STATO DI BISOGNO Clausole campione

STATO DI BISOGNO. In senso generale, lo stato di bisogno è quella situazione di forte disagio economico, che compromette anche le necessità di vita primarie del soggetto. Dal punto di vista generale si è visto in precedenza come il concetto di approfittamento di una situazione di necessità sia già previsto dall’art. 600 c.p., avendo enucleato i principali elementi atti a caratterizzare la fattispecie. Secondo la giurisprudenza, come si è osservato, la situazione di necessità cui fa riferimento l’art. 600, comma 2, non è identificabile nello stato di necessità ex art. 54 c.p., ma, piuttosto, nello stato di bisogno menzionato nell’art. 1148 c.c. (così come nella condotta di chi approfitti della mancanza di alternative esistenziali di un immigrato da un Paese povero). L’inserimento, accanto allo “stato di necessità”, nell’art. 603 bis di nuovo conio, dello “stato di bisogno” dei lavoratori, non sembra quindi tale da far ritenere rilevanti situazioni diverse da quelle già prese in esame nell’ambito dei visti orientamenti interpretativi. Per eventualmente ulteriormente approfondire il concetto di stato di bisogno serve richiamare la giurisprudenza di legittimità, che si è formata in ordine all’art. 644 c.p. (usura), richiamando in particolare il concetto di “vulnerabilità” della vittima, che non ha nessuna alternativa se non sottomettersi all’abuso. Si segnala, poi, come in tema di usura lo stato di bisogno sia stato qualificato come “stato di necessità tendenzialmente irreversibile, non tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma che comunque, comportando un impellente assillo, compromette fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli”. La giurisprudenza in tema di usura ha, infatti, ritenuto pacifico attestare come lo stato di bisogno connoti una condizione di minorità ben più grave che non quella descritta dal termine “difficoltà”, integrando una situazione di “estrema criticità” “tale da compromettere gravemente il soddisfacimento di esigenze elementari e da ridurre la vittima in una condizione di assillo non diversamente fronteggiabile”. Ancora, le “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo “stato di bisogno” … perché le prime consistono in una situazione meno grave ed in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessi...
STATO DI BISOGNO. I suddetti destinatari devono essere in stato di bisogno ovvero devono essere nuclei familiari o singoli per i quali è stata verificata da parte dei servizi sociali la condizione di effettivo bisogno, secondo una o più delle seguenti condizioni: a) Insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze vitali dei suoi membri e tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale. Si applicheranno i criteri necessari a stabilire la situazione economica del nucleo sia attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (così come indicato nel Regolamento dell’ISEE) e i criteri di seguito riportati; b) Incapacità di provvedere a sé stessi o ad un membro della famiglia. Si intende l’incapacità totale o parziale di una persona di provvedere alle proprie esigenze di vita quotidiana per inabilità di ordine fisico o psichico o l’impossibilità/inadeguatezza della famiglia ad assicurare la cura necessaria a un suo componente in condizioni di dipendenza o fragilità; c) Xxxxxxx di grave pregiudizio psico-fisico o di emarginazione sociale. Si intende l’esistenza di fattori e condizioni che determinano stati di marginalità ed esclusione sociale (es.: difficoltà di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro) o altre situazioni di bisogno anche di carattere affettivo-educativo; d) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Si intende la presenza di persone per le quali si richiedono interventi assistenziali, educativi, specialistici ecc. per effetto di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare. a. situazione reddituale dell’individuo e della famiglia, individuata sia attraverso la certificazione ISEE sia attraverso la conoscenza del reddito reale netto della persona o nucleo familiare verificata periodicamente, attraverso i seguenti elementi: - composizione anagrafica del nucleo - soglia del minimo vitale - spese fisse (es. affitto, mutuo) - situazione patrimoniale ed economica - indebitamento; x. xxxxxxx assistenziali, socio-sanitari ed educativi di uno o più membri della famiglia; c. capacità assistenziali ed educative della rete parentale; d. mandato dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di minori soggetti a Tutela, famiglie in conflitto per separazioni e divorzi e/o soggetti fragili anziani e disabili ecc. e. necessità varie dei singoli e famiglie che motivano la presa in carico professionale e la predisposizione di...
STATO DI BISOGNO. 1. Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi membri e tenuto conto anche delle circostanze a causa delle quali il soggetto e la famiglia siano esposti al rischio di emarginazione sociale. Si applicheranno i criteri necessari a stabilire l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente così come indicato nei successivi artt. 18 – 21; b) incapacità della singola persona o il nucleo familiare di provvedere autonomamente, per sé stessa o per un membro della famiglia alle esigenze necessarie a garantire i bisogni vitali primari, esponendo, tra l’altro, il singolo o la famiglia stessa al rischio di emarginazione sociale; c) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali. 2. Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale (ex art. 1. L.84/93). Ai fini del presente regolamento, sono considerate valide anche le relazioni sociali redatte da Assistenti Sociali dipendenti da enti diversi dal Comune.
STATO DI BISOGNO. 5.1 Lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale ovvero il titolo che consente l’accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento. 5.2 E’ definito stato di bisogno, ai sensi della L.R. n. 01 del 7/01/1986, la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all’integrazione di tale reddito; b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione; d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.
STATO DI BISOGNO. 1. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi: - situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione; - incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria; - esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dai punti precedenti a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria; - sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

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  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.