Common use of Svolgimento del processo Clause in Contracts

Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2002 l'Atb Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo con la quale, in accoglimento della domanda di ************** e degli altri litisconsorti in epigrafe, era stata dichiarata l'illegittimità della disdetta inviata dalla società alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianità di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolative. Dopo la ricostituzione del contraddittorio, la Corte d'appello di Brescia con sentenza del 1 aprile 2003 rigettava il gravame e condannava la società al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza l'Atb -Azienda Trasporti Bergamo s.p.a. e l'Atb Servizi s.r.l. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso ********************, Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri litisconsorti in epigrafe, che spiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti Atb- Azienda Trasporti Bergamo- s.p.a. e Atb Servizi s.r.l. sia i controricorrenti **********, ****** e gli altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

Appears in 1 contract

Samples: www.diritto.it

Svolgimento del processo. Con ricorso depositato La srl Pro Genia intimò sfratto per morosità, ai sensi dell'art. 658 c.p.c, alla srl G. and G. Service, al fine di ottenere il rilascio dell'immobile da quest'ultima condotto in data 26 marzo 2002 l'Atb Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.alocazione, con contestuale citazione per la convalida. proponeva appello avverso Evidenziò di avere acquistato, con contratto di cessione del 19.7.2005, i diritti derivanti dal contratto di locazione dell'immobile sito in (omissis) , dato in conduzione dalla srl Xxx.Xxx.Xx. all'intimata srl G. and G. Service che si era resa morosa, nel pagamento dei canoni, per il complessivo importo di Euro 46.110,50. L'intimata si oppose alla convalida eccependo la sentenza carenza di legittimazione attiva dell'intimante e l'inesistenza del Tribunale diritto della stessa a percepire i canoni di Bergamo locazione, per essere stati gli stessi pignorati con la qualeatto antecedente al contratto di cessione. Il tribunale di Latina, in accoglimento della domanda domanda, dichiarò la risoluzione del contratto di ************** e degli altri litisconsorti in epigrafe, era stata dichiarata l'illegittimità locazione per inadempimento della disdetta inviata dalla società alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianità di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolativeconduttrice srl G. and G. Service. Dopo la ricostituzione del contraddittorio, A diversa conclusione pervenne la Corte d'appello di Brescia d'Appello che, con sentenza del 1 aprile 2003 rigettava il gravame 24.3.2010, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la " domanda di sfratto per morosità proposta dalla S.r.L. Pro Genia nei confronti della S.r.L. G. and G. Service, e condannava la società al domanda di pagamento delle spese del gradodei canoni insoluti". Avverso tale sentenza l'Atb -Azienda Trasporti Bergamo s.p.a. e l'Atb Servizi s.r.l. propongono Ha proposto ricorso per cassazione, cassazione affidato ad un unico articolato motivoa quattro motivi la srl Pro Genia. Resistono con controricorso ********************, Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri litisconsorti in epigrafe, che spiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti Atb- Azienda Trasporti Bergamo- s.p.a. e Atb Servizi s.r.l. sia i controricorrenti **********, ****** e gli altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.cL'intimata non ha svolto attività difensiva.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto E Inadempimento

Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2002 l'Atb Azienda Auto Trasporti Bergamo on contratto del 18 settembre 1990 la società I. s.p.a. proponeva appello avverso concedeva alla società O. e C. s.r.l. il dirit- to di installare quattro cartelloni pubblicitari sul muro dell’edificio di sua proprietà in Torino per la sentenza dura- ta di un anno, prorogabile tacitamente in difetto di di- sdetta. La società concedente, che aveva intimato formale di- sdetta per la scadenza del Tribunale di Bergamo con 14 ottobre 1994, non avendo la quale, in accoglimento della domanda di ************** e degli altri litisconsorti in epigrafe, era stata dichiarata l'illegittimità della disdetta inviata dalla società alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti concessionaria a riposo con una determinata anzianità di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolative. Dopo la ricostituzione del contraddittoriotale data rimosso i cartelloni pubblicitari, la Corte d'appello conveniva in giudizio innanzi al Tribuna- le di Brescia Genova per ottenerne la condanna alla rimozione della pubblicità previa declaratoria di risoluzione del contratto, qualificato negozio atipico sottratto alla disci- plina di cui alla legge n. 392 del 1978. Sulla eccezione della società convenuta, secondo cui il contratto era da qualificare come locazione di immobile destinato ad uso diverso dalla abitazione, il tribunale adi- to dichiarava la sua incompetenza per materia ed indica- va quale competente il pretore di Torino, innanzi al qua- le la controversia era riassunta e decisa con sentenza del 1 aprile 2003 rigettava il gravame e 6 maggio 1997, che, esclusa la applicabilità al contratto della legge n. 392 del 1978, condannava la società O. al pagamento delle spese rilascio del gradoprospetto dell’edificio ed al suo ripristino. Avverso tale La decisione di primo grado era confermata in appello dalla sentenza l'Atb -Azienda Trasporti Bergamo del tribunale di Torino, pubblicata il 1° settembre 1998, la quale ribadiva che il contratto esula- va dallo schema tipico della locazione per il fatto che es- so aveva ad oggetto non il diritto di godimento comples- sivo di una cosa, ma soltanto la facoltà di installare sul muro cartelloni pubblicitari di determinate dimensioni, tanto che la società concedente si era riservata di utiliz- zare la restante parte del muro medesimo per collocarvi o farvi installare da terzi altra insegna pubblicitaria. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, in base ad unico mezzo di doglianza, la società O. P. E. s.p.a. e l'Atb Servizi s.r.lLa società I. s.p.a. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resistono resiste con controricorso ********************, Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri litisconsorti in epigrafe, che spiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti Atb- Azienda Trasporti Bergamo- s.p.a. e Atb Servizi s.r.l. sia i controricorrenti **********, ****** e gli altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.ced eccepisce la inammissibilità della impugnazione.

Appears in 1 contract

Samples: edicolaprofessionale.com

Svolgimento del processo. PARTE CONVENUTA Con ricorso depositato atto di citazione del 12.01.2018, F. s.r.l. conveniva in giudizio M.M. S.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica o la nullità della scrittura integrativa del 21.09.2016 e per l'effetto dichiarare illegittima la ritenzione della somma di Euro 21.667,00 operata in data 26 marzo 2002 l'Atb Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.a18.09.2015 dalla M.M. S.r.l. proponeva appello avverso e condannarla a restituire alla F. S.r.l. detto importo oltre interessi e rivalutazioni dalla data dell'incasso (16.09.15) e fino all'effettivo soddisfo; in via subordinata, dichiarare risolta tutta la sentenza fattispecie negoziale in discorso per effetto del Tribunale mancato avveramento delle condizioni previste dall'art. 5 del contratto di Bergamo con locazione; condannare M.M. S.r.l. a rifondere le spese e le competenze di questo grado di giudizio da distrarsi in favore dell'antistatario professionista.". Instaurato il contraddittorio, dichiarata la qualecontumacia della convenuta all'udienza del 02.05.2018, in accoglimento della domanda di ************** e degli altri litisconsorti in epigrafedata 10.05.2018 la Dott.ssa Sbarra subentrava nel ruolo. All'udienza del 05.02.2019, era stata dichiarata l'illegittimità della disdetta inviata dalla società alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianità di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolative. Dopo la ricostituzione del contraddittorio, la Corte d'appello di Brescia con sentenza del 1 aprile 2003 rigettava il gravame e condannava si costituiva la società al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza l'Atb -Azienda Trasporti Bergamo s.p.a. convenuta; venivano quindi precisate le conclusioni e l'Atb Servizi s.r.l. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resistono con controricorso ********************, Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri litisconsorti la causa veniva rimessa in epigrafe, che spiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti Atb- Azienda Trasporti Bergamo- s.p.a. e Atb Servizi s.r.l. sia i controricorrenti **********, ****** e gli altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.cdecisione.

