SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1 Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione applicabile e/o di quanto stabilito nel Contratto, previa verifica da parte di ENEL. Per gli appalti cui si applica la normativa in materia di appalti pubblici, Sarà cura dell’Appaltatore avanzare la richiesta di volersi avvalere del subappalto fornendo di ciascun subappaltatore: 1. La dichiarazione di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto; 2. Evidenza del possesso della prescritta qualificazione; 3. Apposita autocertificazione (es c.d. DGUE), attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici; 4. DURC; 5. Autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti; 6. Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate; 7. Ogni altra doucmentazione richiesta in lettera d’ordine.
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SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1 9.2.1. Il subappalto Subappalto è ammesso nei alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto e cioè entro i limiti previsti massimi stabiliti nel D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero del 49 % del valore totale del contratto in relazione ai contratti che non sono regolati dalla legislazione applicabile e/normativa sugli appalti pubblici. L’Appaltatore in relazione alle attività o parti di quanto stabilito nel attività che in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare, potrà procedere con l'affidamento in Subappalto, solo dopo che ENEL avrà verificato la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, richiesti per l’esecuzione del Contratto, previa verifica da parte i parametri sulla sicurezza ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione. È altresì fatto obbligo di ENELacquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
9.2.2. Per gli appalti cui si applica la normativa in materia di appalti pubblici, Sarà cura dell’Appaltatore A tal fine l’Appaltatore dovrà avanzare la richiesta di volersi avvalere del subappalto fornendo Subappalto, in tempo utile e tenendo conto dei tempi di ciascun subappaltatorerilascio della suddetta autorizzazione, inviando ad ENEL apposita comunicazione scritta contenente: l'indicazione dettagliata delle attività per le quali si chiede autorizzazione al Subappalto e il relativo importo; l'indicazione del soggetto subappaltatore scelto tra coloro che sono stati indicati in fase di offerta e che non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto in qualsiasi forma (sia in forma singola che associata) data presunta di inizio e fine del Subappalto.
9.2.3. E’ fatto divieto all’Appaltatore di dare in Subappalto o di concedere in cottimo l'esecuzione di qualsiasi parte delle attività comprese nell'Appalto, se non sia stato espressamente autorizzato per iscritto dall’unità ENEL che gestisce il Contratto.
9.2.4. Inoltre, l’Appaltatore dovrà allegare la documentazione di cui al punto A) o di cui al punto B) a seconda che il Contratto sia regolato o meno dalla normativa sugli appalti pubblici:
1A) in relazione ai contratti che sono regolati dalla normativa sugli appalti pubblici l’Appaltatore dovrà allegare: copia autenticata del contratto di Subappalto sottoscritto dalle parti; dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell’art. La 2359 Cod.Civ., con l’impresa subappaltatrice, nonché analoga dichiarazione effettuata da ciascuna impresa partecipante nel caso di R.T.I. o Consorzio. dichiarazione del Subappaltatore di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto;
2. Evidenza dell’appalto in qualsiasi forma (sia in forma singola che associata) dichiarazione sostitutiva del possesso della prescritta qualificazione;
3. Apposita autocertificazione Subappaltatore (es Es c.d. DGUE), ) attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;; dichiarazione/i rilasciata/e dalla/e impresa/e subappaltatrice/i qualora la/e stessa/e abbia/no forma societaria rientrante tra quelle previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187; il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del Subappaltatore per attività attinenti quelle oggetto del Subappalto; per i subappaltatori esteri si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia; autocertificazione del subappaltatore attestante la regolarità degli adempimenti di legge e di contratto in materia di rapporti di lavoro dei propri dipendenti specificando: Codice Impresa e Sede INAIL; Matricola Impresa e Sede INPS; Matricola Impresa, Sede e, eventualmente, Tipo Cassa Edile; Contratto Collettivo Nazionale applicato; Autocertificazione del subappaltatore attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza o tutela del lavoro nei confronti dei propri dipendenti; Dichiarazione sostitutiva rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate. Evidenza della corretta registrazione nel sistema di anagrafica Unica Enel o della qualificazione se richiesto nel Contratto
4. B) in relazione ai contratti che non sono regolati dalla normativa sui contratti pubblici, l’Appaltatore dovrà allegare: Evidenza della corretta registrazione nel sistema di anagrafica Unica Enel o della qualificazione se richiesto nel Contratto autocertificazione , del Subappaltatore attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente, DURC;
5. , Autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
6. , Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate;
7. , Ogni altra doucmentazione doucumentazione richiesta nel Contratto
9.2.5. In ogni casoill Contratto di subappalto dovrà essere depositato, in lettera d’ordinecopia autentica, presso l'Unità ENEL che gestisce il contratto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.
