Sospensione dell’Incarico. 1. L’incarico ambulatoriale è sospeso in caso di: a) sospensione dall’Albo professionale; b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27; c) emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale; d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o complessa per tutta la durata dello stesso. In tale caso allo specialista ambulatoriale o al professionista interessato, è mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Sospensione dell’Incarico. 1. L’incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:
a) sospensione dall’Albo professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27;
c) emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale;; A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015
d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o complessa per tutta la durata dello stesso. In tale caso allo specialista ambulatoriale o al professionista interessato, è mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Sospensione dell’Incarico. 1. L’incarico L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:
a) sospensione dall’Albo dall'Albo professionale;
b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27;
c) emissione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale;
d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o complessa per tutta la durata dello stesso. In tale caso allo specialista ambulatoriale ambulatoria- le o al professionista interessato, è mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.
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