Appears in 1 contract

Samples: moodle2.units.it

Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2002 l'Atb Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.aatto di citazione notificato il 26.4.2002, la società Elettrikro s.n.c. proponeva appello opposizione avverso la sentenza del il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Bergamo con la qualeMantova le aveva ingiunto il pagamento di Euro 51.339,76, in accoglimento della domanda favore di ************** e degli altri litisconsorti in epigrafeUnical A.G., era stata dichiarata l'illegittimità della disdetta inviata dalla società alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956quale residuo corrispettivo per la fornitura di alcuni condizionatori. L'opponente chiedeva la revoca del D.I., limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianità previo accertamento dell'inadempimento dell'opposta all'obbligo di serviziogaranzia di buon funzionamento dei beni compravenduti, con conseguente accertamento riduzione del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolativeloro prezzo. Dopo L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 10.3.2005 il Tribunale di Mantova rigettava l'opposizione e le domande proposte da Elettrikro, condannandola alle spese di lite. Avverso tale sentenza la ricostituzione del contraddittorio, soccombente proponeva appello cui resisteva l'Unical AG s.p.a.. Con sentenza depositata il 3.5.2010 la Corte d'appello di Appello di Brescia con sentenza del 1 aprile 2003 rigettava il gravame e condannava la società l'appello condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. Avverso Osservava la Corte di merito: che la testimonianza del P. non valeva a contrastare quanto affermato dal primo Giudice in punto di estrema genericità della contestazione dei vizi; che il materiale per la riparazione dei climatizzatori era stato montato dal terzi estranei sicché difettava la prova, a carico dell'opponente, "non solo dell'esistenza dei vizi ma anche della imputabilità degli stessi alla parte nei cui confronti é diretta la pretesa ad essi connessa". Per la cassazione di tale sentenza l'Atb -Azienda Trasporti Bergamo s.p.adecisione propone ricorso la s.n.c. e l'Atb Servizi s.r.lElettrikro formulando sette motivi. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resistono Resiste con controricorso ********************, Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri litisconsorti in epigrafe, che spiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti Atb- Azienda Trasporti Bergamo- memoria Unical AG s.p.a. e Atb Servizi s.r.l. sia i controricorrenti **********, ****** e gli altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c... Motivi della decisione La ricorrente deduce:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto E Inadempimento

Svolgimento del processo. Con ricorso depositato La srl (OMISSIS) intimo' sfratto per morosita', ai sensi dell'articolo 658 c.p.c., alla srl (OMISSIS), al fine di ottenere il rilascio dell'immobile da quest'ultima condotto in data 26 marzo 2002 l'Atb Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.alocazione, con contestuale citazione per la convalida. proponeva appello avverso Evidenzio' di avere acquistato, con contratto di cessione del 19.7.2005, i diritti derivanti dal contratto di locazione dell'immobile sito in (OMISSIS), dato in conduzione dalla srl (OMISSIS) all'intimata srl (OMISSIS) che si era resa morosa, nel pagamento dei canoni, per il complessivo importo di euro 46.110,50. L'intimata si oppose alla convalida eccependo la sentenza carenza di legittimazione attiva dell'intimante e l'inesistenza del Tribunale diritto della stessa a percepire i canoni di Bergamo locazione, per essere stati gli stessi pignorati con la qualeatto antecedente al contratto di cessione. Il tribunale di Latina, in accoglimento della domanda domanda, dichiaro' la risoluzione del contratto di ************** e degli altri litisconsorti in epigrafe, era stata dichiarata l'illegittimità locazione per inadempimento della disdetta inviata dalla società alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo con una determinata anzianità di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolativeconduttrice srl (OMISSIS). Dopo la ricostituzione del contraddittorio, A diversa conclusione pervenne la Corte d'appello di Brescia d'Appello che, con sentenza del 1 aprile 2003 rigettava il gravame 24.3.2010, in riforma della sentenza di primo grado, rigetto' la "domanda di sfratto per morosita' proposta dalla S.r.L. (XXXXXXX) nei confronti della S.r.L. (OMISSIS), e condannava la società al domanda di pagamento delle spese del gradodei canoni insoluti". Avverso tale sentenza l'Atb -Azienda Trasporti Bergamo s.p.a. e l'Atb Servizi s.r.l. propongono Ha proposto ricorso per cassazione, cassazione affidato ad un unico articolato motivoa quattro motivi la srl (OMISSIS). Resistono con controricorso ********************, Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri litisconsorti in epigrafe, che spiegano anche ricorso incidentale condizionato. Sia i ricorrenti Atb- Azienda Trasporti Bergamo- s.p.a. e Atb Servizi s.r.l. sia i controricorrenti **********, ****** e gli altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.cL'intimata non ha svolto attivita' difensiva.

