Stabilità delle operazioni Clausole campione

Stabilità delle operazioni. 1. In conformità all’articolo 13 del regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR, di cui al DPReg. 141/Pres del 7 luglio 2016, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.
Stabilità delle operazioni. In conformità a quanto previsto dall’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, l’operazione ammessa a finanziamento, pena il recupero del contributo concesso ed erogato, nei 5 (cinque) anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non dovrà subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Stabilità delle operazioni. 1. In conformità all’articolo 13 del Regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.
Stabilità delle operazioni. Il beneficiario è tenuto a rispettare le prescrizioni dell’art.65 <Stabilità delle operazioni= del Reg.(UE) 2021/1060 laddove compatibili con natura e tipologia delle attività implementate.