Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli: • Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale/Territoriale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrat- tazione di secondo livello in sede AGeSPI e le XX.XX. stipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle XX.XX. stipulanti sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL. Le materie consegnate a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto inte- grativo di secondo livello, precisando i luoghi e i tempi del proprio svolgimento. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: Sede Regionale o Sede Territoriale - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni con- tingenti e particolari del mercato del lavoro. - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione; - Definizione della copertura dei rischi derivanti dall’eventuale utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 34; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con ap- plicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL; - L’andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; - la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000); - definizione di accordi per l’erogazione di salario variabile.
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Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL C.C.N.L. si svolga su due livelli: • Primo livello - Nazionale, su sui livelli e con le modalità di seguito indicate:
a) Su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale/Territoriale o di Istituzione, sugli gli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrat- tazione di secondo livello in sede AGeSPI e le XX.XX. stipulanti del presente CCNLpre- sente C.C.N.L., in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle XX.XX. stipulanti sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL. Le materie consegnate a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto inte- grativo di secondo livello, precisando i luoghi e i tempi del proprio svolgimento. La contrattazione di secondo livello riguarda nonché materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi retri- butivi propri del CCNLC.C.N.L., nonché da norme di legge che prevedano o non escludano espressamente il rinvio alla contrattazione di secondo livello.
b) Su quanto di seguito indicato:
1. Le Sulle erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente economiche correlate ai a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttivitàprodut- tività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongonoche rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzioneeconomico;
2. In particolareSulla determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 56;
3. Sul regolamento di applicazione ex art. 1;
4. Sull’inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente C.C.N.L., al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: Sede Regionale o Sede Territoriale - Interventi con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;
5. Su interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni con- tingenti contingenti e particolari del mercato del lavoro
6. - Definizione Su individuazione di principistrutture di diversa natura, parametri e fasce salariali per gli accordi rispetto a quelle di cui al terzo comma del presente articolo da attuare all’art. 6, a livello cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
7. Sull’individuazione di Istituzione; - Definizione della percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 per l’utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato;
8. Sul confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’eventuale utilizzo dall’utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 34; - Protocollo ;
9. Su ulteriori diverse flessibilità e/o deroghe relative all’orario di prima applicazione ex artlavoro;
10. 1; - Inquadramento Sull’attuazione di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con ap- plicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Il controllo ed il monitoraggio del livello norme regionali riguardanti l’ambito di applicazione del CCNL; - L’andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso presente C.C.N.L.;
11. Sulle forme di rischio flessibilità contrattuale che consentano il superamento di squilibri organizzativi e/o per i livelli occupazionali, le relative misure far fronte ad attività non continuative e non preventivamente pianificabili;
12. Sul welfare di contrasto; - la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfrsettore;
13. artSull’attuazione organizzativa dell’Assistenza Domiciliare di cui all’art. 5 L. 53/2000); - definizione 23;
