SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. Il subappalto è ammesso previa autorizzazione del Committente. L’Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che il Committente avrà autorizzato il subappalto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni o l'Importo dello stesso sia incrementato e/o ne siano variati altri elementi. Fermo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), la richiesta di autorizzazione al subappalto o la comunicazione di eventuale altro tipo di subaffidamento diverso da subappalto, dev‘essere presentata accedendo al portale fornitori del Gruppo A2A (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.x0x.xx/Xxxxx.xxxx) seguendo le istruzioni riportate nel manuale e le indicazioni dei tutorial audio/video disponibili on line. L’Appaltatore è solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti a quest’ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente. Qualora il Committente, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, all’annullamento o alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, il Committente diffiderà l’Appaltatore di far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 3 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire il Subappaltatore relativamente al quale risulti la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente. A seguito dell’annullamento o della revoca dell'autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal Committente. Nei contratti con i Subappaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto, relative alle attività oggetto del subappalto medesimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte della prestazione oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane unico responsabile dell’esecuzione a regola d’arte del Contratto, nonché dell’eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell‘esecuzione stessa. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’unità del Committente che gestisce il Contratto, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'Importo del Contratto e le Attività affidate. Per tutti i contratti soggetti al Codice dei Contratti Pubblici restano salve le disposizioni previste in materia di subappalto dal Codice stesso e dalla normativa di attuazione. CG-19 LICENZE E PERMESSI PER IMPORTAZIONE DI MATERIA Sarà responsabilità e compito dell'Appaltatore ottenere tutte le licenze e permessi ed altre autorizzazioni necessarie per le eventuali importazioni di materiale, apparecchiature e macchinari, per le installazioni permanenti o provvisorie, nonché per gli eventuali permessi di ingresso e permanenza in Italia di personale straniero addetto alle attività svolte in Italia. CG-20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI L’Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti o dai propri subappaltatori o dai loro dipendenti, comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere. L'Appaltatore solleverà il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto o derivante da Sua inadempienza dei disposti del Contratto stesso; pertanto l'Appaltatore è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Committente, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino. CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE L’Appaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose. L’Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose. In ogni caso, fermo quanto previsto all’articolo CG-24 ASSICURAZIONI in tema di assicurazioni, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l’Appaltatore, a carico del quale ricadono, altresì, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il corso delle Attività Oggetto del Contratto e fino all’accettazione provvisoria dell’ultima milestone, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi d’opera utilizzati, ciò anche in deroga all’art. 1673, comma 2 del Codice Civile. L’Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi danno, onere o passività di sorta ed in ogni caso chiedendo l’immediata estromissione del Committente da tali giudizi. CG-22 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE Con riferimento a quanto detto al precedente articolo CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL’APPALTATORE, l'Appaltatore manleverà e terrà integralmente indenne in ogni tempo il Committente da qualsiasi azione, pretesa, rivendicazione da parte di titolari di brevetti, licenze, disegni o modelli depositati, marchi di fabbrica o altro diritto tutelato, concernente le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti di fabbricazione e/o di costruzione ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto.
