Common use of Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Clause in Contracts

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. Il datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 75, commi 7 e 8. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1 della legge n. 97/2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1 della citata legge n. 97/2001. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 76, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi 2 e 3 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. In tutti i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. Il datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'artlicenziamento. 75La Ditta cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, commi 7 1, 2, 3 e 8. Nel caso dei delitti previsti all'art. 34, comma 1 della legge n. 97/200155/90, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1 della citata come sostituito dall'articolo 1,comma 1,della legge 18/1/92 n. 97/2001. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 76, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi 2 e 3 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. In tutti i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato16. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. Come stabilito dall’art.69 del CCNL la Commissione Paritetica Territoriale è costituita da sei membri effettivi e sei supplenti nominati rispettivamente: ➢ 3 dalla A.N.C.E.F., in rappresentanza dei datori di lavoro; ➢ 3 dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori firmatarie del CCNL. La Presidenza e la Vicepresidenza della Commissione saranno, a turno e a rotazione, assunte da un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori. Oltre ai compiti demandati alla Commissione dall’art. 6 del CCNL, la Commissione rilascia i suoi motivati pareri su: ▪ Assunzioni stagionali; ▪ Profili formativi; ▪ Apprendistato; ▪ Clausole di flessibilità nei rapporti a tempo parziale; ▪ Flessibilità dell’orario di lavoro; Spetta inoltre alla Commissione Paritetica la: - Conciliazione delle vertenze di lavoro individuali e collettive, concernenti l’applicazione del CCNL; - conciliazione delle controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi; - la redazione ufficiale delle tabelle paga dei dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi e recisi, verde e piante ornamentali, - determinazione, per il territorio di competenza, del Contributo assistenza contrattuale.

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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. Il datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'artlicenziamento. 75La Ditta cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, commi 7 1, 2, 3 e 8. Nel caso dei delitti previsti all'art. 34, comma 1 della legge n. 97/200155/90, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1 della citata come sostituito dall'articolo 1,comma 1,della legge 18/1/92 n. 97/2001. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 76, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi 2 e 3 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. In tutti i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato16. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. Come stabilito dall’art.69 del CCNL la Commissione Paritetica Territoriale è costituita da sei membri effettivi e sei supplenti nominati rispettivamente: ⮚ 3 dalla A.N.C.E.F., in rappresentanza dei datori di lavoro; ⮚ 3 dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori firmatarie del CCNL. La Presidenza e la Vicepresidenza della Commissione saranno, a turno e a rotazione, assunte da un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori. Oltre ai compiti demandati alla Commissione dall’art. 6 del CCNL, la Commissione rilascia i suoi motivati pareri su: ▪ Assunzioni stagionali; ▪ Profili formativi; ▪ Apprendistato; ▪ Clausole di flessibilità nei rapporti a tempo parziale; ▪ Flessibilità dell’orario di lavoro; Spetta inoltre alla Commissione Paritetica la: - Conciliazione delle vertenze di lavoro individuali e collettive, concernenti l’applicazione del CCNL; - conciliazione delle controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi; - la redazione ufficiale delle tabelle paga dei dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi e recisi, verde e piante ornamentali, - determinazione, per il territorio di competenza, del Contributo assistenza contrattuale.

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Samples: www.flai.it

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale personale, è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. Il datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'artdegli artt.10 e 11. 75Cessato lo stato di restrizione della libertà personale, commi 7 si può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall'art.15, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art.316 del codice penale, lett. c) ed e) e 8comma 4 septies della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso dei di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3dall'art.3, comma 1 1, della legge n. 97/2001, in 97 del 2001,in alternativa alla sospensione di cui al presente articolosospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per art.3.Per i medesimi reatidelitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ,ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4trova applicazione l'art.4, comma 1 1, della citata legge n. 97/200197 del 2001. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall'art. 76, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penalepenale dall'art.21. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile nonché di cui all'art.37, comma 2, lett. b) del CCNL del 20.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell'art.21,commi 4 e la retribuzione individuale 6, quanto corrisposto, durante il periodo di anzianitàsospensione cautelare, ove spettantia titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni,ai sensi dell'art.21, comma 5, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. In tutti i gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario nonché straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. Il provvedimento di sospensione cautelare di cui ai commi 1 e 4 è adottato dal direttore generale, il quale adotta altresì i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sentito il responsabile della struttura o del distretto a cui è assegnato il dipendente.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. Il datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'artlicenziamento. 75La Ditta cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, commi 7 1, 2, 3 e 8. Nel caso dei delitti previsti all'art. 34, comma 1 della legge n. 97/200155/90, in alternativa alla sospensione di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1 della citata come sostituito dall'articolo 1,comma 1,della legge 18/1/92 n. 97/2001. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'art. 76, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi 2 e 3 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. In tutti i casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato16. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. "ALLEGATO B" - Regolamento tipo per le Commissioni Paritetiche Territoriali Art. 1 Come stabilito dall'art. 69 del CCNL la Commissione Paritetica Territoriale è costituita da sei membri effettivi e sei supplenti nominati rispettivamente: > 3 dalla A.N.C.E.F., in rappresentanza dei datori di lavoro; > 3 dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori firmatarie del CCNL. La Presidenza e la Vicepresidenza della Commissione saranno, a turno e a rotazione, assunte da un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori.

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Samples: www.fiscoetasse.com

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, o comunque dello stato restrittivo della libertà. Il datore di lavoro, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, servizio con privazione della retribuzione, retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'artdell’art. 7542, commi 7 6 e 87. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3L'Amministrazione, comma 1 cessato lo stato di restrizione della legge n. 97/2001, in alternativa alla sospensione libertà personale di cui al presente articolocomma 1, possono essere applicate le misure previste dallo stesso può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2. Resta fermo l'obbligo di sospensione, nei casi previsti dall' art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 415, comma 1 1, della citata legge 19 marzo 1990, n. 97/200155 , come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16. Nei casi indicati ai previsti dai commi precedenti, precedenti si applica quanto previsto dall'art. 76, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penalepenale dall'art. 42, commi 8 e 9. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi dei commi 2 e 3 presente articolo sono corrisposti un'indennità una indennità pari al 50% 50 per cento della retribuzione base fissa mensile nonché gli assegni del e l'assegno per il nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianitàfamiliare, ove spettantispettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile. In tutti i casi caso di riattivazione del procedimento disciplinare sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a seguito titolo di condanna penaleassegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. Quando vi sia stata sospensione cautelare del dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito dei procedimento penale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 – 2001 Ed Al Biennio Economico 1998 – 1999 Del Personale Del Comparto “Università”