L’ASSICURAZIONE
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
L’ASSICURAZIONE
contro i danni al veicolo
(in applicazione alla polizza collettiva n. 7821902)
Contratto di Assicurazione Danni
SET INFORMATIVO
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
Edizione COBRA201812, ultimo aggiornamento 17 DICEMBRE 2018
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA
Prodotto: L’assicurazione contro i danni al veicolo (Polizza Collettiva n. 7 821 902)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle
coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Veicoli nuovi o usati dotati di sistema antifurto satellitare COBRA
Veicoli “Km 0” e “Auto demo”
Veicoli ad uso commerciale di peso a pieno carico non superiore a 35 q li
Garanzie di base :
Incendio
Furto (totale e parziale) Rapina
Garanzie opzionali :
Garanzie aggiuntive: pacchetto composto da più coperture tra le quali Atti vandali, Eventi naturali e grandine, Rottura cristalli
Bonus COBRA Assistenza in viaggio GAP
GAP Valore a nuovo Kasko
Collisione Minicollisione
Che cosa non è assicurato?
Veicoli con valore di acquisto superiore a 200 000,00
€
Veicoli “Km 0” di più di 24 mesi dalla prima
immatricolazione
“Auto demo” di più di 6 mesi dalla prima immatricolazione Veicoli di aziende di autonoleggio senza conducente, taxi e veicoli usati per trasporto merci
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni :
Dolo dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi e Xxxxx grave (tranne per Garanzia kasko e Collisione) Guida senza regolare patente (solo per Garanzia kasko e Collisione)
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (solo per Xxxxxxxx Xxxxx e Collisione)
Partecipazione a gare o competizioni sportive
Principali limiti :
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e ai scoperti/franchigie indicati nel contratto.
Garanzia GAP Valore a nuovo: subordinata al riacquisto di un veicolo di valore uguale o superiore presso lo stesso concessionario
Garanzia Minicollisione: valida qualora sia operante l’assicurazione obbligatoria di RC Auto. Riparazione obbligatoria presso una officina convenzionata Garanzia limitata ad un sinistro per anno assicurativo.
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro veicolo.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale in tutta Europa.
Per le garanzie assistenza in viaggio, territorialità secondo specifiche disposizioni contrattuali
Che obblighi ho?
• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
• In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a MACH1. Segnalare la perdita totale entro 5 giorni dal momento in cui
l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il premio è versato in unica soluzione all’inizio dell’assicurazione, e non è frazionabile.
Sono previsti i seguenti mezzi di pagamento dei premi: assegni bancari, postali o circolari, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito, denaro contante.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dal giorno e ora riportati nel certificato di assicurazione per la durata ivi indicata. Il contratto si intende prorogato di anno in anno, salvo disdetta almeno un mese prima della scadenza.
Come posso disdire la polizza?
In caso di durata poliennale della polizza, può, tra il quinquennio, recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.
Può esercitare il diritto di recesso inviandoci comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Spettabile MACH1, Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, all'attenzione Centro Assistenza Clienti.
Versione 12/2018
MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126 MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9 Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.
Assicurazione Danni Auto
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles
Prodotto : L’Assicurazione contro i danni al veicolo (Polizza Collettiva n. 7 821 902)
Data di realizzazione: 17 dicembre 2018
Il presente DIP Aggiuntivo è l’ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel
documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx , e-mail.: contacts@covea- xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Secteur Assurances – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 00 Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx – 00000 Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 00 xxx Xxxxxxxx – 75009 Paris
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2.441.350.828,75 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1.336.098.777,04 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 038 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 917 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 522 %, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 235%.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1.367.337.255,91 euro di cui per reserve 803.557.508,66 euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 915 000 000 €, il requisito patrimoniale minimo pari a 229 000 000 € il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari a 1 879 %, ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 470%.
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.
Sono operanti le garanzie di seguito indicate:
GARANZIE PRINCIPALI :
Incendio:
Copre I danni subiti dal Veicolo assicurato a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo.
Furto e Rapina:
Copre I danni subiti dal Veicolo assicurato a seguito di furto e rapina del veicolo o di una sua parte
Congiuntamente alle GARANZIE PRINCIPALI, sono presenti le seguenti GARANZIE AGGIUNTIVE:
Atti vandalici e atti dolosi:
Copre I danni subiti dal Veicolo assicurato a seguito di atti vandalici e dolosi Intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.
