Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare) 3) L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la seguente documentazione: 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti; 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro: a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione; b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso; c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione; d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore. 3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice; 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso. L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicatoAlle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in sede data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983 nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011 e dall’art. 105 D. Lgs 50/2016. Sono assolutamente vietati, sotto pena di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare)
3) L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di subappaltoogni danno e spesa, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. Non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di subappaltoforniture o servizi, contenente tra l’altroper le loro specificità:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatricel'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazioneper le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) l’indicazione separata degli oneri la subfornitura a catalogo di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribassoprodotti informatici;
c) la condizione sospensiva l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall' ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonchè nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448/2001.
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso. L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l’importo contestualmente alla sottoscrizione del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattoappalto.
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Samples: Contract for Public Works
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicatoAlle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in sede data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs n. 159/2011. Sono assolutamente vietati, sotto pena di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare)
3) L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di subappaltoogni danno e spesa, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica cessione del contratto di subappaltoe l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% (oppure, contenente tra l’altro:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento se affidamento avvenuto ai sensi dell’art. 2359 122 c. 7 D. lgs 163/2006: 20%, comprensivo dei subcontratti) della categoria prevalente (eventuale: e del c.c30% della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS,) calcolata con l’impresa subappaltatrice;
4) riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare polizza CAR i lavori o servizi o parti di essi pertantosubappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let2 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso. L’Appaltatore eE dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per suo tramitequanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei per i lavori e periodicamentele opere affidate in subappalto, la documentazione gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di avvenuta denuncia agli enti previdenzialiautorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezzada corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appaltodell’appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraentesub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatiaffidati ed anche copia del contratto medesimo. La In mancanza di tale comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del il sub-contrattocontraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs. 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione: − piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; − dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento. I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs. 81/2008.
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Samples: Contratto d'Appalto
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicatoAlle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in sede data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 490/1994 e dal DPR n. 252/1998. Sono assolutamente vietati, sotto pena di offertaimmediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% della categoria prevalente oppure della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le prestazioni categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori da subappaltare)
3) L’Appaltatore si obbliga oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a presentaresuo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, unitamente all’istanza di procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di esclusione risarcimento o di cui all’artproroghe. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamentodell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo 2% dell’importo dei lavori affidati o di collegamento ai sensi dell’artimporto inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice;
4) L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare polizza CAR i lavori o servizi o parti di essi pertantosubappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let2 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso. L’Appaltatore eE dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per suo tramitequanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei per i lavori e periodicamentele opere affidate in subappalto, la documentazione gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di avvenuta denuncia agli enti previdenzialiautorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezzada corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appaltodell’appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraentesub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatiaffidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore vengono effettuati direttamente al subappaltatore, su c/c dedicato. Pertanto l’Esecutore, in occasione di ciascun SAL, deve comunicare all’Appaltante la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In mancanza di tale comunicazione l’Appaltante non procederà al pagamento del SAL, e il tempo intercorrente tra l’emissione del SAL e la trasmissione della comunicazione comporta una sospensione del termine per il rilascio del certificato di pagamento. La comunicazione è dovuta anche nel caso il subappaltatore non abbia eseguito lavorazioni nel SAL maturato. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve avvenire prima fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione: piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento). I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della relativa prestazioneverifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, nonché a seguito che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs 81/2008). Solo nel caso di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del sub-contrattosubcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs 81/2008.
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Samples: Contract of Procurement
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicato1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offertaofferta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le prestazioni o lavori da subappaltare)modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell’art. 89, comma 11 del Codice e del D.M. M.I.T. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3) L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza 2. La Città provvede al pagamento diretto dei motivi di esclusione subappaltatori nei casi di cui all’art. 80 105, comma 13 del D.LgsCodice. 50/2016 nonché In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, l’Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso dei requisiti parte delle prestazioni eseguite di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di volta in volta in subappalto, contenente tra l’altro:unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all’art. 105, comma 22 del Codice.
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltatel’Appaltatore è tenuto a presentare alla Città, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell’art. 105 del Codice. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l’importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall’ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla stessa corrisposti lettera b) sopra citata.
4. La Città non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art5. 2359 del c.c. L’Appaltatore è responsabile in solido con l’impresa subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatricetrattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 105, commi 8 e 9 del Codice. L’appaltatore Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha manifestato operato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi pertantocantiere, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) 10 del D.Lgs. 50/2016Codice, il subappalto non è ammessosi applica quanto previsto all’articolo 30 commi 5 e 6 del Codice.
