Common use of Struttura della contrattazione Clause in Contracts

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare regime contributivo previsto dall'art. 2 della legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CIRL, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8° comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CIRL. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del Ccnl. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle trattative due mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco di vigenza del presente Ccnl, i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004. Il Cirl ha durata quadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel Ccnl. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali (Integrato Con l'Accordo Di Rinnovo Del 1° Agosto 2002)

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due 2 livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’artall'art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell’obiettivo dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, contrattuali si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed e i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl CIRL si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione dell'andamento della occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni e Organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale RSA dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le partiParti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed e avranno i connotati utili al particolare regime contributivo previsto dall'art. 2 della 2, legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CIRL, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa tra le parti Parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8° al comma 8) del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CIRL. Nell’ambito dell’autonomia Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco nell'arco di vigenza del CcnlCCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl CIRL nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle trattative due 2 mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco l'arco di vigenza del presente Ccnl, CCNL i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004dell'1.1.04. Il Cirl CIRL ha durata quadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CcnlCCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:: (a)aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del CCNL (artt. 35 e 49); (b)norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3; (c)individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del Fondo per la formazione continua (XXX.XXXX), in alternativa occorrerà rinvenire di concerto con le Istituzioni competenti risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati; (d)equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 22; (e)definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56); (f)trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16); (g)mensa, nonché l'eventuale concessione di buoni pasto (art. 58); (h)diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5); (i)Commissioni regionali pari opportunità (art. 19); (l)salario integrativo (artt. 39 e 52); (m)criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48); (n)ogni altra materia espressamente rinviata al 2° livello di contrattazione dal testo del CCNL;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl è coerente con CCNL utilizzerà i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effettiinflazione, si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo inte- grativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione programma- zione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRLCirl, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente uni- tamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti sotto- scritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno dovranno avere le caratteristiche idonee per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare l’ap- plicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dall'art. 2 della legge 23.5.97, n. 135dalla legisla- zione vigente. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CIRLCirl, fermo restando che l'analisi l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa L’intesa tra le parti in azienda per l'eserciziol’esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente an- tecedentemente alla data di decorrenza del CIRLCirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CcnlCCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma precedenteprece- dente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 2 mesi prima della scadenza in modo da e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare inizio alle trattative due mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco di vigenza del presente Ccnl, i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse. Il Cirl ha durata quadriennaletriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie ma- terie definite nel CcnlCCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due 2 livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’artall'art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl CCNL è coerente con i tassi di inflazione d'inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell’obiettivo dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti riferi menti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl CIRL si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni e Organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratoriRSA, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed e avranno i connotati utili al particolare regime contributivo previsto dall'art. 2 della 2, legge 23.5.97, 23.5.97 n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti defi niti dai CIRL, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8° al comma 8 del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CIRL. Nell’ambito dell’autonomia Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco nell'arco di vigenza del CcnlCCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl CIRL nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle trattative due 2 mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco l'arco di vigenza del presente CcnlCCNL, i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004dell'1.1.04. Il Cirl CIRL ha durata quadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CcnlCCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività atti- vità di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl è coerente con CCNL utilizzerà i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effettiinflazione, si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica situa- zione economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo inte- grativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione programma- zione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRLCirl, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente uni- tamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti sotto- scritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno dovranno avere le caratteristiche idonee per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare l’ap- plicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dall'art. 2 della legge 23.5.97, n. 135dalla legisla- zione vigente. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CIRLCirl, fermo restando che l'analisi l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa L’intesa tra le parti in azienda per l'eserciziol’esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente an- tecedentemente alla data di decorrenza del CIRLCirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CcnlCCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma precedenteprece- dente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 2 mesi prima della scadenza in modo da e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare inizio alle trattative due mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco di vigenza del presente Ccnl, i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse. Il Cirl ha durata quadriennaletriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie ma- terie definite nel CcnlCCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl CCNL è coerente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRLCirl, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare regime contributivo previsto dall'artdall’art. 2 della legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CIRLCirl, fermo restando che l'analisi l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa L’intesa tra le parti in azienda per l'eserciziol’esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CIRLCirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CcnlCCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle trattative due mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco di vigenza del presente CcnlCCNL, i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004. Il Cirl ha durata quadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CcnlCCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Addetti Ai Lavori

