Direzione Sviluppo Economico e Sociale Servizio Edilizia
Direzione Sviluppo Economico e Sociale Servizio Edilizia
******
Oggetto : Commessa LAS.16.00008
Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento c/o Ist. Gastaldi xxx Xxxx Xxx 00, Xxxxxx
SCHEMA DI CONTRATTO
IL PROGETTISTA
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
INDICE
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 - Documenti contrattuali 3
Art. 3 - Ammontare del contratto 4
Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 4
Art. 5 - Modifica del contratto 5
Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori 5
Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore 5
Art. 8 - Subappalti e subcontratti 6
Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 8
Art. 10 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione 9
Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura 11
Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative 11
Art. 13 - Contabilità e pagamenti 13
Art. 14 - Tracciabilità dei pagamenti 17
Art. 15 - Penali 19
Art. 16 - Modalità e termini di collaudo 20
Art. 17 - Risoluzione del contratto 21
Art. 18 - Recesso 22
Art. 19 - Controversie 22
Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali 23
Art. 21 - Trattamento dei dati personali 23
Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 24
Art. 23 - Elezione del domicilio 24
Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 24
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto. L’Amministrazione affida in appalto all’operatore economico
…………………………………………….…., che avendo sottoscritto il verbale di permanenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, accetta senza riserva alcuna, di effettuare l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di:
Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento presso l’Ist. Gastaldi di Xxx Xxxx Xxx 00, Xxxxxx.
L’Appaltatore s’impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorio, dal Capitolato speciale d’appalto che si allega (ALLEGATO A) e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell’Amministrazione:
• i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
• il cronoprogramma;
• gli elaborati grafici progettuali, composti da :
- TAV.01 planimetria zone di intervento piano terra
- TAV.02 planimetria zone di intervento piano 1°
- TAV.03 planimetria zone di intervento piano 3°
- TAV.04 planimetria zone di intervento piano 5°
- TAV.05 planimetria zone di intervento piano 6°
- TAV.06 planimetria zone di intervento piano 7°
- TAV.07 planimetria zone di intervento piano 8°
Art. 3 - Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammonta a Euro …………………… (in cifre) (diconsi Euro ), di cui :
a) Euro per l’esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
b) Euro 28.209,80 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza;
Il corrispettivo di cui al punto a) si intende al netto del ribasso d’asta del %.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto. Il contratto è stipulato “a corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 let. let. ddddd) e art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.
Art. 4 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Art. 5 - Modifica del contratto
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto.
Art. 6 - Termini di esecuzione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 200 (centosettanta) naturali consecutivi, così suddivisi:
• Fase 1: 100 gg naturali consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di
consegna dei lavori, stimata presuntivamente intorno al 23/05/2018 e pertanto con termine di ultimazione al 31/08/2018, come da cronoprogramma delle lavorazioni;
• Fase 2: 100 gg naturali consecutivi decorrenti dalla data del primo verbale di
consegna dei lavori, stimata presuntivamente intorno al 23/05/2019 e pertanto con termine di ultimazione al 31/08/2019, come da cronoprogramma delle
Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all’Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all’esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.
Art. 7 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
La direzione del cantiere è assunta da ………………….………………., abilitato/i secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d’appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.
Art. 8 - Subappalti e subcontratti
(qualora l’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, le prestazioni o lavori da subappaltare)
Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.
In particolare si dà atto che l’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:
• ............................................................................................., (eventuale nel
caso di presentazione obbligatoria della terna di subappaltatori comma 6 primo periodo art. 105 codice) indicando, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, la seguente terna di subappaltatori:
1) ………………………………….
2) ………………………………….
3) ………………………………….
• .............................................................................................
• .............................................................................................
L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la seguente documentazione:
1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’Impresa subappaltatrice, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l’altro:
a) il prezzo praticato dall’impresa subappaltatrice, che non dovrà superare il limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
b) l’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione;
d) l’impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
3) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con l’impresa subappaltatrice;
4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell’impresa subappaltatrice.
L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.
(ovvero, in alternativa ai precedenti commi, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l’intenzione di subappaltare
lavori o servizi o parti di essi pertanto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 let. c) del D.Lgs. 50/2016, il subappalto non è ammesso.
Per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.
Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.
Art. 10 - Obblighi di comunicazione all’Amministrazione L’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, al di fuori dei casi previsti dall’art. 105 comma 6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, i dati degli
operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: trasporto di materiali a discarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti; guardiania dei cantieri.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di imprese
In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, richiamando quanto dichiarato in sede di gara dai singoli soggetti del raggruppamento e confermando che non sono intervenute modifiche dal momento in cui le dichiarazioni sono state rilasciate, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti
In ottemperanza al disposto di cui all’art.53 comma 16ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.”
dell’Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.”