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SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. Il subappalto Subappalto è ammesso previa autorizzazione alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto e cioè entro i limiti massimi stabiliti nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero del Committente49 % del valore totale del contratto in relazione ai contratti che non sono regolati dalla normativa sugli appalti pubblici. L’Appaltatore in relazione alle attività o parti di attività che in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare, potrà procedere con l'affidamento in subappaltoSubappalto, solo dopo che il Committente ENEL avrà autorizzato il subappaltoverificato la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, richiesti per l’esecuzione del Contratto, i parametri sulla sicurezza ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni o l'Importo e l'importo dello stesso sia incrementato e/o ne nonché siano variati altri elementii requisiti. Fermo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), A tal fine l’Appaltatore dovrà avanzare la richiesta di volersi avvalere del Subappalto, in tempo utile e tenendo conto dei tempi di rilascio della suddetta autorizzazione, inviando ad ENEL apposita comunicazione scritta contenente: • l'indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al subappalto Subappalto e il relativo importo; • l'indicazione del soggetto subappaltatore scelto tra coloro che sono stati indicati in fase di offerta e che non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto in qualsiasi forma (sia in forma singola che associata) • data presunta di inizio e fine del Subappalto. E’ fatto divieto all’Appaltatore di dare in Subappalto o la comunicazione di eventuale altro tipo concedere in cottimo l'esecuzione di subaffidamento diverso da subappalto, dev‘essere presentata accedendo al portale fornitori del Gruppo A2A (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.x0x.xx/Xxxxx.xxxx) seguendo le istruzioni riportate nel manuale e le indicazioni dei tutorial audio/video disponibili on line. L’Appaltatore è solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti a quest’ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente. Qualora il Committente, nel corso dell’esecuzione qualsiasi parte delle attività oggetto di subappaltocomprese nell'Appalto, accerti la se non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, all’annullamento o alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, il Committente diffiderà l’Appaltatore di far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 3 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire il Subappaltatore relativamente al quale risulti la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente. A seguito dell’annullamento o della revoca dell'autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo sia stato espressamente autorizzato per il Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal Committente. Nei contratti con i Subappaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto, relative alle attività oggetto del subappalto medesimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte della prestazione oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane unico responsabile dell’esecuzione a regola d’arte del Contratto, nonché dell’eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell‘esecuzione stessa. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’unità del Committente iscritto dall’unità ENEL che gestisce il Contratto. Inoltre, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'Importo del Contratto e le Attività affidate. Per tutti i contratti soggetti al Codice dei Contratti Pubblici restano salve le disposizioni previste in materia di subappalto dal Codice stesso e dalla normativa di attuazione. CG-19 LICENZE E PERMESSI PER IMPORTAZIONE DI MATERIA Sarà responsabilità e compito dell'Appaltatore ottenere tutte le licenze e permessi ed altre autorizzazioni necessarie per le eventuali importazioni di materiale, apparecchiature e macchinari, per le installazioni permanenti o provvisorie, nonché per gli eventuali permessi di ingresso e permanenza in Italia di personale straniero addetto alle attività svolte in Italia. CG-20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI L’Appaltatore assume a suo esclusivo carico l’Appaltatore dovrà allegare la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti o dai propri subappaltatori o dai loro dipendenti, comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere. L'Appaltatore solleverà il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto o derivante da Sua inadempienza dei disposti del Contratto stesso; pertanto l'Appaltatore è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Committente, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino. CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE L’Appaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose. L’Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose. In ogni caso, fermo quanto previsto all’articolo CG-24 ASSICURAZIONI in tema di assicurazioni, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l’Appaltatore, a carico del quale ricadono, altresì, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il corso delle Attività Oggetto del Contratto e fino all’accettazione provvisoria dell’ultima milestone, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi d’opera utilizzati, ciò anche in deroga all’art. 1673, comma 2 del Codice Civile. L’Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti documentazione di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi danno, onere o passività di sorta ed in ogni caso chiedendo l’immediata estromissione del Committente da tali giudizi. CG-22 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE Con riferimento a quanto detto al precedente articolo CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL’APPALTATORE, l'Appaltatore manleverà e terrà integralmente indenne in ogni tempo il Committente da qualsiasi azione, pretesa, rivendicazione da parte di titolari di brevetti, licenze, disegni o modelli depositati, marchi di fabbrica o altro diritto tutelato, concernente le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti di fabbricazione e/punto A) o di costruzione ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto.cui al punto B) a seconda che il Contratto sia regolato o meno dalla normativa sugli appalti pubblici:
