Common use of Svolgimento del processo Clause in Contracts

Svolgimento del processo. Con sentenza del 13 aprile 2005 il Tribunale di Bari - adito dalla s.p.a. Sargiani nei confronti della s.r.l. Gamma, rispettivamente alienante e acquirente di un macchinario - condannò la convenuta a pagare all'attrice il corrispettivo residuo della vendita; respinse le riconvenzionali di riduzione dei prezzo, di risarcimento di danni e di condanna dell'altra parte a riparare il bene, formulate nel presupposto che in esso fossero presenti vizi di funzionamento. Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza dei 31 maggio 2010 ha rigettato il gravame, ritenendo prescritto ai sensi dell'art. 1495 c.c. il diritto di garanzia fatto valere dalla compratrice ed escludendo la ravvisabilità nella specie di una ipotesi di aliud pro alio. La s.r.l. Gamma ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. La s.p.a. Sargiani si è costituita con controricorso. Sono state presentate memorie dall'una parte e dall'altra.

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Svolgimento del processo. Con 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13 aprile 2005 il Tribunale di Bari - adito dalla s.p.a. Sargiani nei confronti della s.r.l. Gammapubblicata in data 8 ottobre 2015, rispettivamente alienante e acquirente nell’ambito di un macchinario - condannò pro- cedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la convenuta pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande di M.A. volte a pagare all'attrice far dichiarare l’ille- gittimità del licenziamento intimato- gli, con preavviso, il corrispettivo residuo 5 agosto 2010 dalla Società Europont Appalti srl (SEA) per giustificato motivo ogget- tivo, con le pronunce reintegratorie e patrimoniali conseguenti. La Corte territoriale ha ritenuto che l’istruttoria documentale e testi- moniale svolta dal Tribunale avesse evidenziato “una effettiva situazione di imminente chiusura, entro la fine del 2010, e pertanto sussistente al momento del licenziamento con preavviso (ndr. 15.11.2010), dei tre principali cantieri in (omissis) della venditasocietà”; respinse le riconvenzionali che tale situazione risultava “essersi protratta per circa un anno, sino all’acquisizione di riduzione dei prezzo, di risarcimento di danni e di condanna dell'altra parte a riparare il bene, formulate nel presupposto che in esso fossero presenti vizi di funzionamento. Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Barinuovi impor- tanti appalti, che determinava nuove assunzioni”, tanto da legittimare “una riorganizzazione con sentenza dei 31 maggio 2010 ha rigettato il gravamesoppres- sione di posizioni lavorative”; che, ritenendo prescritto ai sensi dell'artquanto al repêchage, le risultanze probatorie non dimostravano un im- mediato subentro del geom. 1495 c.c. il diritto P. nella posizione lavorativa del reclamante e che la possibilità di garanzia fatto valere dalla compratrice ed escludendo la ravvisabilità nella specie di una ipotesi di aliud pro alio. La s.r.l. Gamma ha proposto ricorso per cassazione, reimpiego pres- so altre società del gruppo era stata dedotta in base a quattro motivi. La s.p.a. Sargiani si è costituita con controricorso. Sono state presentate memorie dall'una parte e dall'altramodo generico.

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Svolgimento del processo. Con sentenza Xxxxxxx Xxx di Verona, all’esito di verifica esegui- ta il 19 novembre 1992, rettificò, per gli anni 1988 e 1989, le dichiarazioni della S.n.c. F.lli Marini, esercente produzione e commercializzazione al- l’ingrosso di listelli in legno, mattonelle e scale in legno, recuperando l’imposta secondo l’aliquota (allora) del 13 aprile 2005 9%, in luogo di quelle minori (del 2% o del 4%), assolte dalla contribuente sul presupposto della qualificazione delle operazioni imponibili come appalti e non come vendite, definizione, quest’ultima, ritenuta invece cor- retta dall’Ufficio, il Tribunale ricorso della contribuente fu accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari - adito dalla s.p.aVerona, che qualificò appalti le operazioni medesime. Sargiani nei confronti della s.r.l. Gamma, rispettivamente alienante e acquirente di un macchinario - condannò la convenuta a pagare all'attrice Accogliendo il corrispettivo residuo della vendita; respinse le riconvenzionali di riduzione dei prezzo, di risarcimento di danni e di condanna dell'altra parte a riparare il bene, formulate nel presupposto che in esso fossero presenti vizi di funzionamento. Impugnata dalla soccombentegravame dell’Ufficio, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello Commissione tributaria regionale del Veneto, ha, con la sentenza indi- cata in epigrafe, ritenuto che «le fatture agli atti parlano di Baricompravendite e, quando fanno riferimento a lavori di messa in opera dei materiali venduti, indicano prezzi anche inferiori a quelli relativi al venduto, per cui non si può desumere che si sia voluto mettere in atto contratti di appalto». Per la cassazione ricorre la contribuente, con sentenza dei 31 maggio 2010 ha rigettato il gravamedue motivi, ritenendo prescritto ai sensi dell'art. 1495 c.c. il diritto di garanzia fatto valere dalla compratrice ed escludendo la ravvisabilità nella specie di una ipotesi di aliud pro alio. La s.r.l. Gamma ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. La s.p.a. Sargiani si è costituita cui l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso. Sono state presentate memorie dall'una parte e dall'altracontrori- corso.