6. L’Appaltatore eè altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del Codice, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. Per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del disposizioni di cui al D.Lgs. 50/201681/2008 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraentee, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoronel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all’Appaltatore, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodisporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offertaIl ricorso a subappalti e subcontratti è ammesso con i limiti, le prestazioni o lavori da subappaltare)modalità e le condizioni
1. che l’affidatario del subappalto sia iscritto, se italiano, al Registro delle Imprese o, se straniero in analoghi registri secondo le normative di ciascun Paese;
2. che nei confronti dell’impresa subappaltatrice, non sussista alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011, dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, nonché loro modifiche e integrazioni e dal paragrafo III.1.1) del Bando di gara;
3. che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza giorni prima della data di subappalto, effettivo inizio dell’esecuzione delle relativi servizi.
4. che nel contratto di subappalto sia contenuta la seguente documentazioneclausola con la quale si prevede che il subappaltatore nell’ambito del contratto sottoscritto con Trenitalia, identificato con il CIG n. 7041347F59:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza i. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei motivi di esclusione flussi finanziari di cui all’art. 80 3 della L. 136/2010 e successive modifiche;
ii. si impegna a dare immediata comunicazione a Trenitalia ed alla prefettura-ufficio territoriale del D.LgsGoverno della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
1. 50/2016 nonché Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPCM 187/91 circa la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritticomposizione societaria;
2) copia autentica del . Dichiarazioni rese dai componenti dell’organo di amministrazione e dei direttori tecnici, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale). Ciascun contratto di subappalto, contenente tra l’altro:
adi qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia positive (e cioè sfavorevoli) ovvero contenenti elementi ritenuti da Trenitalia motivatamente rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il prezzo praticato dall’impresa subappaltatriceprofilo antimafia. Le prestazioni subappaltate non possono, che non dovrà superare il limite del 20% in tutto o in parte, formare oggetto di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva ulteriori subappalti. Tale divieto deve essere previsto in apposita clausola del contratto relativa tra l’Appaltatore ed il Subappaltatore. Inoltre – nel caso in cui in sede di istanza di autorizzazione l’Appaltatore non abbia comunicato la richiesta di pagamento diretto avanzata dal soggetto candidato al rilascio dell’autorizzazione;
dsubappalto – entro 20 (venti) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento effettuato nei suoi confronti, l’Appaltatore deve trasmettere a Trenitalia copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti dall’Appaltatore stesso all’Impresa subappaltatrice, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancata ottemperanza al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno suddetto obbligo, e fino all’assolvimento dello stesso, Trenitalia sospenderà i pagamenti a favore dell’Appaltatore. Resta inteso che l’Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di eventuali forme Trenitalia per l’esecuzione delle prestazioni di controllo o cui innanzi e dei relativi livelli qualitativi nonché di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia qualsiasi altra conseguenza dell’operato dei Subappaltatori e dei dipendenti di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammessoessi. L’Appaltatore eassume l’obbligo di dare a Trenitalia la dimostrazione che il Subappaltatore ha la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore medesimo. Gli eventuali altri subcontratti sono regolati dall’articolo 15.5 delle C.G.C.. L’Appaltatore è tenuto ad inserire nei subcontratti la seguente clausola con la quale si prevede che il subcontraente nell’ambito del contratto sottoscritto con Trenitalia, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio identificato con il CIG n. 7041347F59:
i. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei lavori e periodicamente, la documentazione flussi finanziari di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezzacui all’art. Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art3 della
ii. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente dare immediata comunicazione a Trenitalia ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
iii. si impegna a trasmettere a Trenitalia, per il nome tramite dell’Appaltatore, copia del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattosubcontratto stipulato.
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Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicatoAlle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in sede data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011. Sono assolutamente vietati, sotto pena di offertaimmediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% della categoria prevalente oppure della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le prestazioni categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori da subappaltare)
3) L’Appaltatore si obbliga oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a presentaresuo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, unitamente all’istanza di procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di esclusione risarcimento o di cui all’artproroghe. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamentodell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo 2% dell’importo dei lavori affidati o di collegamento ai sensi dell’artimporto inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice;
4) L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare polizza CAR i lavori o servizi o parti di essi pertantosubappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let2 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso. L’Appaltatore eE dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per suo tramitequanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei per i lavori e periodicamentele opere affidate in subappalto, la documentazione gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di avvenuta denuncia agli enti previdenzialiautorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezzada corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appaltodell’appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraentesub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatiaffidati ed anche copia del contratto medesimo. La In mancanza di tale comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del il sub-contrattocontraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione: piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento). I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs 81/2008.
