Supervisione efficace Clausole campione

Supervisione efficace. Cooperazione tra le autorità di supervisione
Supervisione efficace. 1. Le parti si dotano di una o più autorità di supervisione pubbliche che: a) esercitano funzioni e poteri di supervisione indipendente, tra cui verifica, indagine e intervento, se del caso su propria iniziativa; b) hanno il potere di ricevere e dar seguito ai reclami presentati da persone fisiche in merito alle misure di attuazione del presente accordo; e c) hanno il potere di segnalare le violazioni di legge connesse al presente accordo ai fini di un’azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi. 2. L’Unione europea provvede alla supervisione ai sensi del presente articolo tramite le sue autorità di protezione dei dati e quelle degli Stati membri. 3. Gli Stati Uniti provvedono alla supervisione ai sensi del presente articolo cumulativamente tramite più autorità, che possono includere, tra gli altri, gli ispettori generali (inspectors general), i responsabili della protezione della vita privata (chief privacy officers), gli uffici per la responsabilità governativa (government accountability offices), le autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (privacy and civil liberties oversight boards) e altre pertinenti autorità esecutive e legislative preposte alla verifica del rispetto della vita privata e delle libertà civili.

Related to Supervisione efficace

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Ritardo di trasmissione dati (valore massimo)3 100 ms Tasso di perdita dei pacchetti (valore massimo)4 0,1 % Velocità di connessione1 Banda minima in download2 256 kbps Banda minima in upload2 256 kbps

  • Domanda di ammissione 1. Gli interessati devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione per via telematica a tal fine predisposta, accedendo alla pagina: https:// xxx.xxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxx-xxxxx/?xxxxx=00 2. Dopo aver avuto accesso attraverso la pagina sopra riportata al bando del concorso di interesse, il candidato potrà accedere al sistema di compilazione e presentazione per via telematica seguendo le indicazioni ivi riportate. In particolare, il sistema di compilazione prevede la registrazione del candidato, al quale verranno fornite le credenziali di accesso necessarie per presentare la domanda: pertanto, è necessario che il candidato avvii le procedure di registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Il sistema prevede altresì la trasmissione per via telematica dei titoli e delle pubblicazioni, oltre che l'invio in formato elettronico del proprio documento di identità e degli altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione. 3. La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere completata per via telematica, entro le ore 12 del 19-01-2024 pena l'esclusione dalla selezione. 4. Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione. 5. Per eventuali chiarimenti e informazioni e in caso di difficoltà a compilare o presentare la domanda di partecipazione, è possibile rivolgersi dell'Ufficio Personale accademico – Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 8, 39100 Bolzano. L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore osserva il seguente orario d'apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30 con i numeri telefonici: +00-0000-000000/011310/011312/011364 (Nella giornata di scadenza del bando si garantisce l'assistenza dalle ore 8.30 fino alle ore 10.00) e l'indirizzo di posta elettronica: xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx L'assistenza alla compilazione on-line potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica sopra indicata, anche all'interno della procedura on-line; l'assistenza verrà prestata entro il terzo giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta. 6. Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: a. il godimento dei diritti politici e civili e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; b. la madrelingua; c. il possesso del titolo di studio indicato all'art. 1, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento e l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo straniero equivalente, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento; d. di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto in precedenza la qualifica di professore di I o di II fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato, ancorchè cessati dal servizio in Italia; e. di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito; f. che le pubblicazioni presentate sono conformi agli originali; g. che quanto indicato nel CV corrisponde al vero; h. di non superare il limite massimo temporale di sei anni, considerando la durata complessiva dei soli rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 (Assegni di ricerca) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, e compresa altresì la durata del contratto di cui al presente bando (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso); i. di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando; j. di non avere un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla struttura che effettua la proposta d'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente del Consiglio dell'Università; k. il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di valutazione comparativa oggetto della domanda (ogni variazione dei dati comunicati dal candidato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto a xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx@xxxxx.xx); l. di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR (2016/679) e di sapere quindi che i dati personali forniti, anche categorie speciali di dati (sensibili e giudiziari), potranno essere utilizzati esclusivamente per la presente procedura e per l'eventuale stipula del contratto ai sensi del GDPR). 7. L'interessato avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni: a. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni italiane. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare; b. le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva). 8. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 9. I cittadini di un Paese diverso da quelli componenti l'Unione Europea, o con il quale la stessa Unione non abbia stipulato accordi di libera circolazione, devono aver richiesto ovvero devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo in Italia che copra l'intera durata dell'assegno messo a bando (tale requisito non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione); il mancato possesso del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 determina la decadenza del diritto allo stesso. 10. Al termine della procedura di iscrizione online, dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato ha due opzioni per convalidare la candidatura: • tramite autodichiarazione: il sistema produrrà una dichiarazione che il candidato dovrà stampare, sottoscrivere per esteso e con firma autografa e acquisire tramite scanner in formato PDF o JPG. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione unitamente a copia del documento di identità valido in formato PDF o JPG. • tramite firma digitale del documento della candidatura completa: il candidato dovrà scaricare il documento PDF della candidatura e apporre la sua firma digitale come indicato dal proprio fornitore del servizio di firma. Il documento così ottenuto andrà allegato dal candidato alla domanda nell'apposita sezione. Solo al termine di uno dei due metodi di convalida sopra citati sarà possibile concludere la procedura di iscrizione telematica, al termine della quale il candidato riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Poiché tale messaggio ha valore di ricevuta, nel caso di sua mancata ricezione è da contattare l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai suddetti recapiti per verificare che la domanda sia stata registrata correttamente. 11. Saranno esclusi dalla procedura coloro i quali non alleghino l'autodichiarazione prodotta dal sistema, debitamente sottoscritta o il documento della candidatura firmato digitalmente. 12. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.