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Samples: Contratto Di Endorsement

Svolgimento del processo. 1) Con sentenza del 13 aprile 2005 lodo arbitrale dell’11 novembre 1995, veniva dichiarata la nullità di tre contratti stipulati [il Tribunale 30 ottobre ’89, il 26 febbraio e 27 settembre ’90] tra la "Azienda Ospedaliera X. Xxxxx Xxxxxxx" [già USL n. 34] di Bari - adito dalla Orbassano e la s.p.a. Sargiani nei confronti della s.r.l"Protecne", per violazione dell’art. Gamma2 l. 1815/1939, rispettivamente alienante e acquirente per avere ad oggetto - detti contratti - "incarichi rientranti tra le attività tipiche dei liberi professionisti" che non possono essere affidati a società quando non presentino, come accertato nella specie, elementi di un macchinario - condannò la convenuta a pagare all'attrice il corrispettivo residuo della venditaparticolare complessità richiedenti l’apporto di tecniche ed operazioni non disponibili dal professionista; respinse le riconvenzionali di riduzione dei prezzo, di risarcimento di danni e di condanna dell'altra parte a riparare il bene, formulate nel presupposto che in esso fossero presenti vizi di funzionamento. Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza dei 31 maggio 2010 ha rigettato il gravame, ritenendo prescritto ai sensi dell'art. 1495 c.c. il diritto di garanzia fatto valere dalla compratrice ed escludendo la ravvisabilità nella specie di una ipotesi di aliud pro alio. La s.r.l. Gamma ha proposto ricorso per cassazioneo, in base a quattro motivisubordine, per mancata adozione delle procedure di appalto o licitazione prescritte per gli "appalti di servizi" ove fossero come tali qualificabili quegli incarichi nella eventuale ricorrenza dei suddetti contenuti di complessità. La s.p.aCon il lodo stesso veniva riconosciuto alla società un indennizzo ex art. Sargiani si è costituita con controricorso2041 c.c., liquidato equitativamente, in L. 60.442.319, in difetto di prova sull’ammontare degli oneri e spese (di progettazione, generali gravanti sullo studio ecc.), cui l’indennizzo andava commisurato. Sono state presentate memorie dall'una parte E veniva altresì accolta la domanda dell’Ospedale volta ad ottenere la restituzione delle somme già versate e dall'altracostituenti "indebito" in conseguenza dell’accertata nullità dei contratti di riferimento.

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Samples: Contratto D’opera

Svolgimento del processo. Con sentenza del 13 aprile 2005 il 1. La Xxxxx Xxxxxxxx s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari - adito dalla Livorno, Sezione distaccata di Cecina, la British Telecom s.p.a. Sargiani nei confronti e - sulla premessa di aver sottoscritto con la medesima un contratto di utenza telefonica con passaggio da altro operatore, utenza che era rimasta non attivata per oltre otto mesi - chiese che la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'interruzione della s.r.llinea ed alla conseguente perdita di numerose opportunità lavorative. GammaSi costituì in giudizio la società convenuta, rispettivamente alienante eccependo in rito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente quello di Milano, chiedendo nel merito il rigetto della domanda ed avanzando domanda riconvenzionale per il pagamento di fatture insolute. Svolta prova per testi e acquirente trasferita la causa alla sede centrale del Tribunale di un macchinario - Livorno, questo rigettò l'eccezione di incompetenza e la domanda riconvenzionale della società convenuta, accolse la domanda principale e condannò la convenuta a pagare all'attrice società telefonica al pagamento della somma di Euro 70.000, oltre interessi e con il corrispettivo residuo della vendita; respinse le riconvenzionali carico delle spese di riduzione dei prezzo, di risarcimento di danni e di condanna dell'altra parte a riparare il bene, formulate nel presupposto che in esso fossero presenti vizi di funzionamento. Impugnata dalla soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari, che con sentenza dei 31 maggio 2010 ha rigettato il gravame, ritenendo prescritto ai sensi dell'art. 1495 c.c. il diritto di garanzia fatto valere dalla compratrice ed escludendo la ravvisabilità nella specie di una ipotesi di aliud pro alio. La s.r.l. Gamma ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. La s.p.a. Sargiani si è costituita con controricorso. Sono state presentate memorie dall'una parte e dall'altralite.

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Samples: www.francocrisafi.it