Common use of Subappalti e subcontratti Clause in Contracts

Subappalti e subcontratti. Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% della categoria prevalente oppure della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione:  piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio;  dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento). I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs 81/2008.

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Subappalti e subcontratti. Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. D.Lgs n. 159/2011. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% della categoria prevalente oppure della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate calcolata con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs D.Lgs. 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs D.Lgs. 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione: piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento). I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs D.Lgs. 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs D.Lgs. 81/2008.

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Subappalti e subcontratti. Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica /L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto./ /L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 105 del Codice. Si specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non potrà superare la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982quota del 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari fatto salvo l’ulteriore limite previsto dal comma 5 del Ministero medesimo art. 105. Resta espressamente inteso che l’importo dei lavori pubblici n. 477/1983 subappaltabili verrà conteggiato in data 9/3/1983 rapporto al singolo contratto esecutivo e non in rapporto all’importo contrattuale stabilito nel presente accordo quadro.. Quanto sopra non comporta alcuna possibile ridefinizione della categoria prevalente ai fini del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983ricorso al subappalto, nonché dalla legge n. 55/1990che sarà sempre quella indicata negli atti di gara. É assolutamente vietato, dal D.Lgs. n. 159/2011. Sono assolutamente vietati, sotto a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore dell'Appaltatore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto ai sensi e l'affidamento in per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in cottimo assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità di cui al presente articolo. Tale autorizzazione non riduce la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per una quota superiore al 30% della categoria prevalente oppure della/le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico solo responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di tutti i lavori oggetto dell’appalto stessorisarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potràSe, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, in tali casi, a procedere alla revoca dell'autorizzazione con risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere. L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il conseguente annullamento del subappaltoCommittente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi. Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese risarcimenti di risarcimento danni o di prorogheperdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, oppure 15 giorni previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per i subappalti il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o cottimi inferiori al 2% dell’importo proroghe dei lavori affidati termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantieremaggiori compensi. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni termini decorrono dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltantericevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia delle fatture debitamente autenticata (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuateartt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, tutte le dichiarazioni rese ai sensi dell’artdegli artt. 26 D.Lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore cui in appresso - l'Appaltatore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione:  piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio;  dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento). I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs 81/2008.produrre quanto segue:

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Subappalti e subcontratti. Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. D.Lgs n. 159/2011. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% (oppure, se affidamento avvenuto ai sensi dell’art. 122 c. 7 D. lgs 163/2006: 20%, comprensivo dei subcontratti) della categoria prevalente oppure (eventuale: e del 30% della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate ,) calcolata con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs D.Lgs. 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs D.Lgs. 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione: piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento). I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs D.Lgs. 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs D.Lgs. 81/2008.

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Subappalti e subcontratti. Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dal D. Lgs 159/2011, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011Per il subappalto e il cottimo trovano applicazione le norme dell’articolo 118 del decreto legislativo 163/2006 e dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010 Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% 30 della categoria prevalente (oppure superiore al 20 , comprensivo dei subcontratti, se l’affidamento è avvenuto a procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 D. Lgs 163/2006), e del 30 della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le Si precisa che, poiché l’importo delle lavorazioni di cui alle categorie scorporabili OS28 e OS30 (lavorazioni a qualificazione obbligatoria, appartenenti all’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del Regolamento) è superiore al 15 e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30 . L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% 2 dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%20 ; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L.DL, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs D. Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs D. Lgs 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore subcontraente e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. D.L. L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D. Lgs 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. 136/2010), dall’Esecutore, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In occasione del pagamento successivo sarà comunicato ai subappaltatori e ai cottimisti l’elenco delle fatture quietanzate trasmesso dall’Esecutore, chiedendo di comunicare all’Appaltante l’esistenza di eventuali fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate. In tal caso si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal DL, l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dall’Appaltante (art. 298 c. 4 DPR 207/2010 che richiama l’art. 170 c. 7 DPR 207/2010). Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l’Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l’Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all’Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs D. lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. DL la seguente documentazione: - piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; - dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento). I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs D. lgs 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs D. Lgs 81/2008.

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Samples: Contratto Per Lavori Di Completamento Sala Polivalente in Comune Di Borgo Tossignano (Bo) – c.i.g. Cup

Subappalti e subcontratti. Alle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011490/1994 e dal DPR n. 252/1998. Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% della categoria prevalente oppure della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la polizza CAR i lavori subappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. E dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai dei lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuativengono effettuati direttamente al subappaltatore, su c/c dedicato (artdedicato. 3 L. n. 136/2010)Pertanto l’Esecutore, dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data in occasione di ciascun SAL, deve comunicare all’Appaltante la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In mancanza di tale comunicazione l’Appaltante non procederà al pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltantedel SAL, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e il tempo intercorrente tra l’emissione del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire SAL e la piena tracciabilità) effettuato trasmissione della comunicazione comporta una sospensione del termine per il pagamento a titolo rilascio del certificato di quietanzapagamento. In La comunicazione è dovuta anche nel caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma il subappaltatore non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontareabbia eseguito lavorazioni nel SAL maturato. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione: piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento). I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs 81/2008.

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