Common use of Sponsorizzazioni Clause in Contracts

Sponsorizzazioni. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: - beni voluttuari in genere; - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; - aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.

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Samples: Regolamento D’istituto Per l'Acquisizione Di Lavori, Servizi E Forniture, Regolamento D’istituto Per l'Acquisizione Di Lavori, Servizi E Forniture

Sponsorizzazioni. La stipula dei 1. Per i contratti di sponsorizzazione e quelli ad essi assimilabili, il corrispettivo dovuto dallo sponsor al Comune può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti consistere in una somma di danaro ovvero nell’esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti servizi di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: - beni voluttuari in vario genere; - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; - aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura 2. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non Comune può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività: a) culturali, sportive e ricreative; b) di promozione turistica; c) di carattere sociale ed assistenziale; d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche; e) di valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano; f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale; g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della propria attività amministrativa/contabile. 3. Per i contratti di sponsorizzazione si provvederà mediante pubblicazione di apposito avviso o bando o invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con soggetti l’oggetto degli interventi o dell’acquisizione di servizi o beni. Tuttavia possono concludersi contratti di sponsorizzazione in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e comunque in presenza di specifici motivi che svolgono devono risultare dalla determinazione a contrarre. 4. Ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l’esecuzione di lavori su beni Comunali, anche sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006, salvo le norme sulla qualificazione dell’esecutore e degli eventuali progettisti. 5. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività concorrenti pubblica e privata e devono inoltre essere compatibili con la scuola; - nella scelta degli le finalità pubbliche e consone all’immagine dell’Ente. 6. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenzasul materiale di propaganda.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Sponsorizzazioni. La stipula dei contratti 1. L’Unione di Comuni Terre di Castelli può ricorrere a forme di sponsorizzazione per attività e manifestazioni culturali, per lo sviluppo di progettualità innovative, per l’innalzamento degli standard di produzione e di distribuzione dei servizi, per supporto ad attività informative e formative qualificate per attività sportive, turistiche o ad altre attività di interesse pubblico. 2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell’Amministrazione, cui deve essere disposta dal Dirigente scolasticoassicurata idonea pubblicità, ai sensi dell’arto dall’iniziativa di soggetti privati. 3. 45 c.2 l.d del DLgs 129/2018 nel rispetto Gli strumenti di attuazione delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuolaprescrizioni di legge o regolamenti. 4. PertantoL’Unione può perfezionare accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro diretti al perseguimento di interessi pubblici. 5. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: - beni voluttuari in genere; - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; - aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del lavoro minorilemarchio, rapina delle risorse nei paesi di presenza del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecclogo dello sponsor sul materiale di propaganda.) 6. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto L’intendimento di ricorrere a forme di sponsorizzazione devedeve essere formalizzato con apposito atto di Giunta, pertanto, esplicitare alla scuola: - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare mentre il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per negozio è perfezionato mediante scrittura privata sottoscritta dal Responsabile di Struttura interessato. 7. In relazione a particolari manifestazioni culturali l’Amministrazione può assumere anche la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme veste di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere sponsor. L’utilizzo dei contratti di sponsorizzazione può essere, altresì, esteso alle relazioni con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutariepartner pubblici. 8. L’Unione può ricorrere, per le attività svolteil reperimento di proposte di sponsorizzazione per l’acquisizione di beni o prestazioni di servizi, alla pubblicazione di avvisi pubblici fondati su criteri selettivi che abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti sostanzialmente a oggetto la rilevanza economica e la qualità delle tecniche di esecuzione dei problemi dell’infanzia prodotti o prestazioni proposti, nonché l’attività di veicolazione pubblicitaria del marchio o del logo richiesti. 9. Le disposizioni sopra riportate possono trovare applicazione anche nel caso di ricorso ad altri strumenti pattizi, quali accordi di collaborazione e dell’adolescenzaconvenzioni.