Eventi naturali:
Copre I danni subiti dal Veicolo assicurato a seguito di bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.
Rottura Accidentale dei Cristalli:
Copre le spese di riparazione e sostituzione entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o a rapina di cose non assicurate poste all’interno del veicolo.
Danni al veicolo a causa del trasporto di vittime della strada:
La società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici:
Copre I danni subiti dal Veicolo assicurato a seguito di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico
Lesioni subite dagli animali domestici trasportati:
La società rimborsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Perdita della tassa di proprietà:
non usufruita in conseguenza del furto o della rapina del veicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Ricorso terzi e Rischio locativo:
La Società tiene indenne l’assicurato, entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:
1. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005;
2. al locale condotto in locazione dall’assicurato per il rimessaggio del veicolo.
Ripristino dei dispositivi di sicurezza:
L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato
entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Spese di dissequestro:
Copre le spese sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di possesso. Procura a vendere:
In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo, la società rimborsa, entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione: a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della società.
Spese di parcheggio e custodia:
Copre le spese sostenute per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo:
Copre le spese sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere) entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Bonus Cobra:
In caso di furto totale senza ritrovamento la società rimborsa tutte le spese per la installazione o l’acquisto del Sistema satellitare COBRA relativo al veicolo assicurato entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Assistenza in viaggio:
Soccorso stradale e traino; Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale; Auto in sostituzione; Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero); Taxi per ritirare l’auto in sostituzione; Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo; Recupero del veicolo; Rimpatrio del veicolo dall’estero; Invio di un’autoambulanza; Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero); Medico on-line; Spese di pernottamento in albergo; Anticipo di denaro all’estero; Anticipo cauzione penale all’estero; Anticipo spese legali all’estero; Interprete all’estero; Autista a disposizione in Italia.
GARANZIE OPZIONALI:
Kasko:
La società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La durata di questa garanzia è indicata nel certificato di assicurazione.
Collisione:
La Società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo identificato entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Valore a nuovo:
In caso di danno totale da incendio e furto, la società corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore assicurato senza applicazione del deprezzamento
Gap:
In caso di furto totale, la Società corrisponde all’assicurato a titolo di indennizzo, entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, una somma pari alla differenza tra il valore assicurato ed il valore di mercato.
Minicollisione:
L’assicurazione copre, entro i limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione, il danno materiale e diretto all’autoveicolo, in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell’Assicurato, con un altro veicolo identificato. L’assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? I programmi assicurativi disponibili sono i seguenti: PROGRAMMA BASE in alternativa al Programma Completo, copre le GARANZIE PRINCIPALI come l’incendio, il furto, la rapina; PROGRAMMA COMPLETO in alternativa al programma Base; oltre alla copertura della GARANZIE PRINCIPALI comprende le GARANZIE AGGIUNTIVE, tra cui gli atti vandalici, gli eventi naturali e la rottura dei cristalli, il BONUS COBRA e l’ASSISTENZA IN VIAGGIO; GARANZIA KASKO , garanzia opzionale abbinabile ai PROGRAMMI Base o Completo, in alternativa alla garanzia Collisione e non abbinabile alla garanzia Valore a nuovo; GARANZIA COLLISIONE garanzia opzionale abbinabile ai PROGRAMMI Base o Completo, in alternativa alla garanzia Kasko e non abbinabile alla Garanzia Valore a nuovo; GARANZIA GAP VALORE A NUOVO, abbinabile ai PROGRAMMI Base o Completo, e alla relativa C GARANZIA KASKO; GARANZIA GAP (attivabile in presenza di antifurto satellitare COBRA) valida solo per il caso di perdita totale del veicolo, copre la differenza tra il valore assicurato e quello al momento del sinistro; è abbinabile all’assicurazione incendio, furto e rapina prestata da una polizza stipulata con altra Compagnia di assicurazioni. MINICOLLISIONE GARANZIA GAP (attivabile in presenza di antifurto satellitare COBRA) |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Non sono previsti sconti di premio |
OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO Non sono previste opzioni con maggiorazione del premio |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | INCENDIO: semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio; ATTI VANDALICI E ATTI DOLOSI: sono esclusi i danni riconducibili alla circolazione ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI: • esclusa la fanaleria e specchi retrovisori; • rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo. BONUS COBRA: escluse le spese eventualmente già rimborsate dalla società a seguito di sinistro. ASSISTENZA IN VIAGGIO: • i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico; • le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa • in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni |
Nel caso in cui per il veicolo assicurato sia in vigore altra polizza per i rischi di incendio, furto e rapina, i programmi assicurativi Base e Completo non comprendono tali garanzie per i mesi già coperti evidenziati nel certificato di assicurazione
La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:
• atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
• esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Ci sono limiti di copertura?