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionaleregio- nale. Il Ccnl CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività atti- vità di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl CCNL è coerente coe- rente con i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito nell’am- bito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia salva- guardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche economi- che generali, della situazione economica e del mercato del lavoro del settoreset- tore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre inol- tre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente effetti- vamente intervenuta nel precedente biennio, fermi xxxxx restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo in- tegrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fondafon- da. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione contrattazio- ne integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione pro- grammazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRLCirl, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, unitamente uni- tamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti sot- toscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività redditi- vità ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare regime regi- me contributivo previsto dall'artdall’art. 2 della legge 23.5.97, n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti dai CIRLCirl, fermo restando che l'analisi l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa L’intesa tra le parti in azienda per l'eserciziol’esercizio, anche successivo, delle opzioni op- zioni concordate di cui all'8all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita de- finita antecedentemente alla data di decorrenza del CIRLCirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione contrattazio- ne di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CcnlCCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle trattative due mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco di vigenza del presente CcnlCCNL, i contratti integrativi inte- grativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004. Il Cirl ha durata quadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CcnlCCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente esclusivamen- te le seguenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due 2 livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’artall'art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl CCNL è coerente con i tassi di inflazione d'inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito nell'ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effetti, si tiene conto dell’obiettivo dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della situazione economica e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi xxxxx restando i riferimenti riferi menti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl CIRL si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRL, previa opzione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni e Organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratoriRSA, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed e avranno i connotati utili al particolare regime contributivo previsto dall'art. 2 della 2, legge 23.5.97, 23.5.97 n. 135. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti defi niti dai CIRL, fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa tra le parti in azienda per l'esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8° al comma 8 del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CIRL. Nell’ambito dell’autonomia Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco nell'arco di vigenza del CcnlCCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl CIRL nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 mesi prima della scadenza in modo da dare inizio alle trattative due 2 mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco l'arco di vigenza del presente CcnlCCNL, i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004dell'1.1.04. Il Cirl CIRL ha durata quadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CcnlCCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl CIRL sono pertanto esclusivamente le seguenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura della contrattazione. La contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale. Il Ccnl CCNL ha la funzione di unificante centralità per definire le condizionicondizio- ni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all’art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il Ccnl è coerente con CCNL utilizzerà i tassi di inflazione programmati assunti come obiettivo nell’ambito della concertazione per la politica dei redditi. Nel determinare tali effettiinflazione, si tiene conto dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del con l’obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica economica, dell’andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. In sede del rinnovo biennale dei minimi retributivi contrattuali, si terrà inoltre conto della comparazione tra inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio, fermi restando i riferimenti economici di cui al precedente comma. Il Ccnl CCNL stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello integrativo regionale ed i criteri economici sui quali il rinnovo dei Cirl si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione contrat- tazione integrativa si terrà conto della previsione di investimenti, della programmazione regionale e dell’andamento dell’occupazione del settore set- tore nel territorio. In alternativa al salario integrativo di competenza del CIRLCirl, previa opzione op- zione concordata in azienda tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacalisinda- cali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di remunerazioni strettamente stretta- mente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento miglioramen- to della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, avranno dovranno avere le caratteristiche idonee per loro natura carattere di variabilità e non determinabilità a priori ed avranno i connotati utili al particolare l’applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dall'art. 2 della legge 23.5.97, n. 135dalla legislazione vigente. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di azienda potranno essere definiti de- finiti dai CIRLCirl, fermo restando che l'analisi l’analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa L’intesa tra le parti in azienda per l'eserciziol’esercizio, anche successivo, delle opzioni concordate di cui all'8all’8° comma del presente articolo dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del CIRLCirl. Nell’ambito dell’autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione contrat- tazione di 2° livello si colloca in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CcnlCCNL. Al fine di consentire la stipula del Cirl nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 3 al- meno 2 mesi prima della scadenza in modo da e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare inizio alle trattative due mesi prima della stessa. Per quanto riguarda l’arco di vigenza del presente Ccnl, i contratti integrativi non potranno decorrere prima del 1° gennaio 2004riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse. Il Cirl ha durata quadriennale. Resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CcnlCCNL. Le materie rinviate alla competenza del Cirl sono pertanto esclusivamente esclusiva- mente le seguenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro