Common use of Struttura della contrattazione Clause in Contracts

Struttura della contrattazione. Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli: • Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l’Uneba e le XX.XX. firmatarie del presente CCNL; in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle XX.XX. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, ovvero materie espressamente delegate a tale livello dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni economiche del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro; - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione; - Individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali; - Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 55; - Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 per l’utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato; - Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 33; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Ulteriori e diverse deroghe relative all’orario di lavoro. Le piattaforme per il rinnovo degli accordi regionali saranno presentate tre mesi prima della loro scadenza per consentire l’apertura delle trattative in tempo utile alla conclusione del negoziato prima della scadenza dell’accordo in atto. A tal fine l’UNEBA procederà alla convocazione delle XX.XX. entro 20 giorni dalla ricezione della piattaforma. Durante i sei mesi precedenti, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. L’accordo regionale potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta il precedente accordo rimarrà in vigore fino alla stipulazione del nuovo. Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, l’accordo regionale dovrà intendersi rinnovato per un anno, e così di anno in anno. Resta altresì inteso che saranno oggetto di contrattazione regionale le materie non espressamente disciplinate dal presente contratto anche con riferimento alle specificità normative regionali in materia socio-sanitaria-assistenziale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Struttura della contrattazione. Le parti concordano che In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione di cui al presente CCNL si svolga è articolata su due livelli: • Primo livello - Nazionalenazionale e territoriale. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall’Accordo, su tutti i titoli si costituisce il Comitato Paritetico di cui all’articolo 9 con compiti di monitoraggio, analisi e le tematiche proprie del presente CCNLraccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e best practices. Sono titolari della contrattazione Esso ha anche compito di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari monitoraggio della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l’Uneba e le XX.XXlivello. firmatarie Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente CCNLaccordo. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di determinazione delle procedure negoziali e di precisa definizione delle materie rinviate alla competenza del II livello di contrattazione. Il CCNL ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL fa riferimento a parametri condivisi Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: disdetta: almeno 7 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle XX.XXinvio piattaforma: almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri Nei 6 mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ovvero materie espressamente delegate a tale livello dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni economiche del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi ove il negoziato si apra entro i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolare, termini previsti al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro; - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione; - Individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali; - Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 55; - Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 per l’utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato; - Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 33; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Ulteriori e diverse deroghe relative all’orario di lavoro. Le piattaforme per il rinnovo degli accordi regionali saranno presentate tre mesi prima della loro scadenza per consentire l’apertura delle trattative in tempo utile alla conclusione del negoziato prima della scadenza dell’accordo in atto. A tal fine l’UNEBA procederà alla convocazione delle XX.XX. entro 20 giorni dalla ricezione della piattaforma. Durante i sei mesi precedentiprecedente, e per il mese successivo alla scadenza, scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. L’accordo regionale potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno tre Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al primo comma della presente lettera b, la norma di cui al secondo comma avrà efficacia limitatamente ai 7 mesi prima successivi alla presentazione della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimentopiattaforma medesima. In caso di mancata o ritardata disdetta il precedente accordo rimarrà in vigore fino alla stipulazione del nuovo. Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articoloCCNL, l’accordo regionale dovrà intendersi rinnovato per un anno, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno. Resta altresì inteso In caso di mancato rispetto della tregua…sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’ azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del ccnl e degli eventuali accordi di secondo livello slitterà di un mese. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, con le modalità definite nell’ accordo di rinnovo, l’ applicazione del meccanismo che saranno oggetto riconosce una copertura economica alla data di scadenza del contratto precedente a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’ accordo di rinnovo. Le parti ritengono che la contrattazione regionale di 2° livello sia uno strumento importante che può concorrere a migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione sociale nel settore socio sanitario assistenziale e educativo e di inserimento lavorativo. Si conferma quindi la necessità di individuare , incrementare, rendere accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, anche attraverso la riduzione degli oneri a carico della cooperativa, la contrattazione di secondo livello collegando incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di qualità, produttività, redditività, ai fini del miglioramento della competitività dell'impresa. Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o sub‐regionale o regionale; tali livelli sono tra loro alternativi. Il Contratto territoriale si applica salvo quanto previsto dall’art. 76 in maniera vincolante alle cooperative operanti nel territorio di competenza del medesimo contratto, relativamente alle attività svolte in quel territorio, ancorché la sede legale sia altrove. Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non espressamente disciplinate ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto anche con riferimento alle specificità normative regionali in materia socio-sanitaria-assistenziale.ed ha competenza nel definire l’Elemento Retributivo Territoriale. In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:

