Somministrazione irregolare. 1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 61, comma 2, all’articolo 62 e all’articolo 63, comma 1, il lavoratore può agire in giudizio anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultimo a far data dall'inizio della somministrazione. 2. Nel caso in cui ricorrano le violazioni della disciplina del lavoro a termine previste dall’articolo 56 comma 2, il lavoratore può agire in giudizio anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle sue dipendenze. Nel caso in cui ricorrano le violazioni previste dall’articolo 56, comma 3, il lavoratore può agire in giudizio per chiedere la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, ove esse siano direttamente a lui imputabili, ovvero del somministratore, qualora siano invece imputabili a quest’ultimo. Nel caso ricorrano le violazioni di cui all’articolo 56, comma 1, il lavoratore può agire in giudizio per richiedere la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del somministratore. 3. Nei casi di cui ai commi precedenti in cui il rapporto di lavoro venga costituito in capo all’utilizzatore, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare l’utilizzatore stesso dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata e tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dall’utilizzatore medesimo.
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Samples: Riforma Dei Contratti E Dei Rapporti Di Lavoro, Carta Dei Diritti Universali Del Lavoro, Carta Dei Diritti Universali Del Lavoro
Somministrazione irregolare. 1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori in violazione dei limiti e delle condizioni di cui all’articolo 61, comma 2, all’articolo 62 e all’articolo 63, comma 1, il lavoratore può agire in giudizio anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di quest'ultimo quest’ultimo a far data dall'inizio dall’inizio della somministrazione.
2. Nel caso in cui ricorrano le violazioni della disciplina del lavoro a termine previste dall’articolo 56 comma 256, commi 2 e 3, il lavoratore può agire in giudizio anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle sue dipendenze. Nel caso in cui ricorrano le violazioni previste dall’articolo 56, comma 31, il lavoratore può agire in giudizio per chiedere la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore, ove esse siano direttamente a lui imputabili, ovvero del somministratore, qualora siano invece imputabili a quest’ultimo. Nel caso ricorrano le violazioni di cui all’articolo 56, comma 1primo periodo, il lavoratore può agire in giudizio per richiedere la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del somministratore.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti in cui il rapporto di lavoro venga costituito in capo all’utilizzatore, tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo retri- butivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare l’utilizzatore stesso dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata e tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dall’utilizzatore medesimo.
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