Membri della famiglia Clausole campione

Membri della famiglia. (1) I membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Il lavoratore dipendente deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori dipendenti nazionali nella regione in cui è occupato, senza discriminazioni tra i lavoratori nazionali e i lavoratori provenienti dall’altra parte contraente. (2) Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza: a) il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico; b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico; c) nel caso di studenti, il coniuge e i loro figli a carico. Le parti contraenti favoriscono l’ammissione di ogni membro della famiglia che non benefici delle disposizioni del presente paragrafo, lettere a), b) e c), se è a carico o vive nel paese di provenienza sotto il tetto del cittadino di una parte contraente. (3) Per il rilascio della carta di soggiorno ai membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente, le parti contraenti possono esigere soltanto i documenti indicati qui di seguito: a) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio; b) un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela; c) per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico della persona di cui al paragrafo 1 o che convivono con essa in detto Stato. (4) La carta di soggiorno rilasciata a un membro della famiglia ha la medesima vali- dità di quella rilasciata alla persona da cui dipende. (5) Il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di una persona avente il diritto di soggiorno hanno il diritto di accedere a un’attività economica a prescindere dalla loro cittadinanza. (6) I figli di un cittadino di una parte contraente che eserciti, non eserciti, o abbia esercitato un’attività economica sul territorio dell’altra parte contraente sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di forma- zione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono. Le parti contraenti incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni.
Membri della famiglia. Comprendono il coniuge di diritto o di fatto o qualsiasi persona cui l'assicurato/a sia legato/a da unione civile o convivenza di fatto registrata all’anagrafe, gli ascendenti e i discendenti dell'assicurato/a e del suo coniuge come sopra definito, suoceri/e, fratelli, sorelle, figli del coniuge o del convivente di uno degli ascendenti diretti dell'assicurato/a, cognati/e, generi, nuore dell'assicurato o del suo coniuge. I familiari devono essere residenti nello stesso Paese della persona assicurata, salvo diversa disposizione contrattuale.
Membri della famiglia. Comprendono il coniuge di diritto o di fatto o qualsiasi persona cui l'assicurato/a sia legato/a da unione civile o convivenza di fatto registrata all’anagrafe, gli ascendenti e i discendenti dell'assicurato/a e del suo coniuge come sopra definito, suoceri/e, fratelli, sorelle, figli del coniuge o del convivente di uno degli ascendenti diretti dell'assicurato/a, cognati/e, generi, nuore dell'assicurato o del suo coniuge. I familiari devono essere residenti nello stesso Paese della persona assicurata, salvo diversa disposizione contrattuale. www.gritchenA.frmedio raggio : Con la locuzione “a medio raggio” si intendono i viaggi con destinazione nei Paesi d'Europa o del Maghreb. Significato dell'espressione "Noi organizziamo" Prendiamo i provvedimenti necessari per consentire all'assicurato/a di fruire della prestazione.
Membri della famiglia. A1 Oggetto dell’assicu- razione

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  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Obblighi dell’Assicurato L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • Diritti dell’interessato L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari: a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano; b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari: f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento); h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). 2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 1. L’ Appaltatore è obbligato a: a) eseguire correttamente i servizi/interventi secondo le modalità richieste, e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare gli stessi nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato; b) assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato; c) provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi per il personale impiegato; d) ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, il Comune di Spoleto verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Spoleto si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016; e) fornire alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’avvio dei servizi/interventi, l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio/intervento, corredato dai seguenti dati: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento e profilo, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), numero ore destinate al servizio/intervento oggetto del presente capitolato; ogni aggiornamento dell’elenco deve essere tempestivamente comunicato agli uffici competenti. Il Comune di Spoleto si riserva di richiedere la sostituzione tempestiva (massimo entro 48 ore dalla richiesta) del personale qualora lo stesso per seri e comprovati motivi non risulti idoneo all’espletamento del servizio; f) assumere tutti gli oneri derivanti dal trasporto dei propri operatori e alla dotazione per gli stessi di eventuale abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuali, nonché del materiale e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni; g) contenere il fenomeno del turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l’intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio; h) assicurare la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica ed esperienza professionale, secondo gli standard di qualità previsti dal presente capitolato; i) fornire alla stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, intese come servizi/interventi, ed entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento recante le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, come da successivo art. 33; 2. Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Legalità l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Spoleto ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico. 3. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si applica l’art. 30, commi 5 e 6 del Codice.

  • Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere: • eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; • modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività; • concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento. L’ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento: • a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico; • a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.12. L’ente affidatario si impegna a: • erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto; • svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale; • rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto; • garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; • garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; • relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte; • relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito; • garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato; • garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato; • garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo; • farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto; • farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro). L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.