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Samples: Contratto D’appalto
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicato1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offertaofferta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le prestazioni o lavori da subappaltare)modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell’art. 12 del D.L. 47 del 2014 convertito dalla L. 80 del 2014, nonché di quanto previsto dal X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.
3) L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza 2. La Città provvede al pagamento diretto dei motivi di esclusione subappaltatori nei casi di cui all’art. 80 105, comma 13 del D.LgsCodice. 50/2016 nonché In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, l’Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la documentazione attestante il possesso dei requisiti parte delle prestazioni eseguite di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di volta in volta in subappalto, contenente tra l’altro:unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all’art. 105, comma 22 del Codice.
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltatel’Appaltatore è tenuto a presentare alla Città, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamentopagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell’art. 105 del Codice. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l’importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall’ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla stessa corrisposti lettera b) sopra citata.
4. La Città non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art5. 2359 del c.c. L’Appaltatore è responsabile in solido con l’impresa subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatricetrattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 105, commi 8 e 9 del Codice. L’appaltatore Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha manifestato operato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi pertantocantiere, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) 10 del D.Lgs. 50/2016Codice, il subappalto non è ammessosi applica quanto previsto all’articolo 30 commi 5 e 6 del Codice.
6. L’Appaltatore eè altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del Codice, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. Per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del disposizioni di cui al D.Lgs. 50/201681/2008 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraentee, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoronel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all’Appaltatore, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattodisporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.
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Samples: Appalto
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicatoAlle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dal D. Lgs 159/2011, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in sede data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990. Per il subappalto e il cottimo trovano applicazione le norme dell’articolo 118 del decreto legislativo 163/2006 e dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010 Sono assolutamente vietati, sotto pena di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare)
3) L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di subappaltoogni danno e spesa, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica cessione del contratto di subappaltoe l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30 della categoria prevalente (oppure superiore al 20 , contenente tra l’altro:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatricecomprensivo dei subcontratti, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore se l’affidamento è avvenuto a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento procedura negoziata ai sensi dell’art. 2359 122 c. 7 D. Lgs 163/2006), e del c.c30 della/e eventuale/i categoria/e c.d. SIOS, calcolate con l’impresa subappaltatrice;
4riferimento al prezzo del contratto. Si precisa che, poiché l’importo delle lavorazioni di cui alle categorie OS28 e OS30 (lavorazioni a qualificazione obbligatoria, appartenenti all’elenco di cui all’articolo 107, comma 2, del Regolamento) è superiore al 15 e, pertanto, è subappaltabile soltanto nella misura del 30 . L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2 dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare polizza CAR i lavori o servizi o parti di essi pertantosubappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let2 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso. L’Appaltatore eE dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per suo tramitequanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei per i lavori e periodicamentele opere affidate in subappalto, la documentazione gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20 ; nel contratto allegato alla richiesta di avvenuta denuncia agli enti previdenzialiautorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezzada corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla DL, per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appaltodell’appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraentesub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatiaffidati ed anche copia del contratto medesimo. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D. Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D. Lgs 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Esecutore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subcontraente e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L. L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D. Lgs 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. 136/2010), dall’Esecutore, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In occasione del pagamento successivo sarà comunicato ai subappaltatori e ai cottimisti l’elenco delle fatture quietanzate trasmesso dall’Esecutore, chiedendo di comunicare all’Appaltante l’esistenza di eventuali fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate. In tal caso si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal DL, l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dall’Appaltante (art. 298 c. 4 DPR 207/2010 che richiama l’art. 170 c. 7 DPR 207/2010). Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l’Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l’Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La comunicazione sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all’Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve avvenire prima fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D. lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio DL la seguente documentazione: - piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; - dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento. I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della relativa prestazioneverifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, nonché a seguito che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D. lgs 81/2008). Solo nel caso di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del sub-contrattosubcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D. Lgs 81/2008.