Limitatamente alla garanzia RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA sono esclusi i danni: • i danni non conseguenti a incidenti stradale e non altrimenti indennizzabili. Limitatamente alla GARANZIA GAP VALORE A NUOVO sono esclusi: • I casi in cui l’Assicurato non riacquisti un altro veicolo di valore uguale o superiore Limitatamente alla GARANZIA GAP sono esclusi: • i sinistri occorsi mentre, per qualsiasi ragione, l’antifurto satellitare COBRA non era attivo; • in cui il cliente di XXXXX non era assicurato con una polizza CVT con garanzia furto attiva. Limitatamente alla garanzia MINICOLLISIONE GARANZIA GAP sono esclusi i danni: • riparati presso un’officina non convenzionata Mach 1; • nel caso in cui il conducente dell’autoveicolo assicurato non sia munito di regolare patente; • qualora non sia operante l’assicurazione obbligatoria di RC Auto. Limitatamente alla garanzia KASKO E COLLISIONE sono esclusi i danni • cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo; • cagionati da operazioni di carico e scarico; • subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, di circolazione “fuori strada”; alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili. Limitatamente alla garanzia ASSISTENZA sono esclusi: • in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni; • gli incidenti o guasti verificatisi durante la circolazione fuoristrada; • in conseguenza di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto. La Società effettua il pagamento dell’indennizzo al netto dei seguenti scoperti o franchigie che restano a carico dell’assicurato: a. In caso di riacquisto di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la rete convenzionata: a.1. per la garanzia furto e rapina (compreso il tentativo di furto e i danneggiamenti) • franchigia di € 250,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2 e 3; • 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4; • 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5; a.2. per le garanzie atti vandalici ed eventi naturali scoperto del 15%: A. col minimo di € 300,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00; B. col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00; C. col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00; Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la società i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente: A) € 150,00; B) € 300,00; C) € 500,00; a.3. per la garanzia COLLISIONE: con la franchigia di € 500,00 per sinistro; a.4. per la garanzia KASKO: 10% col minimo di € 500,00 per sinistro. b. Senza riacquisto di altro autoveicolo, o con riparazione NON effettuata presso la rete convenzionata: |
b.1. per la garanzia furto e rapina (compreso il tentativo di furto e i danneggiamenti):
• 10% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2;
• 15% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;
• 20% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
• 30% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5;
b.2. per le garanzie atti vandalici e eventi naturali: scoperto del 20%:
A. col minimo di € 750,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
B. col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. col minimo di € 1.500,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di valore assicurato superiore a € 80.000,00;
Qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la società i suddetti minimi si intendono ridotti rispettivamente: A) € 400,00; B) € 600,00; C) 750,00;
b.3. per la garanzia COLLISIONE: con la franchigia di € 750,00 per sinistro;
b.4. per la garanzia KASKO: 15% col minimo di € 1.000,00 per sinistro.
c. per la garanzia ROTTURA CRISTALLI:
c.1.Riparazioni presso Glassdrive o Carglass: senza franchigia; c.2.Altri riparatori: franchigia di € 100,00 per sinistro.
d. In caso di Furto Totale per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo, viene applicato uno ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
e. La società presta la garanzia furto alla condizione che l’impianto COBRA sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in caso di veicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la società effettuerà il pagamento dell’indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro
Le zone territoriali sono le seguenti:
XXXX | XXXXXXXXX |
0 | XX, XX; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, MT, PZ, RM, SR, TO, VV; |
2 | AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS; |
1 | tutte le restanti province. |
DEGRADO-DEPREZZAMENTO: DANNO TOTALE:
Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprezzamento – dipendente dalla vetustà, dall’uso o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo – che viene calcolato in modo forfettario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza come segue:
Xxxx trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | |||||||
PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | |||||||
fino al 12° mese compreso | Zero | Zero | ||||||
dal 13° al 24° mese | 20% | 30% | ||||||
dal 25° al 36° mese | 35% | 40% | ||||||
dal 37° al 48° mese | 45% | 50% | ||||||
dal 49° al 60° mese | 55% | 60% | ||||||
dal 61° al 72° mese | 65% | 70% | ||||||
Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso, la determinazione dell’ammontare del danno viene eseguita in base al valore assicurato che rappresenta il limite massimo di indennizzo. Limitatamente alla Garanzia GAP l’indennizzo viene calcolato nei termini indicati di seguito: | ||||||||
Mesi trascorsi dalla data di acquisto del veicolo assicurato | Valore di mercato | Mesi trascorsi dalla data di acquisto del veicolo assicurato | Valore di mercato | Mesi trascorsi dalla data di acquisto del veicolo assicurato | Valore di mercato | Mesi trascorsi dalla data di acquisto del veicolo assicurato | Valore di mercato | |
1-12 | 100% | 33 | 77,50% | 54 | 59,50% | 75 | 39,10% | |
13 | 97,00% | 34 | 77,00% | 55 | 57,75% | 76 | 38,50% | |
14 | 95,00% | 35 | 76,50% | 56 | 56,00% | 77 | 37,90% | |
15 | 93,00% | 36 | 76,00% | 57 | 54,25% | 78 | 37,30% | |
16 | 91,00% | 37 | 75,50% | 58 | 52,50% | 79 | 36,70% | |
17 | 89,00% | 38 | 75,00% | 59 | 50,75% | 80 | 36,10% | |
18 | 88,00% | 39 | 74,50% | 60 | 49,00% | 81 | 35,60% | |
19 | 87,00% | 40 | 74,00% | 61 | 48,30% | 82 | 35,10% | |
20 | 86,00% | 41 | 73,50% | 62 | 47,60% | 83 | 34,60% | |
21 | 85,00% | 42 | 73,00% | 63 | 46,90% | 84 | 31,10% | |
22 | 84,00% | 43 | 72,50% | 64 | 46,20% | |||
23 | 83,00% | 44 | 72,00% | 65 | 45,50% | |||
24 | 82,00% | 45 | 71,50% | 66 | 44,80% | |||
25 | 82,00% | 46 | 71,00% | 67 | 44,10% | |||
26 | 81,00% | 47 | 70,50% | 68 | 43,40% | |||
27 | 80,50% | 48 | 70,00% | 69 | 42,70% | |||
28 | 80,00% | 49 | 68,25% | 70 | 42,10% | |||
29 | 79,50% | 50 | 66,50% | 71 | 41,50% | |||
30 | 79,00% | 51 | 64,75% | 72 | 40,90% | |||
31 | 78,50% | 52 | 63,00% | 73 | 40,30% | |||
32 | 78,00% | 53 | 61,25% | 74 | 39,70% |
Qualora il veicolo abbia riportato un danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del sinistro, la società ha la facoltà di acquisire i diritti sul relitto.
DANNO PARZIALE
Il costo delle riparazioni è determinato, per tutti i veicoli, applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età e allo stato del veicolo.
Tuttavia, per le riparazioni effettuate presso la rete convenzionata e se il sinistro si è verificato entro il sesto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.
In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento verrà sempre applicato, nella misura indicata nella suddetta tabella, salvo venga provata con fattura la sostituzione di parti danneggiate; in tal caso il deprezzamento per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera.
Le spese di smontaggio e montaggio originate dal sinistro sono a carico della società.
Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall’avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti (Telefono x00 00 00000000; Numero verde 000000000 – fax x00 00 00000000 – contatti email: xxxxxxxxxx@xxxh- 0.xx alla quale devono essere denunciati tutti i danni al veicolo assicurato, fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Veicolo. (Questo servizio è prestato tutti I giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17:30). IN CASO DI DANNO TOTALE l’Assicurato/Aderente deve inviare entro 2 giorni dalla denuncia telefonica quanto segue: 1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta; 2. copia della fattura di acquisto del Veicolo assicurato; 3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili; 4. tutte le chiavi di dotazione originale del Veicolo; 5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; 6. relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del sinistro il servizio era attivo. L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Xxxxx parziale. In caso di sinistro verificatosi all’estero, l’Assicurato/Aderente deve presentare la denuncia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti. X. XXXXX TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO: In caso di danno Totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera di un dealer, del veicolo con altro veicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto. Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente al dealer che ha venduto il veicolo. Per attivare questa procedura, l’assicurato deve sottoscrivere l’ordine di acquisto di un altro veicolo unitamente all’apposito modulo fornitogli dal dealer. Il dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo alla società insieme alla copia dell’ordine di acquisto del nuovo veicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall’immatricolazione del nuovo veicolo, il dealer e l’assicurato sono tenuti a trasmettere alla società la copia della fattura e della carta di circolazione. L’assicurato è tenuto a restituire l’importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell’immatricolazione o di voltura se trattasi di veicolo già immatricolato, la società non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo veicolo e copia della relativa fattura. A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della società qualora sia prevista questa garanzia): 1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o |
provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 2. Certificato di proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico; 3. Procura a vendere a favore della società; 4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla società; 5. Dichiarazione sottoscritta dall’assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72; 6. Relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del sinistro il servizio era attivo. B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO Nel caso in cui l’assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, la società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno. Per la liquidazione, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A che precede, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l’assicurato comunica alla società la propria volontà di non riacquistare un nuovo veicolo. C. DANNO PARZIALE: Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della società. Trascorso il termine di 10 giorni, l’assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti). Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l’assicurato dovrà lasciare a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro. L’assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. L’assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla rete convenzionata il solo importo dello scoperto o della franchigia e del deprezzamento eventualmente applicabile e rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete. D. IN CASO DI RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO: l’Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti MACH 1 appena ne abbia avuto notizia e provvedere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L’Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Xxxxxxx mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Limitatamente alle seguenti garanzie l’Aderente deve consegnare la seguente documentazione: MINICOLLISIONE GARANZIA GAP: In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà inoltrare al Centro Assistenza Clienti Mach 1 i seguenti documenti: • modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx XXX); • copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC; • copia del libretto circolazione; • copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo. RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA: Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura. BONUS COBRA: Sono rimborsabili soltanto le spese comprovate da fattura. | |
Assistenza diretta / in convenzione: L’Assicurato ha la facoltà di rivolgersi alla rete convenzionata al fine di usufruire di riduzioni di scoperti e/o franchigie. La rete convenzionata con la Società per le riparazioni è l’autofficina/carrozzeria nonché, per quanto riguarda la fornitura dell’Autoveicolo sostitutivo, la società di noleggio convenzionata con la Società. Per la rottura cristalli sono Centri Convenzioni i riparatori Carglass o Cardrive. |
E’ quindi opportuno, prima di effettuare la riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MaCH-1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino. | |
Gestione da parte di altre imprese: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza. In caso di sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’assicurato deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 110955 (dall’estero x00 00 00000000; fax x00 00 0000000). Alla centrale Operativa l’assicurato deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del sinistro, il numero di polizza 8 427 192, il numero del proprio certificato di assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del veicolo. La Centrale Operativa potrà richiedere all’assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di Assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa. GLASSDRIVE o CARGLASS In caso di rottura dei cristalli l’assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio Glassdrive, al numero verde 800 010606, oppure Carglass, al numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione MACH 1) per conoscere l’indirizzo del centro Glassdrive o Carglass più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Assicurato è comprensivo di imposta. In occasione di ogni eventuale rinnovo il premio da versare è calcolato in ragione di anno. |
Rimborso | L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - In caso di polizza poliennale, l’Assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri. - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, l’Assicurato ha diritto alla parte di premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso. - In caso di contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass 40/2018, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, la Società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive. - In caso di estinzione anticipata della polizza di durata poliennale per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto. - In caso di estinzione anticipata della polizza di durata poliennale per sinistro (per esempio furto del veicolo) la Società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla società il premio relativo all’annualità in corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione e cessano alla scadenza pattuita senza obbligo di disdetta. E’ previsto il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta da inviare alla Società almeno un mese prima della scadenza. Non ci sono periodi di carenza delle coperture Non sussistono differenziazioni in termini di durata per la singola copertura. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l’Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dalla data del pagamento del premio assicurativo. |
Risoluzione | - In caso di polizza poliennale, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione alla società con preavviso di 60 giorni. - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, l’Assicurato e la società hanno facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni. - In caso di sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita l’Assicurazione di durata poliennale cesserà anticipatamente. - In caso di sinistro (per esempio furto del veicolo) l’Assicurazione di durata poliennale cesserà anticipatamente. |
Al Proprietario (intestatario al Pubblico Registro Automobilistico - PRA - o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà di un veicolo di qualsiasi tipo o marca, venduto nuovo od usato, immatricolato in Italia e dotato di Sistema antifurto satellitare COBRA. E’ possibile assicurare i veicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 35 quintali.
Il massimo valore assicurabile per ogni autoveicolo è pari ad € 200.000,00.
A chi è rivolto questo prodotto?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devi fare riferimento ai seguenti recapiti: |
Quali costi devo sostenere?
Il premio viene versato in un’unica soluzione all’inizio dell’assicurazione e non è frazionabile.
- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 18,36% del premio lordo pagato dal cliente.
Centro Assistenza Mach1 S.r.l. Xxx Xxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – numero Verde 800-088781 (dall’estero: x000000000000) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dale15.00 alle 17.30 – fax: x000000000000 – e mail: xxxxxxx@xxxx-0.xx, PEC: xxxx0@xxxxxxxxxxx.xx. La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx oppure Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla società e dall’assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme contrattuali. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della società e dell’assicurato in parti uguali Risoluzioni delle liti transfrontaliere. L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
SOMMARIO
Glossario | ||
Art. 1 | Condizioni relative al contratto……………………………………………………. | 1 |
Art. 2 | Condizioni relative al veicolo assicurato e sue pertinenze………………………... | 1 |
Art. 3 | Programma Base (operante in alternativa al programma completo) ……………… | 2 |
Art. 4 | Programma Completo (operante in alternativa al programma base)……………… | 2 |
Art. 5 | Bonus Cobra……………………………………………………………………….. | 2 |
Art. 6 | Assistenza in viaggio……………………………………………………………… | 2 |
4
Art. 7 Garanzia Kasko (abbinabile al programma base o al programma completo, in al- ternativa alla garanzia collisione…………………………………………………...
4
Art. 8 Garanzia Collisione (abbinabile al programma base o al programma completo, in alternativa alla garanzia kasko)…………………………………………………….
4
Art. 9 Garanzia Gap valore a nuovo (abbinabile al programma base o al programma completo)…………………………………………………………………………..
Art. 10 Garanzia gap (attivabile in presenza di un antifurto satellitare cobra) 4
cobra)………………………………………………………………………….…… | ||
Art. 12 | Xxxxx esclusi………………………………………………………………………. | 5 |
Art. 13 | Scoperti e franchigie………………………………………………………………. | 5 |
Art. 14 | Limiti di risarcimento……………………………………………………………… | 6 |
Art. 15 | Come si determina il premio………………………………………………………. | 6 |
Art. 16 | A chi rivolgersi…………………………………………………………………….. | 6 |
Art. 17 | Obblighi dell’assicurato…………………………………………………………… | 7 |
Art. 18 | Recupero dell’veicolo rubato……………………………………………………… | 7 |
Art. 19 | Come si determina l’indennizzo…………………………………………………… | 7 |
Art. 20 | Come si liquida il danno…………………………………………………………... | 8 |
Art. 21 | Protezione dei dati personali………………………………………………………. | 9 |
Art. 11 Minicollisione Garanzia Gap (attivabile in presenza di un antifurto satellitare 5
GLOSSARIO
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto
dall’assicurazione e che aderisce alla polizza collettiva n. 7821902.
Assicurazione: Il contratto di assicurazione.
Veicolo nuovo: Veicolo di nuova immatricolazione (autoveicolo, autocarro fino a 35 quintali,). Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche i vei- coli “Km zero” con un massimo di 24 mesi dalla prima immatricolazione e le “Auto demo” con un massimo di 6 mesi dalla prima immatricolazione.
