Tabella dei valori di mercato Clausole campione

Tabella dei valori di mercato. Mesi trascorsi dalla data di ac- quisto del veicolo assicurato Valore di mercato Mesi trascorsi dalla data di ac- quisto del veicolo assicurato Valore di mercato Mesi trascorsi dalla data di ac- quisto del veicolo assicurato Valore di mercato Mesi trascorsi dalla data di ac- quisto del veicolo assicurato Valore di mercato  11. MINICOLLISIONE GARANZIA GAP (attivabile in presenza di un antifurto satellitare COBRA) L’assicurazione copre il danno materiale e diretto all’autoveicolo, in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell’Assicurato, con un altro veicolo identi- ficato. La Società rimborsa le spese di riparazione rimaste a carico dell’Assicurato fino all’importo di 500,00 euro per sinistro, alla condizione che la riparazione ven- ga effettuata presso una officina convenzionata con MACH 1. La garanzia è limitata ad un sinistro per anno assicurativo. L’assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa. La garanzia non è valida : •nel caso di autoveicoli destinati alla locazione senza conducente; •nel caso in cui il conducente dell’autoveicolo assicurato non sia munito di regolare patente; •per i sinistri cagionati da dolo del conducente dell’autoveicolo assicurato; •in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi; •qualora non sia operante l’assicurazione obbligatoria di RC Auto. In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà inoltrare al Centro Assistenza Clienti Mach 1 i seguenti documenti: •modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx XXX); •copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC; •copia del libretto circolazione; •copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).