14. Sull’attuazione organizzativa dei tempi di accordi per l’erogazione vestizione di salario variabilecui all’art. 28.
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Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli: • Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale/Territoriale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrat- tazione contrattazione di secondo livello in sede AGeSPI AGeSPl e le XX.XX. stipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle XX.XX. stipulanti sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL. Le materie consegnate a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto inte- grativo integrativo di secondo livello, precisando i luoghi e i tempi del proprio svolgimento. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’Istituzionedell'Istituzione. In ln particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: Sede Regionale o Sede Territoriale - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni con- tingenti contingenti e particolari del mercato del lavoro. - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione; - Definizione della copertura dei rischi derivanti dall’eventuale dall'eventuale utilizzo del mezzo proprio così cosi come previsto dall’artdall'art. 34; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con ap- plicazione applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL; - L’andamento L'andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; - la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000); - definizione di accordi per l’erogazione l'erogazione di salario variabile.. Sede di Istituzione
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Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli: • Primo :
a) nazionale;
b) regionale o di Istituzione. Sono titolari della contrattazione a livello - Nazionaleregionale le OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Nelle regioni ove si convenga di articolare la contrattazione di 2° livello a livello di Istituzione, su sono titolari della contrattazione le OO.SS. firmatarie del CCNL, congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie o in loro assenza le RSA, sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo ‘91, dall’accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL. Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari Costituisce oggetto della contrattazione di primo 2° livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale/Territoriale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie quanto espressamente rinviatevi rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNLCCNL e contenuto nelle piattaforme contrattuali integrative. Sono titolari della contrat- tazione di secondo livello in sede AGeSPI e le XX.XX. stipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle XX.XX. stipulanti sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL. Le materie consegnate In particolare alla contrattazione a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto inte- grativo regionale vengono demandate le seguenti materie: interventi per specifiche figure professionali, a fronte di secondo livello, precisando i luoghi situazioni contingenti e i tempi particolari del proprio svolgimentomercato del lavoro; individuazione di strutture diverse da quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali; determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 72 individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 21 e 24 per l’utilizzo dei contratti a termine e il lavoro temporaneo. La contrattazione di secondo 2° livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del secondo 2° livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti imprese dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati . Laddove non sussistono le condizioni per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolare, al secondo svolgere il confronto a livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: Sede Regionale o Sede Territoriale - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni con- tingenti e particolari del mercato del lavoro. - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare regionale si potrà procedere a livello di Istituzione; - Definizione della copertura dei rischi derivanti dall’eventuale utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 34; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non istituzione per le materie previste dal vigente CCNL, con ap- plicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL; - L’andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; - la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000); - definizione di accordi per l’erogazione di salario variabilepresente contratto.
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Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli: • Primo :
a) nazionale;
b) regionale o di Istituzione. Sono titolari della contrattazione a livello - Nazionaleregionale le XX.XX. firmatarie del presente CCNL. Nelle regioni ove si convenga di articolare la contrattazione di 2° livello a livello di Istituzione, su sono titolari della contrattazione le XX.XX. firmatarie del CCNL, congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie o in loro assenza le RSA, sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo ‘91, dall’accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL. Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari Costituisce oggetto della contrattazione di primo 2° livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale/Territoriale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie quanto espressamente rinviatevi rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNLCCNL e contenuto nelle piattaforme contrattuali integrative. Sono titolari della contrat- tazione di secondo livello in sede AGeSPI e le XX.XX. stipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle XX.XX. stipulanti sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL. Le materie consegnate In particolare alla contrattazione a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto inte- grativo regionale vengono demandate le seguenti materie:
1. interventi per specifiche figure professionali, a fronte di secondo livello, precisando i luoghi situazioni contingenti e i tempi particolari del proprio svolgimentomercato del lavoro;
2. individuazione di strutture diverse da quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
3. determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 72 S.S.A.E.P.- ANASTE CCNL 2002 - 2005 Pag. 10
4. individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 21 e 24 per l’utilizzo dei contratti a termine e il lavoro temporaneo. La contrattazione di secondo 2° livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del secondo 2° livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti imprese dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati . Laddove non sussistono le condizioni per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolare, al secondo svolgere il confronto a livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: Sede Regionale o Sede Territoriale - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni con- tingenti e particolari del mercato del lavoro. - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare regionale si potrà procedere a livello di Istituzione; - Definizione della copertura dei rischi derivanti dall’eventuale utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 34; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non istituzione per le materie previste dal vigente CCNL, con ap- plicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL; - L’andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; - la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000); - definizione di accordi per l’erogazione di salario variabilepresente contratto.
