Common use of Straordinario Clause in Contracts

Straordinario. Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro settimanale contrattualmente previsto in 40 ore di effettivo lavoro o 42 ore di effettivo lavoro nei casi previsti dal presente CCNL. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 66/2003, è facoltà dell'Azienda richiedere prestazioni di lavoro straordinario e a carattere individuale per esigenze di servizio nei limiti di 300 ore annue. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga oraria contrattuale come prevista all'art. 62: sono: a) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario ordinario settimanale dalla 40° fino alla 48° ora (lavoratori con orario settimanale su 40 ore) b) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario ordinario settimanale dalla 43° fino alla 48° ora (lavoratori con orario settimanale su 42 ore); c) 20% (venti percento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a (quarantottesima) 50a ( cinquantesima ) ; d) 30% (trenta per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; e) 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; f) 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nelle giornate normalmente lavorative cadenti in una delle festività di cui all'art. 43 del presente CCNL. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Ai lavoratori comandati a prestare la propria attività in turno notturno sarà corrisposta una indennità di lavoro notturno pari a € 4,00. purchè siano svolte almeno 3 ore durante il periodo di cui al precedente comma. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge. A richiesta delle strutture sindacali aziendali, l'Azienda fornirà alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali e nel rispetto della legge n. 196/03, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Straordinario. Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro settimanale contrattualmente previsto in 40 ore di effettivo lavoro o 42 ore di effettivo lavoro nei casi previsti dal presente CCNL. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 66/2003, è facoltà dell'Azienda richiedere prestazioni di lavoro straordinario e a carattere individuale per esigenze di servizio nei limiti di 300 ore annue. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga oraria contrattuale come prevista all'art. 62: sono: a) 1510% (quindici dieci per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario ordinario settimanale dalla 40° fino alla 48° ora (lavoratori con orario settimanale su 40 ore); b) 1510% (quindici dieci per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario ordinario settimanale dalla 43° fino alla 4849° ora (lavoratori con orario settimanale su 42 ore); c) 2015% (venti quindici percento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a 49° ora (quarantottesima) 50a ( cinquantesima ) quarantanovesima); d) 3020% (trenta venti per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; e) 3525% (trentacinque venticinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; f) 3525% (trentacinque venticinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nelle giornate normalmente lavorative cadenti in una delle festività di cui all'art. 43 del presente CCNL. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Ai lavoratori comandati a prestare la propria attività in turno notturno sarà corrisposta una indennità di lavoro notturno pari a € 4,003,00. purchè siano svolte almeno 3 4 ore durante il periodo di cui al precedente comma. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge. A richiesta delle strutture sindacali aziendali, l'Azienda fornirà alle stesse, assistite dalle Organizzazioni Sindacali e nel rispetto della legge n. 196/03, di norma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Straordinario. Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario l’orario normale di lavoro settimanale settima- nale contrattualmente previsto in 40 ore di effettivo lavoro o 42 ore di effettivo lavoro nei casi previsti dal presente CCNL. In attuazione di quanto previsto dall'artdall’art. 5 del D.lgs. 66/2003, è facoltà dell'Azienda del- l’Azienda richiedere prestazioni di lavoro straordinario e a carattere individuale per esigenze di servizio nei limiti di 300 ore annue. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla paga oraria contrattuale come prevista all'artall’art. 62: 62 sono: a) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario dell’ora- rio ordinario settimanale dalla 40° fino alla 48° ora (lavoratori con orario settimanale set- timanale su 40 ore); b) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro in superamento dell'orario dell’ora- rio ordinario settimanale dalla 43° fino alla 48° ora (lavoratori con orario settimanale set- timanale su 42 ore); c) 20% (venti percento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48a xx 00x (quarantottesimaxxxxxxxxx- xxxxxx) 50a 00x ( cinquantesima ) xxxxxxxxxxxxx ); d) 30% (trenta per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; e) 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno not- turno festivo, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio; f) 35% (trentacinque per cento) per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate effet- tuate nelle giornate normalmente lavorative cadenti in una delle festività di cui all'artall’art. 43 del presente CCNL. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione retri- buzione base al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore. Si intende per lavoro notturno, ai fini di quanto sopra previsto, quello compreso com- preso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Ai lavoratori comandati a prestare la propria attività in turno notturno sarà corrisposta una indennità di lavoro notturno pari a € 4,00. purchè Purchè siano svolte almeno 3 ore durante il periodo di cui al precedente comma. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge. A richiesta delle strutture sindacali aziendali, l'Azienda l’Azienda fornirà alle stesse, assistite as- sistite dalle Organizzazioni Sindacali e nel rispetto della legge n. 196/03, di norma nor- ma semestralmente, informazioni globali sulla effettuazione di prestazioni di lavoro la- voro straordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro