Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito. Gli operatori risultati aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In conformità a quanto stabilito dal sopracitato articolo, il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di gara la relativa dichiarazione (compilando la sezione “D“ del DGUE) in cui siano specificate puntualmente le prestazioni e le relative quote che si intendano subappaltare. In tal senso, l’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. Si evidenzia, inoltre, che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’Azienda contraente direttamente a favore dello stesso, nei casi previsti dall’art.105, comma 13. Il credito potrà essere ceduto nei casi ed alle condizioni di cui all’art.106, comma 13 del Codice. Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci ed opponibili qualora l’Azienda stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
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Samples: trasparenza.maggioreosp.novara.it
Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito. Gli operatori risultati aggiudicatari sono tenuti La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. In conformità a quanto stabilito dal sopracitato articolo, il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di gara la relativa dichiarazione (compilando la l’apposita sezione “D“ del DGUED.G.U.E.) in cui siano specificate puntualmente le prestazioni e le relative quote che si intendano subappaltare. Nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, il concorrente dovrà indicare una terna di subappaltatori ed allegare la documentazione atta a dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori individuati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In tal senso, l’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si evidenziaevidenzia che non sarà possibile effettuare subappalto di alcun genere ad imprese partecipanti, inoltrein qualsiasi forma, che alla medesima procedura di gara. Si evidenzia inoltre che, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’Azienda contraente direttamente a favore dello stesso, nei casi previsti dall’art.105, comma 13. Il credito contratto potrà essere ceduto nei casi ed alle condizioni di cui all’art.106all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci ed opponibili qualora l’Azienda stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Speciale D’appalto
Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito. Gli operatori risultati aggiudicatari sono tenuti La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. In conformità a quanto stabilito dal sopracitato articolo, il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di gara la relativa dichiarazione (compilando la l’apposita sezione “D“ del DGUED.G.U.E.) in cui siano specificate puntualmente le prestazioni e le relative quote che si intendano subappaltare. Nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, il concorrente dovrà indicare una terna di subappaltatori ed allegare la documentazione atta a dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori individuati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In tal senso, l’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si evidenziaevidenzia che non sarà possibile effettuare subappalto di alcun genere ad imprese partecipanti, inoltrein qualsiasi forma, che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’Azienda contraente direttamente a favore dello stesso, nei casi previsti dall’art.105, comma 13alla medesima procedura di gara. Il credito contratto potrà essere ceduto nei casi ed alle condizioni di cui all’art.106all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci ed opponibili qualora l’Azienda stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Alle eventuali cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 Febbraio 1991 n. 52 e perché siano efficaci e disponibili devono seguire la disciplina di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: www.aslvc.piemonte.it
Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito. Gli operatori risultati aggiudicatari sono tenuti La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del CodiceCodice e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. In conformità a quanto stabilito dal sopracitato articolo, il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di gara la relativa dichiarazione (compilando la l’apposita sezione “D“ del DGUED.G.U.E.) in cui siano specificate puntualmente le prestazioni e le relative quote che si intendano subappaltare. Nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice e s.m.i., il concorrente dovrà indicare una terna di subappaltatori ed allegare la documentazione atta a dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori individuati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e s.m.i.. In tal senso, l’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. In tal senso, l’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. Ai sensi dell’art. 105 del Codice e s.m.i. è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si evidenziaevidenzia che non sarà possibile effettuare subappalto di alcun genere ad imprese partecipanti, inoltrein qualsiasi forma, che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’Azienda contraente direttamente a favore dello stesso, nei casi previsti dall’art.105, comma 13alla medesima procedura di gara. Il credito contratto potrà essere ceduto nei casi ed alle condizioni di cui all’art.106all’art. 106, comma 13 del CodiceCodice e s.m.i.i. Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci ed opponibili qualora l’Azienda stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Alle eventuali cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 Febbraio 1991 n. 52 e perché siano efficaci e disponibili devono seguire la disciplina di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
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Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito. Gli operatori risultati aggiudicatari sono tenuti La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. In conformità a quanto stabilito dal sopracitato articolo, il concorrente che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di gara la relativa dichiarazione (compilando la sezione “D“ del DGUEmediante compilazione dell’apposito spazio sul D.G.U.E.) in cui siano specificate puntualmente le prestazioni e le relative quote che si intendano subappaltare. Nei casi di cui all’art. 105, comma 6 del Codice, il concorrente dovrà indicare una terna di subappaltatori ed allegare la documentazione atta a dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori individuati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In tal senso, l’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammesso il subappalto in misura non superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto. Si evidenziaevidenzia che non sarà possibile effettuare subappalto di alcun genere ad imprese partecipanti, inoltrein qualsiasi forma, che alla medesima procedura di gara. Si evidenzia inoltre che, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’Azienda contraente direttamente a favore dello stesso, nei casi previsti dall’art.105, comma 13. Il credito contratto potrà essere ceduto nei casi ed alle condizioni di cui all’art.106all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci ed opponibili qualora l’Azienda stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
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Subappalto, cessione di contratto e cessione del credito. Gli operatori risultati aggiudicatari sono tenuti La Ditta aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In conformità a quanto stabilito dal sopracitato articolo, il concorrente Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che intenda affidare a terzi in subappalto alcune prestazioni dovrà produrre in sede di gara la relativa dichiarazione (compilando la sezione “D“ del DGUE) in cui siano specificate puntualmente le prestazioni rimane unico e le relative quote che si intendano subappaltaresolo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. In tal senso, l’appaltatore L’appaltatore che intenda affidare parte dell’esecuzione contrattuale in subappalto dovrà depositare il relativo contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. Si evidenzia, inoltre, che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall’Azienda contraente direttamente a favore dello stesso, nei casi previsti dall’art.105, comma 13. Il credito contratto potrà essere ceduto nei casi ed alle condizioni di cui all’art.106all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci ed opponibili qualora l’Azienda stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Alle eventuali cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla L. 21 Febbraio 1991 n. 52 e perché siano efficaci e disponibili devono seguire la disciplina di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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