Sospensioni illegittime. 29.1 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi 1 e 2 del precedente art. 28, e fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri: a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) dell’importo contrattuale, al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei lavori; d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali. Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del 13% (tredici per cento) dell’importo di Contratto; l’utile di commessa è presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali. 29.2 Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
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Samples: Contract, Contratto Di Appalto, Condizioni Generali Di Contratto
Sospensioni illegittime. 29.1 Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dal Committente per cause diverse da quelle stabilite dai commi 1 e 2 del precedente art. 28, e fermo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. e salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:
a) le spese generali sono determinate nella misura pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) dell’importo contrattualecontrattuale (o dell’importo dei lavori sospesi, in caso di sospensione parziale), al netto delle spese generali stesse e dell’utile di commessa, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per tutta la durata della illegittima sospensione, sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale (o dell’importo dei lavori sospesi, in caso di sospensione parziale), al netto dell’utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui previsti dalle vigenti norme fiscali. Ai soli fini del presente articolo, le spese generali sono presuntivamente determinate nella misura del 13% (tredici per cento) dell’importo di Contratto; l’utile di commessa è presuntivamente determinato nella misura del 10% (dieci per cento) della sommatoria dei costi e delle spese generali. .
29.2 Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto