Stipulazione in rete e prova della trattativa diretta Clausole campione

Stipulazione in rete e prova della trattativa diretta. L’esperienza delle associazioni di consumatori ha evidenziato come alla crescente diffusione dell’accesso alla rete non abbia, per ora, corrisposto una maggiore preparazione e qualificazione dei fruitori del servizio, così che la mancanza del rapporto diretto con il venditore (peraltro comune a tutte le vendite a distanza) e l’assenza comunque di qualunque contatto personale (che per esempio si verifica nelle vendite telefoniche) determina una situazione di potenziale squilibrio nel rapporto fra professionista e consumatore nel mondo virtuale. L'idea diffusa e ampiamente riproposta in audizione dalle associazioni di categoria, secondo cui la contrattazione in rete avvenga in una sorta di “ambito di frontiera”, appare, peraltro, fortemente mitigata sia dalla normativa speciale applicabile ai contratti on line e sopra richiamata, sia proprio dalla disciplina generale in materia di clausole vessatorie. Si segnala, ad esempio, come il passaggio dal mondo reale a quello virtuale possa incidere sul rapporto fra l’art. 1469 bis e l’art. 1469 quinquies Cod.Civ.: la presunzione di vessatorietà di cui all’art. 1469 bis, infatti, è esclusa laddove sia dimostrata l’avvenuta trattativa diretta con il consumatore. La conclusione del contratto in rete rende particolarmente complessa la prova della trattativa, così che potrebbe crearsi una sostanziale equiparazione fra le ipotesi di cui all’art. 1469 bis e quelle di cui all’art. 1469 quinquies. In proposito, si potrebbe obiettare che nel mondo reale per alcune clausole previste dall’art. 1469 bis il carattere vessatorio viene escluso dall’applicazione dell’art. 1341 Cod.Civ., in quanto la doppia sottoscrizione costituirebbe in sè prova della trattativa diretta. Vi è stato anche un Giudice di Pace3 che, muovendo da tale analogia, ha sostenuto che il “doppio clic” sostituisce la doppia sottoscrizione. Sembra, peraltro, che tale soluzione non sia rispettosa della ratio dell’art. 1341 Cod.Civ., in quanto la meccanicità del gesto appare difficilmente conciliabile con la consapevolezza della scelta che la norma presuppone. Appare comunque evidente come tali profili relativi alla conclusione del contratto e alla regolarità della trattativa potrebbero essere definitivamente chiariti se fosse utilizzata la firma digitale, che ad oggi appare ancora circoscritta a settori specialistici. Dall’esame dei diversi siti è, inoltre, emerso che molto frequentemente il passaggio del contratto dal mondo reale a quello virtuale avviene senza a...

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  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nessun rimborso é dovuto per la partecipazione all’appalto. L’Azienda Appaltante si riserva il diritto di aggiudicare il servizio/la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. Ai sensi dell’art.76, del D.lgs n.50/2016, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previste, l’Azienda USL di Bologna informerà i concorrenti sull’esito della gara. Le comunicazioni di aggiudicazione indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante il Sistema, all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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  • INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/ CONCLUSIONE ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI:

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  • REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.

  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.