Common use of Sospensione dell’esecuzione Clause in Contracts

Sospensione dell’esecuzione. II.22.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 107 del Codice e precisato ai paragrafi successivi, in nessun caso l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto per propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Istituto. La sospensione unilaterale dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ferma l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Istituto. II.22.2 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’esecuzione del contratto proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento del contratto la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le relative prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazione. II.22.3 La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’Istituto si oppone, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore negli altri casi. II.22.4 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. II.22.5 Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente la regolare esecuzione del contratto, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione contrattuale, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP ne dà avviso all'ANAC. II.22.6 L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l’esecuzione nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto. Xxxx'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 giorni solari consecutivi dal suo ricevimento. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l’esecuzione contrattuale, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. II.22.7 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle di cui ai paragrafi che precedono, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

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Samples: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre

Sospensione dell’esecuzione. II.22.1 Fatto salvo quanto disposto dall’artart. 107 del Codice e precisato ai paragrafi successivi, in nessun caso l’aggiudicatario 1461 c.c. mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti: ciascun contraente può sospendere l’esecuzione del contratto per della prestazione da lui xxxxxx, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. S’inquadra nel più generale contesto delle autotutele e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti dei possibili futuri inadempimenti della controparte. I rapporti con l’art. 1460 c.c. sono strettissimi. In particolare la sospensione può invocarsi quando la controparte deve eseguire la propria decisione unilaterale, nemmeno prestazione in un secondo momento mentre l’eccezione d’inadempimento può opporsi quando siano le prestazioni devono essere eseguite mano contro mano. Ciò non impedisce l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento anche quando la prestazione va eseguita in atto controversie con l’Istitutoun secondo momento ma il debitore ha già dichiarato di non voler adempiere o il suo inadempimento appare probabile ovvero la scadenza successiva é già decorsa. La sospensione unilaterale dell’esecuzione del contratto ratio dell’art. 1461 c.c., secondo cui il contraente in bonis può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni economiche dell’altro contraente sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, fa ritenere che non tanto la modificazione in se stessa sia dovuta intervenire successivamente alla stipulazione quanto la conoscenza di questa modificazione da parte dell’aggiudicatario del contraente in bonis204. 204 Corte di Cassazione, sentenza 19-6-72, n. 1935 Secondo autorevole dottrina205 a prima vista potrebbe sembrare che tale norma sia inutile in quanto, di fonte ad un pericolo d’insolvenza della controparte, potrebbe farsi valere l’eccezione d’inadempimento. In realtà non é così e, anzi, la sospensione costituisce grave inadempimento un completamento dell’eccezione d’inadempimento; quest’ultima, infatti, presuppone che entrambe le prestazioni siano esigibili, mentre la sospensione del proprio adempimento si farà valere, prevalentemente, quando la controparte deve eseguire la propria prestazione in un secondo momento. A conferma della complementarità della sospensione dell’esecuzione rispetto all’eccezione d’inadempimento si ritiene206 che a tale istituto si applichi, per analogia, il 2 comma dell’art. 1460 c.c.. La sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale non richiede per la sua validità alcuna previa comunicazione o dichiarazione alla controparte, né é necessario che la relativa decisione sia adottata prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento207.  Deterioramento delle condizioni patrimoniali Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione dilatoria di cui all'art. 1461 c.c. può essere opposta da una delle parti quando la situazione patrimoniale dell'altro contraente venga a deteriorarsi in maniera tale da porre in evidente pericolo il conseguimento della prestazione cui ha diritto il contraente in bonis. Inoltre, per la sua applicabilità, non é neppure necessario che tale modificazione patrimoniale sia sopravvenuta rispetto al contratto, essendo sufficiente che il contraente che oppone la sospensione della sua prestazione ne sia venuto a conoscenza successivamente e causa che egli non l'abbia conosciuta o potuta conoscere con la normale diligenza (nella fattispecie, relativa ad un contratto di risoluzione fornitura di tessuto, si é ritenuta giustificata la mancata consegna di nuova stoffa, a fronte dell'inadempimento di precedenti fatture per decine di milioni, della richiesta di concordare un piano di rientro e del mancato pagamento dell'ultima rata di esso). 205 Capozzi 206 Gazzoni – Mirabelli – Bianca 207 Corte di Cassazione, sentenza 17632 del 10-8-2007 Ai fini della sospensione cautelativa della prestazione ex art. 1461 c.c. non é sufficiente che l’altro contraente abbia contratto debiti verso terzi o non li abbia soddisfatti alla scadenza, atteso che tale situazione debitoria, di per sé considerata, se può giustificare la previsione di un futuro pericolo di conseguire la controprestazione, non legittima il contraente in bonis a sospendere la prestazione corrispettiva da lui dovuta ove in concreto non comporti, in relazione alla natura ed al contenuto di detta controprestazione, il pericolo attuale ed evidente di perderla208.  Il pericolo Ai fini della sospensione cautelativa della prestazione, ai sensi dell’art. 1456 1461 c.c., ferma l’applicazione é indispensabile la dimostrazione di un pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione, non essendo sufficiente una mera rappresentazione soggettiva (timore, preoccupazione) di pericolo, non corroborata da alcuna dimostrazione di concrete circostanze idonee a giustificarla come rispondente ad una situazione reale209. Per ultima sentenza di merito210 nel caso dell'eccezione di sospensione di cui all'art. 1461 c.c., il fatto lesivo indispensabile affinché sorga la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione, paralizzando l'altrui pretesa, é rappresentato da un fatto (deterioramento delle penali ed impregiudicato condizioni patrimoniali) concernente la sfera economica dell'altro contraente. A tal fine, con la locuzione "evidente pericolo" deve intendersi il diritto pericolo di non conseguire la controprestazione, pericolo che, oltre a dover essere manifesto, deve connotarsi per serietà e concretezza; deve essere attuale a non soltanto ipotizzabile in futuro, ossia sussistente al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Istituto. II.22.2 In tutti i casi momento in cui ricorrano circostanze speciali la prestazione sospesa avrebbe dovuto essere eseguita, ancorché la controprestazione non sia ancora scaduta. 208 Corte di Cassazione, sentenza 4-8-88, n. 4835 209 Corte di Cassazione, sentenza 3-12-93, n. 12011 210 Tribunale Genova, Sezione 2 civile, sentenza 21 febbraio 2011, n. 813 Il mutamento che impediscono in via temporanea che l’esecuzione del contratto proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore, il verbale giustifica l'eccezione di sospensione, con l'indicazione delle ragioni é, dunque, dato dal sopravvenire di circostanze incidenti sulla sostanza qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'altro contraente, che hanno determinato l'interruzionerendono più incerto il conseguimento della controprestazione e, nonché dello stato in ipotesi, più difficile l'utile esperimento della procedura esecutiva. Ad esempio siffatta situazione di avanzamento del contratto pericolo può essere correttamente desunta dalla comunicazione dalla quale l’altra parte dichiari di non volere adempiere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le relative prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazionecontroprestazione211. II.22.3 La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’Istituto si oppone, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore negli altri casi. II.22.4 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. II.22.5 Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente la regolare esecuzione del contratto, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione contrattuale, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP ne dà avviso all'ANAC. II.22.6 L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l’esecuzione nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto. Xxxx'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 giorni solari consecutivi dal suo ricevimento. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l’esecuzione contrattuale, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. II.22.7 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle di cui ai paragrafi che precedono, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