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Samples: Regolamento Dei Contratti

Sponsorizzazioni. 1. La stipula dei contratti sponsorizzazione è il contratto mediante il quale la Provincia (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), dietro corrispettivo, la possibilità di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolasticopubblicizzare nome, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti logo, marchio o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: - beni voluttuari in genere; - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; - aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, eccprodotti.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura 2. Il soggetto interessato al contratto corrispettivo dovuto dallo sponsor alla Provincia può consistere in una somma di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: - le finalità ed intenzioni danaro ovvero nell’esecuzione di tipo educativo-formativo; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli lavori o oneri derivanti dall’acquisto nella fornitura di beni e/o e servizi da parte degli alunni/e della scuoladi vario genere. 3. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito La Provincia può concludere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività: a) culturali, sportive e ricreative; b) di promozione turistica; c) di carattere sociale ed assistenziale; d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi; e) di valorizzazione del patrimonio Provinciale; f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale; g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della propria attività amministrativa/contabile. 4. Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente si provvederà mediante pubblicazione di apposito avviso o bando. In tale ultimo caso, l’amministrazione può riservarsi di invitare un numero minimo di cinque candidati. Ai sensi dell’art. 26 dlgs. 163/2006 si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. Le offerte verranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente preposto al Servizio interno di riferimento. 5. Ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l’esecuzione di lavori su beni Provinciali, anche sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni del dlgs. 163/2006, salvo le norme sulla qualificazione dell’esecutore e degli eventuali progettisti. 6. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative della Provincia, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di soggetti privati. 7. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività pubblica e privata e devono essere compatibili e consone con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli l’immagine della Provincia. 8. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsee e dello sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenzasul materiale di propaganda.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Sponsorizzazioni. La stipula dei contratti di sponsorizzazione Il cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere disposta dal Dirigente scolasticocoperto anche con sponsorizzazioni private, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d fermo restando che al fine di tutelare gli interessi dell’Amministrazione comunale (tutela dell’immagine del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti Comune e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti del decoro del centro storico), gli stessi soggetti sono tenuti a rendere noti all’Amministrazione i relativi rapporti di sponsorizzazione, specificando la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione, il valore, nonché i benefit concessi allo sponsor. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono L’eventuale spazio dedicato ai suddetti sponsor dovrà essere in contrasto termini di occupazione di suolo pubblico assolutamente minoritario rispetto allo spazio riservato all’attività culturale. Le somme relative a sponsorizzazioni, indicate nel piano economico-finanziario, dovranno essere documentate da lettere di impegno dello sponsor o attestate dal soggetto partecipante. Laddove l’Amministrazione Comunale ritenesse tali sponsorizzazioni incompatibili con le finalità (educative) istituzionali funzioni svolte dal Comune o con il luogo in cui si svolge l’evento, segnalerà al proponente l’inammissibilità della scuolaproposta chiedendo allo stesso le necessarie modifiche entro il termine fissato dall’Amministrazione. PertantoIn assenza di queste ultime, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologichela proposta selezionata non potrà essere accolta. L’Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che prevedano sponsorizzazioni che: - beni voluttuari in generearrechino un pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Reggio Calabria; - produzioni dove è più contengano riferimenti, contenuti o meno evidente il rischio per l’essere umano propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o per la naturareligiosa; - aziende sulle quali grava la certezza costituiscano pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o la presunzione distribuzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minoriletabacco, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/materiale pornografico o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione a sfondo sessuale e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativoarmi; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto contengano messaggi offensivi o lesivi della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli umana, contro la parità di genere o oneri derivanti dall’acquisto espressioni di beni e/fanatismo, razzismo, odio, minaccia o servizi da parte motivi di inopportunità generale. I soggetti organizzatori sono tenuti, altresì, a veicolare gli sponsor degli alunni/e della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare eventi con le finalità e le garanzie offerte dal soggetto modalità che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenzasaranno indicate dall’Amministrazione comunale.

