Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001, l’amministrazione, o, per i segretari, il Ministero dell’Interno, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell’Interno per i segretari, viene data tempestiva comunicazione all’amministrazione o a quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997. 2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’artdell'art. 55-quater, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001, l’amministrazionel'amministrazione, o, per i segretari, il Ministero dell’Internodell'Interno, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell’Interno dell'Interno per i segretari, viene data tempestiva comunicazione all’amministrazione all'amministrazione o a quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’artdell'art. 7, comma 1 e dell’artdell'art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità dell'anzianità di servizio.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’artca-quuatteer, lcoammrae3-bisd, dielsdp.lgos. 55-quater, comma 3 bis, del d. lgssn. n. 165/2001, t16a5/200a1,i sens l’amministrazione, o, per i segretari, il Ministero dell’Interno, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti de su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell’Interno per i segretari, viene data tempestiva segreta comunicazione all’amministrazione o a quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.c
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
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Samples: Codice Disciplinare
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. (Art.48 CCNL 27.01.05)
1. Fatta salva L’Amministrazione, laddove riscontri la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3 bis, del d. lgs. n. 165/2001, l’amministrazione, o, per i segretari, il Ministero dell’Interno, qualora ritenga necessario necessità di espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza dipenden- te a titolo di infrazione disciplinare punibili con la contestazione san- zione della sospensione dal servizio e previa puntuale informazione ai medesimi soggettidalla retribuzione, può disporre la sospensione disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro dello stesso personale, del dipendente per un periodo perio- do di tempo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell’Interno per i segretari, viene data tempestiva comunicazione all’amministrazione o a quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997conserva- zione della retribuzione.
2. Qualora Quando il procedimento disciplinare si concluda conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ser- vizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare del- l’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione retri- buzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogatiir- rogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelareallontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizioservi- zio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
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Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. (Art. 37 del Ccnl Dirigenza Area PTA 2016-2018)
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3 bis, del d. lgsd.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione, o, per i segretari, il Ministero dell’Interno, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell’Interno per i segretari, viene data tempestiva comunicazione all’amministrazione o a quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.
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Samples: Codice Disciplinare