Supplemento di indennizzo “Valore a nuovo”. -Non operante per le garanzie “Furto”e”Rapina” Relativamente alle partite Fabbricati e Xxxxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente: 1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l’ammontare del danno calcolato in base al «valore a nuovo»; 2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od uguale al rispettivo «valore a nuovo», è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo «valore a nuovo» ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo; 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; 5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx; 6. l’assicurazione in base al «valore a nuovo» riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract
Supplemento di indennizzo “Valore a nuovo”. -Non operante per le garanzie “Furto”e”Rapina” Relativamente alle partite Fabbricati Beni Immobili e Xxxxxxxxxx Mobili si determina per ogni partita separatamente:
1. separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5articolo, determina l’ammontare definisce l'ammontare del danno calcolato in base al «“valore a nuovo»;”.
21. il Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata assicurata, maggiorata della percentuale prevista all’Art. 4.9 - Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo «“valore a nuovo»”, è dato dall’intero dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo «“valore a nuovo» ” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera dell'intera differenza occorrente per l’integrale l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
32. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
53. il pagamento del supplemento d’indennizzo d'indennizzo è eseguito entro trenta 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio nazionale della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Societàl’Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici 24 (ventiquattro) mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxxperizia;
64. l’assicurazione l'assicurazione in base al «“valore a nuovo» ” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari Beni in stato di attivitàattività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Supplemento di indennizzo “Valore a nuovo”. -Non operante per le garanzie “Furto”e”Rapina” Relativamente alle partite Fabbricati Beni Immobili e Xxxxxxxxxx Mobili si determina per ogni partita separatamente:
1. separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5articolo, determina l’ammontare definisce l'ammontare del danno calcolato in base al «“valore a nuovo»;”.
21. il Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata assicurata, maggiorata della percentuale prevista dalle CONDIZIONI PARTICOLARI all’Art. 7 - Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo «“valore a nuovo»”, è dato dall’intero dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo «“valore a nuovo» ” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera dell'intera differenza occorrente per l’integrale l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
32. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
53. il pagamento del supplemento d’indennizzo d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio nazionale della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici ventiquattro mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxxperizia;
64. l’assicurazione l'assicurazione in base al «“valore a nuovo» ” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari Beni in stato di attivitàattività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
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Samples: Insurance Policy
Supplemento di indennizzo “Valore a nuovo”. -Non operante per le garanzie “Furto”e”Rapina” Relativamente alle partite Fabbricati "Fabbricati" e Xxxxxxxxxx "Macchinario" si determina per ogni partita separatamente:
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l’ammontare l'ammontare del danno calcolato in base al «"valore a nuovo»";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo «"valore a nuovo»", è dato dall’intero dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo «"valore a nuovo» " ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera dell'intera differenza occorrente per l’integrale l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 – "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
6. l’assicurazione l'assicurazione in base al «"valore a nuovo» " riguarda solamente Fabbricati e Macchinari solo cose di reparti in stato di attività.
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Samples: Insurance Policy
Supplemento di indennizzo “Valore a nuovo”. -Non operante per le garanzie “Furto”e”Rapina” Relativamente alle partite Fabbricati e Xxxxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente:
1. ) il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 54.5, determina l’ammontare del danno calcolato in base al «“valore a nuovo»”;
2. ) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata assicurata, maggiorata del 10%, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo «“valore a nuovo»”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo «“valore a nuovo» ” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. ) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. ) agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 – 4.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. ) il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxxperizia;
6. ) l’assicurazione in base al «“valore a nuovo» ” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività. Inoltre relativamente alle Apparecchiature elettroniche è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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Samples: Insurance Contract