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Samples: Accordo Di Programma

Sponsorizzazioni. La stipula dei contratti Le iniziative di sponsorizzazione può essere disposta sono ammesse nei limiti del budget stanziato annualmente dal Dirigente scolasticoC.d.A. a tale scopo. In assenza di un preventivo stanziamento, ai sensi dell’art. 45 c.2 l.d del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non iniziative devono essere singolarmente sottoposte al vaglio del C.d.A. in contrasto forma scritta dal soggetto proponente. Ciascuna proposta deve contenere la descrizione dell’iniziativa; il nominativo del destinatario e l’attività svolta; i contenuti della proposta; il contributo richiesto. Le iniziative di sponsorizzazione sono autorizzate dal C.d.A. di concerto con le finalità (educative) istituzionali della scuolala Direzione generale Amministrativa previa valutazione di costo/beneficio. Pertanto, si dovranno escludere le La valutazione viene effettuata secondo i seguenti tipologie merceologicheparametri: - beni voluttuari in genereeffetto mediatico perseguibile; - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la naturacoerenza con lo scopo istituzionale dell’Università; - aziende sulle quali grava opportunità che potrebbe determinarsi; - incremento di valore all’Università in termini di visibilità e di business. La proposta deve inoltre prevedere un'adeguata descrizione circa la certezza e/o natura e la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento finalità della singola iniziativa, nonché il potenziale partner del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola. A seguito dell’autorizzazione del C.d.A. il contratto è firmato dall’Amministratore delegato. Il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto e deve contenere le seguenti previsioni: - la dichiarazione della controparte che le somme saranno utilizzate esclusivamente per le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; - intenzioni pattuite nel contratto e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuolanon saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale a fini corruttivi; - la dichiarazione della controparte che al momento della firma dell’accordo, i suoi amministratori o i suoi dipendenti non sussistenza sono Pubblici Ufficiali; - le somme pagate ai fini della sponsorizzazione; - i termini e condizioni di natura pagamento conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione Finanza e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza Contabilità di Unicusano; - la clausola di rispetto dei principi del MOG, del Codice etico nonché l’impegno della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica controparte a rispettare le leggi applicabili e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi le disposizioni anti-corruzione; - il diritto da parte di Unicusano di risolvere il contratto in caso di violazione da parte della controparte degli alunni/e della scuola. Ogni contratto obblighi contrattuali, di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico Leggi anticorruzione o degli impegni anticorruzione previsti dal contratto; Le sponsorizzazioni effettuate sono oggetto di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e specifica informativa da parte del C.d.A. all’Organismo di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenzaVigilanza.

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Samples: Procedure on Relations With Public Administrations and Prevention of Corruption Phenomena