Art. 11 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura
L’Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L’omissione di tale adempimento consente all’Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.
Art. 12 - Garanzie - Polizze assicurative
solo nel caso di lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione del contratto - sostituire il punto 1 del comma successivo con il seguente L’Appaltatore ha stipulato la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le caratteristiche indicate nello schema di contratto.
L’Appaltatore durante l’esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:
1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs 50/2016, con le seguenti
caratteristiche
- Committente: Città Metropolitana di Genova;
- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell’affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori
vi sia l’uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa;
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell’impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall’impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:
Opere: Importo contrattuale (iva compresa)
Opere preesistenti: | Euro | 1.000.000,00 | (iva compresa) |
Demolizioni:(importo minimo) | Euro | 232.087,87 | (iva compresa) |
Responsabilità Civile: | Euro | 1.500.000,00 |
2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione concessa dall’Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
Art. 13 - Contabilità e pagamenti
La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all’Appaltatore l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
L’Amministrazione corrisponde all’Appaltatore un pagamento in acconto al termine dei lavori relativi alla Fase 1, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui
all’art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016, di importo corrispondente alle lavorazioni eseguite.
Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
L’ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall’ammontare della somma, fermo restando che l’importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.
Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d’avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell’appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello stesso.
Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.
Qualora l’Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell’emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.
Per tutte le situazioni sopra indicate l’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell’Amministrazione per l’effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.
Nei casi previsti dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell’emissione degli stati d’avanzamento e nei limiti dell’importo autorizzato, l’Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell’amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.
Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:
a) verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori: A tal fine
l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, per ciascun stato d’avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l’Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.
Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:
- all’ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell’edificio dopo la bonifica;
- alla prestazione delle garanzie di cui all’art. 12 del presente contratto
Il pagamento dell’ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.
L’Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l’ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio.
Le fatture potranno essere emesse successivamente all’emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l’oggetto, il CIG, il CUP, l’importo e l’impegno giuridico di spesa.
Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città
Metropolitana di Genova.
La fattura dovrà, altresì, riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come
modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.
Nel caso di contratti di subappalti o d’opera aventi natura riconducile al settore edile si applica il meccanismo del reverse charge” ai sensi dell’art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta (IVA), con l’annotazione “inversione contabile” e l’indicazione della norma che ne prevede l’applicazione, mentre l’appaltatore deve integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
Art. 14 - Tracciabilità dei pagamenti
I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando
che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.
Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.
In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.
Art. 15 - Penali
L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:
1) penale pari all’ 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto, corrispondente a Euro ......…...... per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;
f) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, ecc.
3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto
a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.
La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.
Art. 16 - Modalità e termini di collaudo
Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell’Amministrazione.
Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all’art. 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
Nel caso di consegna anticipata delle opere
L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del
D.P.R. n. 207/2010.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione ha l’obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
1) condizioni di cui all’art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
4) gravi e ripetute violazioni delle obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori;
5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto;
6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all’impresa, o che comporti l’applicazione di penali complessivamente
superiori al 10% dell’importo contrattuale netto, fermo restando il pagamento delle penali;
9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;
10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
11) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d’appalto;
La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.
L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 18 - Recesso
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Art. 19 - Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Ovvero In alternativa
Eventuali controversie fra l’Amministrazione e l’Appaltatore sono deferite ad apposito collegio arbitrale costituito ai sensi dell’articolo 209 del D.Lgs. 50/2016.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova.
Art. 20 - Discordanze negli atti contrattuali
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.
Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l’Appaltatore rispetterà nell’ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d’appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.
Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione, a sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 22 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art.
217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Art. 23 - Elezione del domicilio
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l’Appaltatore elegge domicilio nel comune di Via
ovvero (Se la ditta non ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione
appaltante)
•
presso l’Ufficio della Direzione Lavori
•
presso gli uffici dell'Amministrazione
•
presso lo studio di un professionista (o società legalmente riconosciuta) nel
comune dove ha sede la Direzione Lavori.
…………………..………. , presso la sede dell’Impresa. (Se la ditta ha “sede” nel Comune “sede” della Stazione appaltante)
Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all’Amministrazione.
Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’imposta di bollo relativa all’originale del contratto sarà assolta, a cura della Città Metropolitana di Genova, mediante versamento con modello F24, ai sensi del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).
Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d’uso, a norma dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131.
Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.