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Samples: www.legacoopsocialisardegna.it, www.fpcgil.it

Struttura della contrattazione. Le parti concordano che In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione di cui al presente CCNL si svolga è articolata su due livelli: • Primo livello - Nazionalenazionale e territoriale. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall’Accordo, su tutti i titoli si costituisce il Comitato Paritetico di cui all’articolo 9 con compiti di monitoraggio, analisi e le tematiche proprie del presente CCNLraccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e best practices. Sono titolari della contrattazione Esso ha anche compito di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari monitoraggio della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l’Uneba e le XX.XXlivello. firmatarie Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente CCNLaccordo. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di determinazione delle procedure negoziali e di precisa definizione delle materie rinviate alla competenza del II livello di contrattazione. Il CCNL ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL fa riferimento a parametri condivisi Le procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti: disdetta: almeno 7 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle XX.XXinvio piattaforma: almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r.; inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL. La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri Nei 6 mesi antecedenti la scadenza del CCNL, ovvero materie espressamente delegate a tale livello dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni economiche del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi ove il negoziato si apra entro i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolare, termini previsti al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro; - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione; - Individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali; - Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 55; - Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 per l’utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato; - Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 33; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Ulteriori e diverse deroghe relative all’orario di lavoro. Le piattaforme per il rinnovo degli accordi regionali saranno presentate tre mesi prima della loro scadenza per consentire l’apertura delle trattative in tempo utile alla conclusione del negoziato prima della scadenza dell’accordo in atto. A tal fine l’UNEBA procederà alla convocazione delle XX.XX. entro 20 giorni dalla ricezione della piattaforma. Durante i sei mesi precedentiprecedente, e per il mese successivo alla scadenza, scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. L’accordo regionale potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno tre Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al primo comma della presente lettera b, la norma di cui al secondo comma avrà efficacia limitatamente ai 7 mesi prima successivi alla presentazione della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimentopiattaforma medesima. In caso di mancata o ritardata disdetta il precedente accordo rimarrà in vigore fino alla stipulazione del nuovo. Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articoloCCNL, l’accordo regionale dovrà intendersi rinnovato per un anno, esso si intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno. Resta altresì inteso In caso di mancato rispetto della tregua…sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’ azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del ccnl e degli eventuali accordi di secondo livello slitterà di un mese. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, con le modalità definite nell’ accordo di rinnovo, l’ applicazione del meccanismo che saranno oggetto riconosce una copertura economica alla data di scadenza del contratto precedente a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’ accordo di rinnovo. Le parti ritengono che la contrattazione di 2° livello sia uno strumento importante che può concorrere a migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione sociale nel settore socio sanitario assistenziale e educativo e di inserimento lavorativo. Si conferma quindi la necessità di individuare , incrementare, rendere accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, anche attraverso la riduzione degli oneri a carico della cooperativa, la contrattazione di secondo livello collegando incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di qualità, produttività, redditività, ai fini del miglioramento della competitività dell'impresa. Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o sub-regionale le o regionale; tali livelli sono tra loro alternativi. Il Contratto territoriale si applica salvo quanto previsto dall’art. 76 in maniera vincolante alle cooperative operanti nel territorio di competenza del medesimo contratto, relativamente alle attività svolte in quel territorio, ancorché la sede legale sia altrove. Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non espressamente disciplinate ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto anche con riferimento alle specificità normative regionali in materia socio-sanitaria-assistenziale.ed ha competenza nel definire l’Elemento Retributivo Territoriale. In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:

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Samples: www.provincia.pv.it