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Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la La struttura della contrattazione di cui al presente CCNL si svolga è articolata su due livelli: • Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli nazionale e le tematiche proprie del presente CCNLdecentrata. Sono titolari della contrattazione a livello di primo livello ente, opera ed istituto le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale/Territoriale R.S.U., o di Istituzionein loro assenza le R.S.A., sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrat- tazione di secondo livello in sede AGeSPI e le XX.XX. stipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle XX.XX. stipulanti firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale regolamento confederale del marzo 1991, dall'accordo del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL. C.C.N.L. Le materie consegnate a al livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto inte- grativo di secondo livello, integrativo regionale/territoriale precisando i luoghi e ed i tempi del proprio svolgimento. La contrattazione Il Contratto nazionale Il C.C.N.L. ha il ruolo di secondo livello riguarda unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri rinviate alla competenza del CCNL. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione integrativa. Nel determinare gli effetti economici, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di programmipolitica dei redditi, concordati tra le partidell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, aventi come obiettivo incrementi di produttivitàdella redistribuzione della ricchezza prodotta, di qualità delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni delle prospettive della competitività, del mercato del lavoro del settore, e gli Enti dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzionedel riconoscimento delle professionalità espresse. In particolare, al secondo La contrattazione decentrata La contrattazione decentrata si articola a livello di contrattazione regionale sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente C.C.N.L.. Al livello regionale sono demandate le seguenti materie: Sede Regionale o Sede Territoriale - Interventi e/o erogazioni interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni con- tingenti contingenti e particolari del mercato del lavoro. - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione; - Definizione interventi applicativi della copertura dei rischi derivanti dall’eventuale utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 34legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente C.C.N.L.; - Protocollo definizione di prima applicazione ex art. 1principi e parametri dei valori economici del premio di risultato, legati al raggiungimento di migliori risultati di redditività, produttività, qualità ed efficienza organizzativa, che permettano l’applicabilità di agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigente; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con ap- plicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Il il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNLC.C.N.L.; - L’andamento l’andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; - la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000). - L’andamento dei processi di accreditamento e remunerazione delle prestazioni - la politica degli organici; - definizione il funzionamento dei servizi; - le condizioni ambientali e la qualità del lavoro; - le mense, i servizi del tempo libero, l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo di accordi lavoro; - la struttura degli orari (turni, straordinari, festività, reperibilità, permessi, flessibilità, ecc.); - le missioni, le trasferte, i trasferimenti, la mobilità interna, l'uso di alloggi di servizio; - i corsi di aggiornamento, qualificazione, riconversione e riqualificazione; - la verifica degli inquadramenti professionali previsti dal presente contratto; - i percorsi di carriera e la progressione orizzontale nelle categorie; Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 marzo di ogni anno al fine di valutare i criteri, i sistemi, i premi, i programmi per l’erogazione di salario variabilel'aumento della produttività, come definito all'art. 76.
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Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la La contrattazione di cui al presente CCNL si svolga collettiva è strutturata su due livelli: • Primo nazionale e regionale. Il c.c.n.l. ha la funzione di unificante centralità per definire le condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. 1. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il c.c.n.l. utilizzerà i tassi di inflazione, con l'obiettivo di salvaguardare il potere di acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività e del mercato del lavoro del settore. Il c.c.n.l. stabilisce anche in modo chiaro le materie negoziabili a livello - Nazionale, su tutti integrativo regionale ed i titoli e le tematiche proprie del presente CCNLcriteri economici sui quali il rinnovo dei cc.ii.rr.l. Sono titolari si fonda. Nel determinare a livello regionale gli effetti economici della contrattazione integrativa si terrà conto della previsione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNLinvestimenti, della programmazione regionale e dell'andamento dell'occupazione del settore nel territorio. • Secondo livello - Regionale/Territoriale o In alternativa al salario integrativo di Istituzionecompetenza del c.i.r.l., sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrat- tazione previa opzione concordata in azienda tra datore di secondo livello in sede AGeSPI e le XX.XX. stipulanti del presente CCNLlavoro ed Organizzazioni sindacali, in sede unitamente alla Rappresentanza aziendale dei lavoratori, potranno essere sottoscritti accordi per la erogazione di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle XX.XX. stipulanti sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL. Le materie consegnate a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto inte- grativo di secondo livello, precisando i luoghi e i tempi del proprio svolgimento. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Tali erogazioni, pertanto, dovranno avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente. I criteri generali e le modalità per la corresponsione di competitività tali erogazioni per ogni singolo progetto territoriale e/o di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono, compresi i margini di produttività che azienda potranno essere impegnati per accordo definiti dai cc.ii.rr.l., fermo restando che l'analisi dei risultati e la conseguente erogazione dei premi compete in via esclusiva al livello aziendale. L'intesa tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolarein azienda per l'esercizio, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: Sede Regionale o Sede Territoriale - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionalianche successivo, a fronte di situazioni con- tingenti e particolari del mercato del lavoro. - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi delle opzioni concordate di cui al terzo all'8º comma del presente articolo da attuare dovrà essere definita antecedentemente alla data di decorrenza del c.i.r.l. Nell'ambito dell'autonomia dei cicli negoziali, il rinnovo della contrattazione di 2º livello si colloca in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del c.c.n.l. Al fine di consentire la stipula del c.i.r.l. nel tempo indicato al comma precedente, la relativa piattaforma dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza e la parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni dal ricevimento delle stesse. Il c.i.r.l. ha durata triennale. Resta esclusa dalla competenza del 2º livello la contrattazione di materie definite nel c.c.n.l. Le materie rinviate alla competenza del c.i.r.l. sono pertanto esclusivamente le seguenti:
a) aggiunta di figure professionali esistenti nelle realtà territoriali ove non contemplate nella classificazione del c.c.n.l. (artt. 35 e 49);
b) norme riguardanti la gestione di informazioni secondo quanto previsto dall'art. 3;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (artt. 3 e 21) e individuazione dei percorsi formativi anche avvalendosi del Fondo per la formazione continua - XXX.XXXX.; in alternativa occorrerà rinvenire, di concerto con le istituzioni competenti, risorse e strumenti nell'ambito delle misure previste dai documenti di programmazione adottati;
d) equipaggiamento protettivo personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori ed altre materie espressamente rinviate dall'art. 22;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità (art. 56);
f) trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal c.c.n.l. e diverse modalità di rimborso spese (art. 16);
g) mensa, nonché l'eventuale concessione di buoni pasto (art. 58);
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale (artt. 4 e 5);
i) Commissioni regionali pari opportunità (art. 19);
l) salario integrativo (artt. 39 e 52);
m) criteri di precedenza per le riassunzioni (art. 48);
n) ogni altra materia espressamente rinviata al 2º livello di Istituzione; - Definizione contrattazione dal testo del c.c.n.l.;
o) il trattamento dei lavoratori che esercitano in modo strutturale ed organico l'attività antincendio, tenendo conto della copertura dei rischi derivanti dall’eventuale utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 34; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con ap- plicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL; - L’andamento occupazionale del settore disciplina legislativa stabilita a livello regionale;
p) eventuale costituzione di un Osservatorio regionale composto dalle parti firmatarie i cui compiti saranno definiti dalle parti. Le materie inerenti l'organizzazione del lavoro, nonché, in caso la gestione dell'orario di rischio per i livelli occupazionalilavoro, le relative misure modalità di contrasto; - la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali godimento dei permessi per diritto allo studio (cfr. art. 5 L. 53/200018); - , i criteri di rotazione per gli operai addetti ai lavori nocivi (art. 22), il turnover, le garanzie occupazionali (art. 48) potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifica indicazione dei cc.ii.rr.l. L'individuazione dei centri di raccolta avviene con le modalità previste dall'art. 54. Nelle regioni ove non sia stato stipulato accordo di armonizzazione tra la contrattazione territoriale esistente ed il c.c.n.l., le parti territoriali si incontreranno a tal fine entro il 31 dicembre 2011. Si dovrà tener presente che sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti:
a) le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel c.c.n.l.;
b) il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva che, ove ragguagliati ad anno, saranno mensilizzati per impiegati ed OTI e riportati a paga oraria per gli OTD;
c) i minimi di stipendio integrativo in vigore per gli impiegati che saranno corrisposti in aggiunta ai minimi del c.c.n.l. Tali minimi integrativi costituiscono la base per la definizione del salario integrativo regionale di accordi per l’erogazione di salario variabilecui all'art. 2 del c.c.n.l.
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