Sponsorizzazioni. La stipula dei contratti 1. Il comune di sponsorizzazione Castenaso può essere disposta dal Dirigente scolasticoricorrere a forme di sponsorizzazione, ai sensi e in attuazione dell’art. 45 c.2 l.d 43 della legge n° 449/1997 e dell’art. 119 del DLgs 129/2018 nel rispetto delle seguenti condizioni: Particolari progetti D.lgs 267/2000 per la realizzazione di opere pubbliche, per attività e manifestazioni culturali, per lo sviluppo di progettualità innovative, per il miglioramento dell’erogazione dei servizi, per supporto ad attività possono essere co-finanziati informative e formative, per attività sportive, di valorizzazione del territorio, per interventi di recupero, conservazione, valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano o altre attività di interesse pubblico. 2. Il risultato della sponsorizzazione consiste nella realizzazione di una economia di spesa totale o parziale in relazione all’acquisizione totale o parziale di tali oneri a carico dello sponsor. 3. Qualora l’intervento da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne non devono realizzare richieda una specifica qualificazione, i soggetti esecutori dovranno essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuolapossesso dei necessari requisiti di qualificazione. 4. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologicheA titolo esemplificativo ma non esaustivo la sponsorizzazione può attuarsi mediante: - beni voluttuari la concessione a terzi dell’utilizzo del logo e dei marchi del Comune allo scopo di sfruttare il valore commerciale che gli stessi possono assumere - utilizzo a fini pubblicitari di spazi all’interno degli spazi di proprietà o in genere; gestione al Comune - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; utilizzo di appositi spazi pubblicitari espressamente indicati dal Comune anche in via temporanea - aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione utilizzo ai fini pubblicitari di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento spazi su documentazione del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: Comune - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto fornitura di beni e/o servizi - attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche - servizi di manutenzione di aree verdi o servizi diversi Non sono da considerarsi sponsorizzazioni le liberalità e donazioni anche in forma di contributo che non presuppongono un obbligo da parte degli alunnidell’Amministrazione corrispettivo al contributo/e della scuolaservizio/bene donato e/o concesso. 5. Ogni contratto La sponsorizzazione può avere origine da iniziative del Comune, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabileprivati. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico Comune può assumere il ruolo di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. sponsor per la relativa ratifica con i seguenti limitiambiti di intervento, di interesse della collettività o di determinate categorie di persone fisiche o giuridiche: - in nessun assistenza e sicurezza sociale - attività sportive e ricreative - attività culturali ed educative - tutela dei valori ambientali In tali casi il Comune contribuisce all’iniziativa/attività con contributi economici, disponibilità gratuita di spazi acquisto di materiale. Lo sponsee deve assicurare la pubblicità nell’ambito dell’iniziativa/attività della sponsorizzazione del Comune. In ogni caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme l’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ritenga che possa derivare un conflitto d’interesse di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi privata o ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative o la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale o perché in contrasto con disposizioni di legge. 6.Qualora il Comune riceva direttamente da potenziali sponsor offerte o proposte di realizzazione di interventi rientranti nelle categorie di cui al precedente comma 1°, il Comune può attuare la sponsorizzazione con soggetti mediante l’affidamento diretto qualora ravvisi prevalente l’interesse pubblico e/o l’economicità dell’intervento. Negli altri casi il Comune attua le cui finalità ed attività procedure esplorative che ritiene più efficaci, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, rotazione e parità di trattamento. Di regola tali procedure sono in contrasto, anche precedute dalla pubblicazione di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenzaapposito avviso.

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Samples: Regolamento Dei Contratti

Sponsorizzazioni. La stipula dei 1. L’Unione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività socio- assistenziali, attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell’assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico; può altresì ricorrere a contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di lavori pubblici, conformemente alla normativa primaria vigente in materia. 2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell’Unione, cui deve essere disposta dal Dirigente scolasticoassicurata idonea pubblicità, ai sensi dell’arto dall’iniziativa di soggetti privati. 3. 45 c.2 l.d del DLgs 129/2018 nel rispetto Gli strumenti di attuazione delle seguenti condizioni: Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. I fini istituzionali e/c le attività delle aziende esterne sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con le finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto, si dovranno disposizioni di legge o di regolamento e devono escludere le seguenti tipologie merceologiche: - beni voluttuari in genere; - produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l’essere umano o per la natura; - aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.). Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare alla scuola: - le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; - intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; - la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: - in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse di interessi tra l’attività l'attività pubblica e quella privata; - non è consentito concludere accordi . 4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale pubblicitario. 5. Ogni persona fisica o giuridica può presentare una proposta di sponsorizzazione che l'Unione si riserva di valutare, con facoltà di rifiutarla, a suo insindacabile giudizio, ove ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile danno alla sua immagine o alle sue iniziative. 6. Sono in ogni caso escluse forme di sponsorizzazione che contengano messaggi di natura politica, sindacale, religiosa ovvero contrari alla legge o al buon costume. 7. La gestione delle sponsorizzazioni è rimessa alla competenza dei Responsabili di Servizio, in attuazione degli specifici indirizzi contenuti nel Piano esecutivo di gestione o in altra deliberazione della Giunta dell’Unione. 8. In assenza di proposte di soggetti privati, la ricerca dello sponsor è effettuata mediante la procedura negoziata ai sensi del precedente articolo 34. Si applicano le cui finalità vigenti disposizioni legislative in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori di contratti di appalti di lavori, di servizi e di forniture. 9. In relazione a particolari manifestazioni ed attività sono in contrastoculturali, sportive e ricreative l’Unione può assumere anche la veste di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; - non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti con la scuola; - nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenzasponsor.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti