoratori dipendenti da 0 a 5 da 6 a 10 da 11 a 15 da 16 a 30 da 31 a 50 da 51 a 100 da 101 a 250 da 251 a 500 da 501 a 1000 ogni 1000 Contratti flessibili 4 7 8 14 25 40 60 80 100 altri 80 È stato inoltre stabilito un limite particolare, rivolto alle aziende con più di 50 dipendenti: la percentuale di tali contratti con potrà superare il 22% delle assunzioni in essere.
Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. In caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.