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Samples: Contract for Works
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicato/L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto./ /L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall’art. 105 del Codice. Si specifica che ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo dell’accordo quadro ovvero del singolo contratto esecutivo, fatto salvo l’ulteriore limite previsto dal comma 5 del medesimo art. 105. Resta espressamente inteso che l’importo dei lavori subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al singolo contratto esecutivo e non in rapporto all’importo contrattuale stabilito nel presente accordo quadro.. Quanto sopra non comporta alcuna possibile ridefinizione della categoria prevalente ai fini del ricorso al subappalto, che sarà sempre quella indicata negli atti di gara. É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le prestazioni modalità di cui al presente articolo. Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o lavori da subappaltare)
3) molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate. Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere. L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a presentaresollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi. Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, unitamente all’istanza risarcimenti di subappaltodanni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo. Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione prescritti;
2qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi. Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) copia autentica e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del contratto D.P.R. n. 445/2000, di subappalto, contenente tra l’altrocui in appresso - l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazionedomanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
b) l’indicazione separata degli oneri contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera manodopera, relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi pertantoall’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto, come previsto dall’art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite del 20%;
c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del D.Lgs. 50/2016subappaltatore o del cottimista;
d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;
e) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..
f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il subappalto non è ammessomandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
g) dichiarazione resa dai soggetti dell’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. L’Appaltatore e85 del D.lgs. 159/2011, circa l’esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti: per l’impresa, per suo tramitese e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80; l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri; in caso di consorzi o società consortili, l’esistenza di consorziati che detengano una partecipazione superiore al 10%, oppure, con quota di partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ovvero, che operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; l’eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno; in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le imprese subappaltatricigeneralità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, trasmettono all’Amministrazionedi rappresentanza o di direzione dell’Impresa; di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice; di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto in oggetto; la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese; qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:
I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
II. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
III. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.. Si precisa infine che: in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dell'inizio dei lavori e periodicamenteLavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia denunzia agli enti previdenziali, Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx, Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguano le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice. l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto; l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria; dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale; l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni. SUBCONTRATTI Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso in cantiere da parte dei subcontraenti. La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:
1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
2) copia del piano contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività subaffidata e contenere la clausola, a pena di sicurezzanullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
3) descrizione particolareggiata delle attività che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appaltoverranno effettuate con l’indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
5) dichiarazione di cui alla precedente lettera e). Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l’ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo 92 del D.Lgs. 50/2016D.lgs n. 81/2008 s.m.i.. L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavorol’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, servizio o fornitura affidatiai sensi dell’art. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione3 Legge n.136/2010 s.m.i, nonché alla Direzione Lavori, il contratto, che dovrà riportare, a seguito pena di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contrattonullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).
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Samples: Framework Agreement
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare)
3) L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso. L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso. Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
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Samples: Construction Contract
Subappalti e subcontratti. (qualora l’aggiudicatario abbia indicatoAlle commesse date dall’Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in sede data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983, nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs n. 159/2011. Sono assolutamente vietati, sotto pena di offertaimmediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 30% della categoria prevalente calcolata con riferimento al prezzo del contratto. Sono interamente subappaltabili le prestazioni categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo indicate nell'art. 17. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione di tutti i lavori da subappaltare)
3) L’Appaltatore si obbliga oggetto dell’appalto stesso. Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a presentaresuo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, unitamente all’istanza di procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di esclusione risarcimento o di cui all’artproroghe. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamentodell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo 2% dell’importo dei lavori affidati o di collegamento ai sensi dell’artimporto inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice;
4) L’Esecutore deve comunicare alla Società Assicuratrice che ha rilasciato la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice. L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare polizza CAR i lavori o servizi o parti di essi pertantosubappaltati e i subappaltatori, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let2 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso. L’Appaltatore eE dello Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per suo tramitequanto applicabile. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei per i lavori e periodicamentele opere affidate in subappalto, la documentazione gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di avvenuta denuncia agli enti previdenzialiautorizzazione dovrà essere distintamente indicato l’importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezzada corrispondere senza alcun ribasso. Per l’individuazione delle lavorazioni che rientrano nella nozione di subappalto si fa riferimento alla declaratoria delle categorie compresa nell’allegato A DPR 207/2010. L’Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e alla D.L., per tutti i sub-contratti subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appaltodell’appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraentesub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidatiaffidati ed anche copia del contratto medesimo. La In mancanza di tale comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del il sub-contrattocontraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell’art. 90 c. 9 del D.Lgs. 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all’osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal D.L., l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.. Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori. L’Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008. Prima dell’inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l’Esecutore dovrà trasmettere all’ufficio D.L. la seguente documentazione: − piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un’impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell’Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio; − dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento oppure del piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento. I lavori hanno inizio solo dopo l’esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008). Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 c. 3bis D.Lgs. 81/2008.
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