Stoccaggio temporaneo Clausole campione

Stoccaggio temporaneo. Per tutti i lavori di infrastrutturazione lineare, all’interno ed all’esterno di aree urbane o in aree agricole, quale opere di rete idrica, adduzione, realizzazione di rete fognante, etc, , che sono riconducibili a cantieri mobili lungo linee di lavorazioni estese, oltre a tutte le aree previste nel Piano di utilizzo delle terre, sono considerate “aree di stoccaggio temporaneo dei materiali scavati” tutte le aree limitrofe alle trincee di scavo e posa condotte e tutte quelle aree ad esse adiacenti o di agevole e facile raggiungimento operativo dai mezzi di cantiere, a condizione che l’appaltatore ne acquisisca l’uso temporaneo, a sua cura e spese, delimiti le aree secondo quanto previsto dal PUT e dalle norme di settore per i depositi temporanei, indi- viduandone i materiali in stoccaggio in attesa di caratterizzazione e ripristini lo stato dei luoghi a stoccaggio ultimato.
Stoccaggio temporaneo. La pompa deve essere conservata in un ambiente asciutto (umidità dell’aria inferiore al 60%) e pulito, privo di urti e vibrazioni, ad una temperatura com- presa tra 5°C e 40°C. L’avvolgimento del motore e le parti metalliche possono essere danneggiati dalla condensa. In questo caso la garanzia non sarà valida. Quando la pompa rimane stoccata per lungo tempo, la girante deve essere girata a mano almeno una volta ogni due mesi per evitare il grippaggio delle tenute e dei cuscinetti motore.

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  • Lavoro a tempo parziale 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to. 2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno. 3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro; b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. 4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa. 5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata. 6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte. 7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata. 8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità: a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno; b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92; c. motivi di famiglia opportunamente documentati; d. studio, volontariato, opportunamente documentati; e. motivi personali. 9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare. 10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione. 11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82. 12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time. 13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Ritardo nei pagamenti In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Pagamenti L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a € 80.000,00 (ottantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, Il DL può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie ai sensi ed agli effetti dell’art. 190 comma 6 del DPR. 207/2010. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG _ CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.