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SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. Il subappalto L’Affidatario che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio è ammesso previa autorizzazione tenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del Committente. L’Appaltatore potrà procedere con l'affidamento Codice; in particolare, esso deve: • depositare il contratto di subappalto, solo dopo in copia autentica, presso l’AdG almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che il Committente avrà autorizzato economici; • trasmettere la documentazione, ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice, relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti dal disciplinare di gara, nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’AdG non autorizzerà il subappalto. È altresì fatto obbligo In caso di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del incompletezza dei documenti presentati, l’AdG procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto subisca variazioni o l'Importo dello stesso sia incrementato e/o ne siano variati altri elementinon verrà autorizzato. Fermo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione al subappalto o la comunicazione di eventuale altro tipo di subaffidamento diverso da subappalto, dev‘essere presentata accedendo al portale fornitori del Gruppo A2A (xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.x0x.xx/Xxxxx.xxxx) seguendo le istruzioni riportate nel manuale e le indicazioni dei tutorial audio/video disponibili on line. L’Appaltatore è solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti a quest’ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente. Qualora il Committente, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, all’annullamento o alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, il Committente diffiderà l’Appaltatore di far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 3 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire il Subappaltatore relativamente al quale risulti la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente. A seguito dell’annullamento o L’esecuzione della revoca dell'autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dal Committente. Nei contratti con i Subappaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto, relative alle attività oggetto del subappalto medesimo. L'esecuzione delle prestazioni affidate fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte L’AdG segnalerà, ai sensi della prestazione oggetto del Contratto normativa vigente, all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione. Il subappalto non esclude né limita gli comporta alcuna modificazione agli obblighi e gli agli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane unico responsabile dell’esecuzione a regola d’arte del Contratto, nonché dell’eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell‘esecuzione stessa. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’unità del Committente che gestisce il Contratto, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appaltodell’Affidatario, il nome quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’AdG, della perfetta esecuzione del sub- contraentecontratto anche per la parte subappaltata. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, l'Importo nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Contratto e le Attività affidateCodice. Per tutti i contratti soggetti al Codice dei Contratti Pubblici restano salve le disposizioni previste in materia L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto dal Codice stesso e dalla normativa qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’AdG inadempimenti, da parte del subappaltatore, di attuazionerilevanza tale da giustificare la risoluzione. CG-19 LICENZE E PERMESSI PER IMPORTAZIONE DI MATERIA Sarà responsabilità e compito dell'Appaltatore ottenere tutte le licenze e permessi ed altre autorizzazioni necessarie per le eventuali importazioni di materialeIn tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’AdG, apparecchiature e macchinari, per le installazioni permanenti o provvisorie, nonché per gli eventuali permessi di ingresso e permanenza in Italia di personale straniero addetto alle attività svolte in Italia. CG-20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI L’Appaltatore assume a suo esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri dipendenti o dai propri subappaltatori o dai loro dipendenti, comunque causati o subiti, sollevando interamente e rendendo indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché da ogni onere. L'Appaltatore solleverà il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione delle Attività Oggetto del Contratto o derivante da Sua inadempienza né al differimento dei disposti del Contratto stesso; pertanto l'Appaltatore è tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Committente, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino. CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE L’Appaltatore nella fase termini di esecuzione del Contratto deve porre in atto contratto L’AdG nel caso di sua iniziativa ogni provvedimento subappalto provvederà a corrispondere l’importo del servizio o della singola prestazione all’Affidatario anche se il servizio o la prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici, salvo le ipotesi di cui al comma 13, dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici. A questo fine l’Affidatario dovrà trasmettere all’AdG entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’AdG sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Affidatario. Inoltre l’AdG provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Affidatario previa esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all’effettuazione ed usare ogni diligenza al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per evitare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi genere a persone e cose. L’Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera utilizzati non possano subire o a loro volta arrecare danni da e/o a personale dipendente che dovessero derivare all’AdG o a terzi o per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Affidatario si obbliga a cosetrasmettere all’AdG, oltre alle informazioni di cui all’art. In ogni caso105, fermo quanto previsto all’articolo CG-24 ASSICURAZIONI in tema di assicurazionicomma 2, al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l’Appaltatorequinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a carico del pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ricadonoil subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’AdG, altresìsi riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, tutti i dannirichiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsie, durante il corso delle Attività Oggetto del Contratto e fino all’accettazione provvisoria dell’ultima milestonedi adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai propri macchinari, attrezzature sensi di legge e mezzi d’opera utilizzati, ciò anche in deroga all’artdi contratto. 1673, comma 2 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizione dell’art. 105 del Codice Civile. L’Appaltatore è tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti di cui al presente articolo, al fine di lasciare integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi danno, onere o passività di sorta ed in ogni caso chiedendo l’immediata estromissione del Committente da tali giudizi. CG-22 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE Con riferimento a quanto detto al precedente articolo CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL’APPALTATORE, l'Appaltatore manleverà e terrà integralmente indenne in ogni tempo il Committente da qualsiasi azione, pretesa, rivendicazione da parte di titolari di brevetti, licenze, disegni o modelli depositati, marchi di fabbrica o altro diritto tutelato, concernente le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti di fabbricazione e/o di costruzione ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione delle Attività Oggetto del ContrattoCodice.
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