Appears in 1 contract

Samples: www.deiustitia.it

Svolgimento del processo. Con ricorso depositato Gli odierni ricorrenti, partecipanti tutti al condominio di via (OMISSIS), convenivano in data 26 marzo 2002 l'Atb Azienda Auto Trasporti Bergamo s.p.agiudizio innanzi al locale Tribunale la società venditrice Fonte Sajano s.r.l. proponeva appello avverso e la sentenza del Tribunale società P.F. e C. s.n.c., che su incarico di Bergamo con quest'ultima aveva eseguito sull'edificio interventi di ristrutturazione edilizia. Domandavano la qualecondanna delle società convenute, in accoglimento solido tra loro, al risarcimento dei danni consistenti in un esteso quadro fessurativo esterno ed interno delle pareti del fabbricato ed altri gravi difetti di costruzione. Nel resistere in giudizio entrambe le convenute chiamavano in causa la società che aveva eseguito gli intonaci, la Edilcentro s.r.l., per esserne tenute indenni. Nella contumacia della società chiamata in causa, il Tribunale, ritenuta la ricorrenza di gravi difetti dell'opera, accoglieva la domanda e condannava le società convenute al pagamento della somma di ************** Euro 71.503,50, a titolo di responsabilità per danni ex art. 1669 c.c.. Impugnata dalla P.F. e degli altri litisconsorti in epigrafeC. s.n.c., tale decisione era stata dichiarata l'illegittimità della disdetta inviata ribaltata dalla società alle organizzazioni sindacali dell'accordo aziendale 15 marzo 1956Corte d'appello di Ancona, limitatamente al punto 13 lettere d) ed e) relativo agli abbonamenti gratuiti per gli agenti a riposo che con una determinata anzianità sentenza pubblicata il 12.7.2012 rigettava la domanda. Richiamato il precedente di servizio, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti al mantenimento delle condizioni agevolativeCass. Dopo la ricostituzione del contraddittorion. 24143/07, la Corte d'appello territoriale osservava che ai fini dell'applicazione dell'art. 1669 c.c., la costruzione di Brescia un edificio o di altra cosa immobile destinata a lunga durata costituisce presupposto e limite della responsabilità dell'appaltatore. E poichè nella specie erano stati eseguiti solo interventi di ristrutturazione edilizia (con cambiamento di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione), comprendenti la realizzazione di nuovi balconi ai primi due piani, di una scala in cemento armato e di nuovi solai ai sottotetti, non si trattava della nuova costruzione di un'immobile, ma di una mera ristrutturazione. Di qui l'inapplicabilità della norma anzi detta. La cassazione di questa sentenza del 1 aprile 2003 rigettava il gravame e condannava è chiesta dagli odierni ricorrenti sulla base di un solo motivo. Vi resiste con controricorso la società al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza l'Atb -Azienda Trasporti Bergamo s.p.a. e l'Atb Servizi P.F. & C. s.n.c.. La Fonte Sajano s.r.l. propongono ricorso per cassazionein liquidazione e la Edilcentro s.r.l. non hanno svolto attività difensiva. La terza sezione civile di questa Corte, affidato ad ravvisando un unico articolato motivocontrasto di giurisprudenza sulla riconducibilità all'art. Resistono con controricorso ********************1669 c.c., Xxxxx Xxxxxxxx e gli altri litisconsorti in epigrafeanche delle opere edilizie eseguite su di un fabbricato preesistente, ha rimesso la causa al primo Presidente, che spiegano anche ricorso incidentale condizionatol'ha assegnata a queste Sezioni unite. Sia i ricorrenti Atb- Azienda Trasporti Bergamo- s.p.a. Entrambe le parti, ricorrente e Atb Servizi s.r.l. sia i controricorrenti **********controricorrente, ****** e gli altri litisconsorti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.cmemoria.

Appears in 1 contract

Samples: www.scuolaforensecatania.com