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Samples: Risoluzione Per Inadempimento

Sospensione dell’esecuzione. II.22.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 13.1 Il Direttore dell’esecuzione può ordinare la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107 del Codice e precisato ai paragrafi successiviD.lgs. 50/2016, in nessun caso l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto per propria decisione unilaterale, nemmeno disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Il Direttore dell’esecuzione, entro cinque giorni, comunicherà la sospensione al Responsabile del procedimento, alla SSIF e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, inviando copia del verbale contenente i motivi della sospensione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, se del caso, autorizzerà l'avvenuta sospensione dell’esecuzione; in atto controversie con l’Istitutoipotesi di mancata autorizzazione, l’esecuzione riprenderà secondo le disposizioni che impartirà la Direzione dell’esecuzione. La sospensione unilaterale dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ferma l’applicazione delle penali ed impregiudicato permane per il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Istitutotempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. II.22.2 In tutti i casi 13.2 Le contestazioni dell'Esecutore in cui ricorrano circostanze speciali merito alle sospensioni dell’esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa. 13.3 L'Esecutore che impediscono in via temporanea che l’esecuzione del contratto proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni ritenga cessate le cause che hanno determinato l'interruzionela sospensione temporanea dell’esecuzione, nonché dello stato di avanzamento senza che la SSIF abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del contratto la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa le relative prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneriripresa. Il verbale La diffida ai sensi del presente comma è inoltrato al RUP entro 5 giorni dalla data condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della sua redazioneripresa, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. II.22.3 La sospensione può13.4 Il risarcimento dovuto all'Esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dell’esecuzione disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, altresì2 e 4 dell'articolo 107 del codice è quantificato sulla base dei criteri di cui all’art. 10, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interessecomma 2, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in quanto compatibili. 13.5 Qualora la sospensione, o le sospensionisospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contrattodell’appalto, o comunque quando superino 6 mesi complessivi, l'esecutore l'Esecutore può chiedere la risoluzione richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l’Istituto la SSIF si opponeoppone allo scioglimento, l’appaltatore l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore negli altri casi. II.22.4 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. II.22.5 Ove insorgano13.6 Salvo quanto previsto dal presente articolo, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente la regolare esecuzione del contratto, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione contrattuale, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP ne dà avviso all'ANACdell’esecuzione non spetta all’Esecutore alcun compenso o indennizzo. II.22.6 L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l’esecuzione nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto. Xxxx'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 giorni solari consecutivi dal suo ricevimento. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l’esecuzione contrattuale, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. II.22.7 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle di cui ai paragrafi che precedono, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