Struttura della contrattazione. Le parti concordano che In applicazione delle regole sugli assetti contrattuali la struttura della contrattazione di cui al presente CCNL si svolga è articolata su due livelli: • Primo livello - Nazionalenazionale e territoriale. Per la verifica del corretto funzionamento delle regole definite dall'Accordo, su tutti i titoli si costituisce il Comitato Paritetico di cui all'articolo 9 con compiti di monitoraggio, analisi e le tematiche proprie del presente CCNLraccordo ed al fine di diffondere linee di orientamento e best practices. Sono titolari della contrattazione Esso ha anche compito di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL. • Secondo livello - Regionale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari monitoraggio della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l’Uneba e le XX.XXlivello. firmatarie Il Comitato misto paritetico sarà costituito entro tre mesi dalla firma del presente CCNL; accordo. Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in sede rapporto anche le relazioni sindacali, di Istituzione le Direzioni degli Enti definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di determinazione delle procedure negoziali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle XX.XX. firmatarie sulla base di quanto previsto dal Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL. La contrattazione di secondo livello riguarda precisa definizione delle materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri rinviate alla competenza del CCNL, ovvero materie espressamente delegate a tale livello dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni economiche del secondo II livello di contrattazione sono strettamente correlate contrattazione. Il CCNL ha durata triennale sia per la parte economica che per quella normativa. Per quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti, il CCNL fa riferimento a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’Istituzione. In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie: - Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro; - Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione; - Individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all’art. 6 a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali; - Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall’art. 55; - Individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all’art. 20 per l’utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato; - Confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall’art. 33; - Protocollo di prima applicazione ex art. 1; - Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali; - Ulteriori e diverse deroghe relative all’orario di lavoro. condivisi Le piattaforme procedure per il rinnovo degli accordi regionali saranno presentate tre del CCNL sono le seguenti: disdetta: di almeno 7 mesi prima della loro scadenza per consentire l’apertura delle trattative in tempo utile alla conclusione del negoziato a mezzo raccomandata a.r; invio piattaforma: almeno 6 mesi prima della scadenza dell’accordo in atto. A tal fine l’UNEBA procederà alla convocazione delle XX.XX. a mezzo raccomandata a.r; inizio trattativa: entro 20 giorni dalla ricezione dal ricevimento della piattaforma. Durante i Nei sei mesi precedentiantecedenti la scadenza delle CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza, scadenza medesima le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. L’accordo regionale potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno tre Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo di cui al primo comma della presente lettera b, la norma di cui al secondo comma avrà efficacia limitatamente ai 7 mesi prima successivi alla presentazione della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimentopiattaforma medesima. In caso di mancata o ritardata disdetta il precedente accordo rimarrà in vigore fino alla stipulazione del nuovo. Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articoloCCNL, l’accordo regionale dovrà intendersi rinnovato per un anno, esso intende prorogato di 1 anno e così di anno in anno. Resta altresì inteso Il caso di mancato rispetto della tregua.. sindacale sopra definita, si può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto; qualora la revoca o la sospensione non siano attuate, la decorrenza del ccnl e degli eventuali accordi di secondo livello slitterà di un mese. Al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata, con le modalità definite nell'accordo di rinnovo, l'applicazione del meccanismo che saranno oggetto riconosce una copertura economica alla data di scadenza del contratto precedente a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo. Le parti ritengono che la contrattazione di 2° livello sia uno strumento importante che può concorrere a migliorare sempre di più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione sociale nel settore socio sanitario assistenziale e educativo e di inserimento lavorativo. Si conferma quindi la necessità di individuare, incrementare, rendere accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, anche attraverso la riduzione degli oneri a carico della cooperativa, la contrattazione di secondo livello collegando incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di qualità, produttività, redditività, ai fini del miglioramento della competitività dell'impresa. Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto territoriale potrà essere di livello provinciale o sub-regionale le o regionale; tali livelli sono tra loro alternativi. Il contratto territoriale di applica salvo quanto previsto dall'art. 76 in maniera vincolante alle cooperative operanti nel territorio di competenza del medesimo contratto, relativamente alle attività svolte in quel territorio, ancorché la sede legale sia altrove. Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non espressamente disciplinate ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal presente contratto anche con riferimento alle specificità normative regionali in materia socio-sanitaria-assistenziale.e ha competenza nel definire l'Elemento Retributivo Territoriale. In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:

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