STATO DI BISOGNO Clausole campione

STATO DI BISOGNO. In senso generale, lo stato di bisogno è quella situazione di forte disagio economico, che compromette anche le necessità di vita primarie del soggetto. Dal punto di vista generale si è visto in precedenza come il concetto di approfittamento di una situazione di necessità sia già previsto dall’art. 600 c.p., avendo enucleato i principali elementi atti a caratterizzare la fattispecie. Secondo la giurisprudenza, come si è osservato, la situazione di necessità cui fa riferimento l’art. 600, comma 2, non è identificabile nello stato di necessità ex art. 54 c.p., ma, piuttosto, nello stato di bisogno menzionato nell’art. 1148 c.c. (così come nella condotta di chi approfitti della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero). L’inserimento, accanto allo “stato di necessità”, nell’art. 603 bis di nuovo conio, dello “stato di bisogno” dei lavoratori, non sembra quindi tale da far ritenere rilevanti situazioni diverse da quelle già prese in esame nell’ambito dei visti orientamenti interpretativi. Per eventualmente ulteriormente approfondire il concetto di stato di bisogno serve richiamare la giurisprudenza di legittimità, che si è formata in ordine all’art. 644 c.p. (usura), richiamando in particolare il concetto di “vulnerabilità” della vittima, che non ha nessuna alternativa se non sottomettersi all’abuso. Si segnala, poi, come in tema di usura lo stato di bisogno sia stato qualificato come “stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli”. La giurisprudenza in tema di usura ha, infatti, ritenuto pacifico attestare come lo stato di bisogno connoti una condizione di minorità ben più grave che non quella descritta dal termine “difficoltà”, integrando una situazione di “estrema criticità” “tale da compromettere gravemente il soddisfacimento di esigenze elementari e da ridurre la vittima in una condizione di assillo non diversamente fronteggiabile”. Ancora, le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo “stato di bisogno” … perché le prime consistono in una situazione meno grave ed in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessi...
STATO DI BISOGNO. 5.1 Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale ovvero il titolo che consente l’accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento. 5.2 E’ definito stato di bisogno, ai sensi della L.R. n. 01 del 7/01/1986, la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all’integrazione di tale reddito; b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione; d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.
STATO DI BISOGNO. 1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: - situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione; - incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria; - esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dai punti precedenti a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria; - sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.
STATO DI BISOGNO. I suddetti destinatari devono essere in stato di bisogno ovvero devono essere nuclei familiari o singoli per i quali è stata verificata da parte dei servizi sociali la condizione di effettivo bisogno, secondo una o più delle seguenti condizioni: a) Insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze vitali dei suoi membri e tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale. Si applicheranno i criteri necessari a stabilire la situazione economica del nucleo sia attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (così come indicato nel Regolamento dell’ISEE) e i criteri di seguito riportati; b) Incapacità di provvedere a sé stessi o ad un membro della famiglia. Si intende l’incapacità totale o parziale di una persona di provvedere alle proprie esigenze di vita quotidiana per inabilità di ordine fisico o psichico o l’impossibilità/inadeguatezza della famiglia ad assicurare la cura necessaria a un suo componente in condizioni di dipendenza o fragilità; c) Xxxxxxx di grave pregiudizio psico-fisico o di emarginazione sociale. Si intende l’esistenza di fattori e condizioni che determinano stati di marginalità ed esclusione sociale (es.: difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro) o altre situazioni di bisogno anche di carattere affettivo-educativo; d) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Si intende la presenza di persone per le quali si richiedono interventi assistenziali, educativi, specialistici ecc. per effetto di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare. a. situazione reddituale dell’individuo e della famiglia, individuata sia attraverso la certificazione ISEE sia attraverso la conoscenza del reddito reale netto della persona o nucleo familiare verificata periodicamente, attraverso i seguenti elementi: - composizione anagrafica del nucleo - soglia del minimo vitale - spese fisse (es. affitto, mutuo) - situazione patrimoniale ed economica - indebitamento; x. xxxxxxx assistenziali, socio-sanitari ed educativi di uno o più membri della famiglia; c. capacità assistenziali ed educative della rete parentale; d. mandato dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di minori soggetti a Tutela, famiglie in conflitto per separazioni e divorzi e/o soggetti fragili anziani e disabili ecc. e. necessità varie dei singoli e famiglie che motivano la presa in carico professionale e la predisposizione di...
STATO DI BISOGNO. 1. Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri e tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale. Si applicheranno i criteri necessari a stabilire l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente così come indicato nei successivi artt. 18 – 21; b) incapacità della singola persona o il nucleo familiare di provvedere autonomamente, per sé stessa o per un membro della famiglia alle esigenze necessarie a garantire i bisogni vitali primari, esponendo, tra l’altro, il singolo o la famiglia stessa al rischio di emarginazione sociale; c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali. 2. Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale (ex art. 1. L.84/93). Ai fini del presente regolamento, sono considerate valide anche le relazioni sociali redatte da Assistenti Sociali dipendenti da enti diversi dal Comune.

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  • Diritto di ripensamento Il Cliente domestico (di seguito anche solo “Cliente”) ha il diritto di ripensamento, così come previsto dall’art.52.2 lettera a) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii), cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta senza necessità di indicarne le ragioni e senza alcuna penalità. In particolare: a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui SEV S.p.A. acquisirà detta conferma, decorrerà: i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, dal giorno di esecuzione di detta operazione; ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell’Area clienti del sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il diritto di ripensamento può essere esercitato dal Cliente inoltrando comunicazione scritta a SEV S.p.A., eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento facente parte della documentazione contrattuale. Il Modulo di ripensamento è comunque anche reperibile presso gli uffici di SEV, nonché pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Si precisa altresì che, qualora il Cliente: a) non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: • qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambiofornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; ii) essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L’Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. Qualora l’Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.