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Samples: Accordo Quadro E Contratto Applicativo

Sospensione dell’esecuzione. II.22.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art1. 107 del Codice e precisato ai paragrafi successivi, in nessun caso l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto per propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Istituto. La sospensione unilaterale dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ferma l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Istituto. II.22.2 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’esecuzione del contratto servizio proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC Direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatoredel Fornitore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzionel'interruzione dell’esecuzione, nonché dello lo stato di avanzamento del contratto la cui esecuzione rimane interrotta e delle le cautele adottate affinché alla ripresa le relative prestazioni stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. II.22.3 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contrattodei servizi stessi, o comunque quando superino 6 sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere chiedere, con preavviso di 90 (novanta) giorni la risoluzione del contratto senza indennità; se l’Istituto si oppone, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore negli altri casi. II.22.4 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. II.22.5 4. Ove successivamente alla stipula del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono impediscano parzialmente la il regolare esecuzione del contrattosvolgimento dei servizi, l’appaltatore il Fornitore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 5. Le contestazioni dell’appaltatore al Fornitore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione contrattualedei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresaripresa dei lavori; qualora l'appaltatore il Fornitore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. 6. Quando Aria e il RUP comunicheranno all’ANAC la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP ne dà avviso all'ANACcontrattuale. II.22.6 L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di 7. Il Fornitore deve ultimare l’esecuzione i servizi nel termine fissato può richiederne la prorogastabilito dagli atti contrattuali, con congruo anticipo rispetto alla scadenza decorrente dalla data del termine contrattualeverbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. 8. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto. Xxxx'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 giorni solari consecutivi dal suo ricevimento. L'appaltatore Il Fornitore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l’esecuzione contrattualei servizi, per qualsiasi causa non imputabile all’Istitutoalla stazione appaltante, non sia ultimata siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. II.22.7 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle di cui ai paragrafi che precedono, l'appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

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Samples: Contratto Quadro Per Servizi Di Gestione

Sospensione dell’esecuzione. II.22.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 107 del Codice D. Lgs. n. 50/2016 e precisato ai paragrafi successivi, in nessun caso l’aggiudicatario può sospendere l’esecuzione del contratto per propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Istituto. La sospensione unilaterale dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ferma l’applicazione l’pplicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Istituto. II.22.2 dalla stazione appaltante. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’esecuzione del contratto proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC direttore dell’esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, nonché dello stato di avanzamento del contratto la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le relative prestazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al RUP entro 5 cinque giorni dalla data della sua redazione. II.22.3 . La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del contratto, o comunque quando superino 6 sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l’Istituto la stazione appaltante si oppone, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore negli altri casi. II.22.4 . La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. II.22.5 . Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono impediscano parzialmente la regolare esecuzione del contratto, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione contrattuale, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP ne dà avviso all'ANAC. II.22.6 . L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l’esecuzione nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Istituto. Xxxx'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 giorni solari consecutivi dal suo ricevimento. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora l’esecuzione contrattuale, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. II.22.7 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle di cui ai paragrafi che precedono, l'appaltatore può chiedere il della risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 c.c.

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Samples: Servizio Di Gestione Della Corrispondenza