Common use of SPESE GARANTITE Clause in Contracts

SPESE GARANTITE. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della polizza, il rischio delle seguenti spese che l’Assicurato o il Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio. Tali oneri sono: - le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro; - gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU); - le spese di giustizia, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; - per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; - il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

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Samples: www.arsial.it, www.das.it

SPESE GARANTITE. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della e delle condizioni previste in polizza, il rischio delle seguenti le spese dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che l’Assicurato o il Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella si rendano necessarie a tutela dei propri diritti ed interessidell’Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Sono assicurate le spese: - per l'intervento di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi un legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio. Tali oneri sono: - le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro; - gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU); - le spese Spese di giustiziaSoccombenza, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; - le spese di per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistridel Sinistro; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesagiustizia; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità all’Autorità Giudiziaria; - per le spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi organismi pubblici; - le spese per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di Controparte; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. - le spese di registrazione degli atti giudiziari La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali diversi da quelli sopra indicati che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

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Samples: www.acmi.aon.it, www.sanita.oneaffinity.aon.it

SPESE GARANTITE. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della e delle condizioni previste in polizza, il rischio delle seguenti spese dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che l’Assicurato o il Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella si rendano necessarie a tutela dei propri diritti ed interessidegli Assicurati, in conseguenza di un caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficioassicurativo rientrante in garanzia. Tali oneri sonoVi rientrano le spese: - le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del di un legale incaricato alla gestione del sinistrocaso assicurativo; - gli oneri per l'intervento l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU)di giustizia; - le spese di giustizia, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità all’Autorità Giudiziaria; - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per La Copertura Dei Rischi Nell’ambito Dell’attivita’ Svolta Da Una Associazione

SPESE GARANTITE. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della e delle condizioni previste in polizza, il rischio delle seguenti le spese dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che l’Assicurato o il Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella si rendano necessarie a tutela dei propri diritti ed interessidell’Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Sono assicurate le spese: - per l'intervento di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi un legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio. Tali oneri sono: - le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro; - gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU); - le spese Spese di giustiziaSoccombenza, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; - le spese di per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistridel Sinistro; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesagiustizia; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità all’Autorità Giudiziaria; - le spese per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di Controparte - le spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. - le spese di registrazione degli atti giudiziari La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali diversi da quelli sopra indicati che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

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Samples: www.aospterni.it

SPESE GARANTITE. La Società Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della polizzaMassimale e delle condizioni previste in Polizza e nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza, il rischio delle seguenti spese dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che l’Assicurato o il Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella si rendano necessarie a tutela dei propri diritti ed interessidegli Assicurati, in conseguenza di un caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficioassicurativo rientrante in garanzia. Tali oneri sonoVi rientrano le spese: - le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistrocaso assicurativo; - gli oneri per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU)di giustizia; - le spese di giustizia, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietàsoccombenza; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla SocietàCompagnia, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Compagnia; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria; - degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. La Società Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle parcelle dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multi Rischio Riservato Ai Servizi Educativi (Sec) Del Comune Di Terni

SPESE GARANTITE. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della e delle condizioni previste in polizza, il rischio delle seguenti spese dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che l’Assicurato o il Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella si rendano necessarie a tutela dei propri diritti ed interessidegli Assicurati, in conseguenza di un caso di controversie relative a fatti ed atti connessi assicurativo rientrante in garanzia e connesso allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficiopropri incarichi. Tali La Società assicura la Tutela Legale per la difesa degli interessi degli assicurati sia in sede extragiudiziale che giudiziale. Gli oneri sonocompresi in polizza sono le spese: - le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro; anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione; - gli oneri per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, ; purché scelto in accordo con la Società; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU)di giustizia; - le spese relative al legale di giustiziaxxxxxxxxxxx, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in nel caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; per condanna dell'Assicurato - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; - le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali; - le spese per la redazione di denuncedegli arbitri e del legale intervenuti, querele, istanze all'Autorità Giudiziarianel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - per l’indennità, l'indennità posta ad esclusivo carico dell’Assicurato dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli ad Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità indennità, spettanti agli Organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultimaquest'ultima; - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta. - le spese compensate oggetto di transazione; - le spese compensate nel caso di sentenza di assoluzione. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario territorialmente competente. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

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Samples: www.aogoi.it

SPESE GARANTITE. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della polizzaall’art. 7, il rischio delle seguenti le spese dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che l’Assicurato o il Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella si rendano necessarie a tutela dei propri diritti ed interessidell’Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Sono assicurate le spese: - per l'intervento di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi un legale incaricato della gestione del caso assicurativo; - per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio. Tali oneri sono: - le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro; - gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società; - gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU); - le spese Spese di giustiziaSoccombenza, in caso di condanna penale; - le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; - le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società; - le spese di per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistridel Sinistro; - le spese di indagini per la ricerca di prove a difesagiustizia; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità all’Autorità Giudiziaria; - le spese per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di Controparte - le spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; - l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi organismi pubblici; - per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. - le spese di registrazione degli atti giudiziari. La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè purché il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

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Samples: www.tsrm.org