9.2.6. L’Appaltatore deve praticare, per le attività affidate in Subappalto, gli stessi prezzi di Contratto con un ribasso non superiore al 20% (venti percento), ad eccezione dei relativi oneri della sicurezza che devono essere corrisposti senza alcun ribasso.
9.2.7. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 7 “FATTURAZIONE E PAGAMENTI”, punto 7.1.11., l’Appaltatore autorizzato ad affidare attività in Subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo delle attività da quest'ultimo eseguite, provvedendo a trasmettere all'Unità ENEL che gestisce il contratto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
9.2.8. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione delle fatture e della documentazione di cui sopra entro il predetto termine, ENEL sospenderà il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere da ENEL indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro.
9.2.9. L’Appaltatore è solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti a quest’ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente.
9.2.10. Qualora ENEL, nel corso dell’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, accerti la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore, di una o più delle condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potrà procedere, a seconda dei casi, alla revoca dell’autorizzazione oppure alla sospensione delle relative attività fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale ultimo caso, ENEL diffiderà l’Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire il subappaltatore relativamente al quale apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
9.2.11. A seguito della revoca dell'autorizzazione, l’Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per ENEL e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti da ENEL.
9.2.12. Nei contratti con i subappaltatori e gli Appaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel Contratto di Appalto inclusa la specifica indicazione dei costi della sicurezza, che vanno corrisposti integralmente e non devono essere soggetti a ribasso.
9.2.13. L’inadempimento dei previsti suddetti obblighi – anche imputabile al subappaltatore – costituirà causa di risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. cv..
9.2.14. L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
9.2.15. L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte della prestazione oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane responsabile nei confronti di ENEL dell’esecuzione, nonché dell’eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell‘esecuzione stessa.
9.2.16. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’Unità ENEL che gestisce il Contratto, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del Contratto, le attività affidate.
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SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1 1. L’Affidatario affida in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è ammesso autorizzato dal Committente, nei limiti termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
5. In particolare l’Affidatario si impegna a: − depositare il contratto di xxxxxxxxxx, in copia autentica, presso il Committente almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; − trasmettere la documentazione, ovvero l’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti dal disciplinare di gara, nonché gli altri requisiti previsti dalla legislazione applicabile e/normativa vigente.
6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Committente dell’esecuzione del contratto. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati all’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 dell’art. 105 del Codice.
8. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l’Affidatario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di quanto stabilito nel aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente potrà risolvere il Contratto, previa verifica da parte fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Con riferimento ai contratti di ENELsubfornitura, l’Affidatario si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. Per gli appalti cui si applica la normativa in materia di appalti pubblici105, Sarà cura dell’Appaltatore avanzare la richiesta di volersi avvalere comma 2, quinto periodo, del subappalto fornendo di ciascun subappaltatore:
1D.lgs. La 50/2016, anche apposita dichiarazione di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto;
2. Evidenza resa ai sensi del possesso della prescritta qualificazione;
3. Apposita autocertificazione (es c.d. DGUE)D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di esclusione nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente in materia legge 136/2010. Resta inteso che il Committente si riserva di appalti pubblici;
4. DURC;
5. Autocertificazione attestante procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la regolarità degli adempimenti in materia produzione dei subcontratti stipulati, e, di igiene adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
6. Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate;
7. Ogni altra doucmentazione richiesta in lettera d’ordinecontratto.
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SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1 1. L’Affidatario affida in subappalto, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è ammesso autorizzato dal Committente, nei limiti termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
5. In particolare l’Affidatario si impegna a: depositare il contratto di subappalto, in copia autentica, presso il Committente almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; trasmettere la documentazione, ovvero l’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti dal disciplinare di gara, nonché gli altri requisiti previsti dalla legislazione applicabile e/normativa vigente.
6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Committente non autorizzerà il subappalto.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Committente dell’esecuzione del contratto. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati all’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 dell’art. 105 del Codice.
8. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l’Affidatario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di quanto stabilito nel aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente potrà risolvere il Contratto, previa verifica da parte fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Con riferimento ai contratti di ENELsubfornitura, l’Affidatario si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all’art. Per gli appalti cui si applica la normativa in materia di appalti pubblici105, Sarà cura dell’Appaltatore avanzare la richiesta di volersi avvalere comma 2, quinto periodo, del subappalto fornendo di ciascun subappaltatore:
1D.lgs. La 50/2016, anche apposita dichiarazione di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto;
2. Evidenza resa ai sensi del possesso della prescritta qualificazione;
3. Apposita autocertificazione (es c.d. DGUE)D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di esclusione nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente in materia legge 136/2010. Resta inteso che il Committente si riserva di appalti pubblici;
4. DURC;
5. Autocertificazione attestante procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la regolarità degli adempimenti in materia produzione dei subcontratti stipulati, e, di igiene adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
6. Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate;
