SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO Clausole campione

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO. Il percorso di tutoraggio sarà realizzato da un tutor esperto e avrà una durata di 24 ore (20 collettive e 4 individuali) suddivise in 6 moduli. Le classi saranno composte da un minimo di 25 ad un massimo di 30 operatori volontari per favorire l’interscambio di esperienze e la riflessione collettiva. Le attività in presenza saranno realizzate presso le sedi di accoglienza e saranno dotate di tutta la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività (sedie, scrivanie, PC, connessione ad internet, stampanti, video proiettore, materiale di cancelleria, ecc.). Due moduli collettivi saranno implementati on-line in modalità sincrona (pari al 33,3% delle ore totali). Gli enti attuatori di progetto metteranno a disposizione adeguati strumenti per l’attività da remoto laddove l’operatore volontario non ne disponga. Il percorso prevede la realizzazione dei primi 3 moduli durante il decimo mese e dei secondi tre durante l’undicesimo mese di progetto così da favorire al meglio la presa di consapevolezza circa le competenze apprese da ogni singolo volontario nonché l’attività di orientamento ai percorsi successivi al servizio civile. Il modulo prevede l’introduzione al percorso di tutoraggio e un’attività di conoscenza del gruppo. Sarà successivamente condotta un’analisi del proprio percorso di servizio civile in relazione alle conoscenze, abilità e competenze apprese e un approfondimento circa le 8 competenze chiave europee.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO. Durata del periodo di tutoraggio. Il percorso di tutoraggio di 90 giorni sarà svolto durante la seconda metà del progetto e sarà strutturato in 4 moduli + 1 modulo aggiuntivo (per un totale di 24 ore).
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO. Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi (gli ultimi 3 mesi del progetto) Ore dedicate: 22
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO. Si prevede di svolgere l’attività di tutoraggio negli ultimi 3 mesi del progetto per un numero complessivo di ore di tutoraggio offerte a ciascun operatore pari a 24 ore così articolate:
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO. Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO. Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi Ore dedicate: 25  Tempi, modalità e articolazione oraria Il periodo di tutoraggio sarà realizzato nell’ultimo trimestre di svolgimento del progetto e prevedrà n° 20 ore in aula e n. 5 ore di colloquio individuale.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO. 🡪Durata del periodo di tutoraggio 3 mesi 🡪Ore dedicate 22 ore (di cui 18 ore collettive e 4 ore individuali)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO. 🡪Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI 🡪Ore dedicate 21 ORE

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  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.