7. Ogni altra doucmentazione richiesta in lettera d’ordinecontratto.
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SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1 L’Appaltatore, (conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta), può affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale di ogni lotto, l’esecuzione della fornitura. L’Ersu non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, co.13, del d.lgs.50/2016. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ersu o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso l’Ersu il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione applicabile e/sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di quanto stabilito collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel Contrattocaso di raggruppamento temporaneo, previa verifica società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ENEL. Per gli appalti cui si applica qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; - la normativa dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in materia di appalti pubblici, Sarà cura dell’Appaltatore avanzare la richiesta di volersi avvalere del subappalto fornendo di ciascun subappaltatore:
1. La dichiarazione di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto;
2. Evidenza del possesso della prescritta qualificazione;
3. Apposita autocertificazione (es c.d. DGUE), attestante l'insussistenza delle cause capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui alla normativa vigente all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Ersu non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Ersu procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in materia di appalti pubblici;
4cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Ersu, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. DURC;
5L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Ersu le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto. Autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e di sicurezza del lavoro agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Ersu, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ersu da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Ersu inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’’Ente. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Ersu, né al differimento dei propri dipendenti;
6termini di esecuzione del contratto. Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’artdell’articolo 105 co. 14 del D.Lgs. 47 del DPR 445/2000 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, appalto. L’esecuzione delle attività subappaltatesubappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ersu può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di aver svolto attività formative in materia esclusione di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate;
7all’art. Ogni altra doucmentazione richiesta in lettera d’ordine105 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1 L’Appaltatore (conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta) può affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione dei servizi. L’Ersu non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, co.13, del d.lgs.50/2016. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ersu o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso l’Ersu il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione applicabile e/sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di quanto stabilito collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel Contrattocaso di raggruppamento temporaneo, previa verifica società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ENEL. Per gli appalti cui si applica qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; - la normativa dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in materia di appalti pubblici, Sarà cura dell’Appaltatore avanzare la richiesta di volersi avvalere del subappalto fornendo di ciascun subappaltatore:
1. La dichiarazione di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto;
2. Evidenza del possesso della prescritta qualificazione;
3. Apposita autocertificazione (es c.d. DGUE), attestante l'insussistenza delle cause capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui alla normativa vigente all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Ersu non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Ersu procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in materia di appalti pubblici;
4cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Ersu, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto dei servizi affidati. DURC;
5L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Ersu le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub contratto. Autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e di sicurezza del lavoro agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Ersu, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ersu da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Ersu inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’’Ente. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Ersu, né al differimento dei propri dipendenti;
6termini di esecuzione del contratto. Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’artdell’articolo 105 co. 14 del D.Lgs. 47 del DPR 445/2000 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, appalto. L’esecuzione delle attività subappaltatesubappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Ersu può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di aver svolto attività formative in materia esclusione di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate;
7all’art. Ogni altra doucmentazione richiesta in lettera d’ordine105 del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1 Il E’ vietato il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione applicabile e/totale o di quanto stabilito nel Contratto, previa verifica parziale se non precedentemente autorizzato da parte di ENEL. Per gli appalti cui si applica la normativa in materia di appalti pubblici, Sarà cura dell’Appaltatore avanzare la richiesta di volersi avvalere del subappalto fornendo di ciascun subappaltatore:
1. La dichiarazione di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto;
2. Evidenza del possesso della prescritta qualificazione;
3. Apposita autocertificazione (es c.d. DGUE), attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
4. DURC;
5. Autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
6. Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ER.GO ai sensi dell’art. 47 105 del DPR 445/2000 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. L’eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di possesso gara, con indicazione delle parti di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzionefornitura che si intendono subappaltare, in sicurezzanei limiti di legge. L’affidatario si impegna a depositare presso ER.GO, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto d del subappalto, ovvero la copia del contratto di impegnarsi subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a svolgere dette attività formative norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, ER.GO procederà a richiedere all’affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di ER.GO, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne ER.GO da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’affidatario deve applicare, per le proprie maestranze prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con particolare ribasso non superiore al 20%. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. ER.GO potrà corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, nelle ipotesi previste dalla normativa di riferimento. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, ER.GO potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs.n.50/2016, con riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente a tutti i sub–contratti stipulati dall’affidatario per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario medesimo di comunicare ad ER.GO il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Resta inteso che ER.GO, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore / subcontraente attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Laddove il suddetto documento unico di regolarità contributiva risulti negativo per due volte consecutive, si procederà alla decadenza dell’autorizzazione concessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate;
all’art. 105 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ER.GO, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 170, comma 7. Ogni altra doucmentazione richiesta , del D.P.R.n.207/2011, sospenderà i pagamenti in lettera d’ordinefavore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
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Samples: Service Agreement
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1 Il subappalto Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti previsti dalla legislazione applicabile e/o ed al ricorrere delle condizioni di quanto stabilito nel Contrattocui al punto 4.3 del Disciplinare di gara. Qualora l’Impresa intenda affidare ad altra ditta l’esecuzione di parte delle prestazioni, previa verifica da parte di ENEL. Per gli appalti cui si applica la normativa in materia di appalti pubblici, Sarà cura dell’Appaltatore avanzare la richiesta di volersi avvalere subappalto potrà essere autorizzata dal Ministero a condizione che:
a) l'affidatario del subappalto fornendo di ciascun subappaltatore:
1. La dichiarazione di non aver abbia partecipato alla presente procedura di affidamento dell’appaltoper l'affidamento dell'appalto;
2. Evidenza del possesso della prescritta qualificazione;
3. Apposita autocertificazione (es c.d. DGUE), attestante l'insussistenza delle cause b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui alla all'art. 80 del Codice. Intervenuta l’autorizzazione, il contratto di subappalto stipulato dovrà essere depositato presso la il Ministero prima dell’inizio delle prestazioni subappaltate. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L’appaltatore sostituirà altresì il subappaltatore che si sarà reso responsabile di reiterati inadempimenti retributivi, pena la decadenza dall’autorizzazione al subappalto precedentemente concessa. Prima dell’avvio delle attività subappaltate l’Impresa appaltatrice dovrà, altresì, trasmettere al Coordinatore per la sicurezza, con anticipo di almeno 15 giorni, il piano operativo di sicurezza redatto dall’Impresa subappaltatrice ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
4. DURC;
5. Autocertificazione attestante e comprendente la regolarità quota degli adempimenti in materia di igiene e oneri di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
6. Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore di competenza della stessa, attestando di averne verificato la congruenza ai sensi dell’art. 47 97 del DPR 445/2000 D.lgs. n. 81/2008. Eventuali interventi di possesso carattere specialistico da parte di adeguata forza lavoro imprese costruttrici o fornitrici di componenti di impianti, ovvero di centri di assistenza autorizzati, devono essere preventivamente autorizzati dalla dal Ministero. La presenza nel cantiere di personale non dipendente né dell’Impresa né di altre imprese autorizzate a entrare nel cantiere sarà considerato elemento indicativo di subappalto non autorizzato, con la specifica professionalità necessaria diritto del Ministero a recedere dal contratto ai sen-si dell’art. 21 della Legge n. 646/1982 e a esercitare le azioni necessarie per l’esecuzione, il risarcimento del danno. L’Impresa appaltatrice resta in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice ogni caso responsabile nei confronti del Ministero per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto o di altro sub-contratto, sollevando il Ministero medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate o comunque eseguite da altre imprese. I pagamenti relativi alle attività oggetto d subappaltosvolte dal subappaltatore o subfornitore saranno effettuati dall’impresa appaltatrice principale, ovvero che sarà obbligata a trasmettere al Ministero, entro 20 giorni dalla data di impegnarsi ciascun pagamento effettuato a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai medesimi subappaltatori o subfornitori, con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e delle coordinate del conto dedicato su cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate;
7stato effettuato il pagamento. Ogni altra doucmentazione richiesta Qualora l’impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate dal subappaltatore o dal subfornitore entro il predetto termine, il Ministero sospenderà il successivo pagamento in lettera d’ordinefavore dell’impresa appaltatrice.
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Samples: Contratto Di Servizio
SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI. 6.2.1 6.2.1. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione applicabile e/o di quanto stabilito nel Contratto, previa verifica da parte di ENEL. Per gli appalti cui si applica la normativa in materia di appalti pubblici, Sarà cura dell’Appaltatore avanzare la richiesta di volersi avvalere del subappalto fornendo di ciascun subappaltatore:
1. La dichiarazione di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto;
2. Evidenza del possesso della prescritta qualificazione;
3. Apposita autocertificazione (es c.d. DGUE), attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
4. DURC;
5. Autocertificazione attestante la regolarità degli adempimenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro nei confronti dei propri dipendenti;
6. Dichiarazione rilasciata dal subappaltatore ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 di possesso di adeguata forza lavoro con la specifica professionalità necessaria per l’esecuzione, in sicurezza, delle attività subappaltate, di aver svolto attività formative in materia di sicurezza per i rischi propri dell’impresa subappaltatrice per l’esecuzione delle attività oggetto d subappalto, ovvero di impegnarsi a svolgere dette attività formative per le proprie maestranze con particolare riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare ed agli eventuali rischi derivanti da interferenze prima dell’inizio delle attività subappaltate;
7. Ogni altra doucmentazione richiesta in lettera d’ordine.
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Samples: Contratti Di Appalto Di Fornitura, Di Servizi E Di Lavori