Carenza: Periodo di inefficacia della garanzia che decorre dalla data di stipu- lazione della polizza.
Centrale operativa (per il Servizio Assistenza in Viaggio) è la struttura co- stituita da personale tecnico e medico, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la società, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste qui di seguito.
Certificato di assicurazione: Il documento che riporta:
• i dati contenuti nel modulo di adesione;
• la sottoscrizione per conferma dell’attivazione delle garanzie da parte
della società.
Consumatore: La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.
Contraente: La persona giuridica che stipula l’assicurazione, Vodafone Au- tomotive Italia S.p.A., X.X. 00 xxx Xxxxxxxx, xx. 00, 000, 00000, Xxxxx Xxxxxxx (XX).
Danno totale: Il danno d’importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro ai sensi dell’art. 19.1.
Danno previsto dal contratto: un evento dannoso per il quale la Socie- tà presta la garanzia assicurativa e inoltre l’Incendio, il furto e la rapina se per il veicolo assicurato è in vigore altra polizza per i medesimi rischi.
Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovu- to a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: La parte dell’ammontare del danno, espressa in cifra assoluta,
che resta a carico delL’assicurato.
Furto: L’impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detie- ne. Sono parificati ai danni da furto o da rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, nonché quelli al veicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Quando il veicolo è lasciato incu- stodito deve essere chiuso a chiave e deve essere attivato l’antifurto, se esi- stente.
Garanzia: La prestazione dovuta in caso di sinistro. Relativamente alla Assi- stenza in Viaggio: la prestazione di assistenza fornita tramite la centrale opera- tiva.
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato fun- zionamento di parti, tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni norma- li. Sono equiparati al guasto la mancanza o l’errore di carburante.
Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incidente: l’evento occorso al veicolo, fermo o in movimento, dal quale de- rivino danni al veicolo stesso.
Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
Limite di risarcimento (o massimale): La somma massima con la qua- le può essere risarcito il danno.
Modulo di Adesione: Il documento che riporta: i dati anagrafici dell’Assi- curato; i dati identificativi del veicolo; la data di immatricolazione dell’au- to- veicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; l’eventuale installazione di un antifurto; il premio di assicura- zione; la sottoscrizione del richiedente.
Parti: Il contraente, L’assicurato e la società.
Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione costituiti da queste condizioni e dal certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla polizza collettiva n. 7821902 stipulata con la società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.
Premio: La somma dovuta dalL’assicurato alla società.
Proprietario del veicolo: L’intestatario al Pubblico Registro Automobili- stico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.
Relitto: Il veicolo con danni pari o superiori al 75% del suo valore al momen- to del sinistro.
Residenza: Il luogo in cui il proprietario od il locatario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale.
Rete convenzionata: Il centro convenzionato con la società per le ripara- zioni (autofficina o carrozzeria).
Scoperto: La parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che
resta a carico dell’assicurato.
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione in- terna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono conside- rati scoppio.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Sistema satellitare COBRA: Il sistema satellitare fornito dalla Vodafone Automotive Italia S.p.A..
Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione, e per quanto riguar- da il servizio assistenza la società Inter Partner Assistance S.A., Rappresentan- za Generale per l’Italia.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell’Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.
Valore d’acquisto: Il valore riportato sulla fattura di acquisto.
L’ASSICURAZIONE per i danni al veicolo
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE polizza collettiva n. 7821902
Condizioni relative al contratto e all’veicolo assicurato
1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
a. La legge applicabile al contratto è la legge italiana, ma le parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza del- le disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
b. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
c. L’assicurazione vale in tutta Europa, salvo per alcune coperture della ga- ranzia ASSISTENZA IN VIAGGIO nel cui titolo è contemplato solo l’estero o solo l’Italia.
d. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’assicurato relative a circostan- ze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
e. Recesso dal contratto.
In caso di durata poliennale della polizza, l’assicurato, trascorso il quin- quennio, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri dandone comuni- cazione alla società con preavviso di 60 giorni.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, l’assicurato e la società hanno la facoltà di far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la società tiene a disposizione dell’assicurato la parte di premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. ivass n..40/2018, l’Aderente ha diritto di recedere dal con- tratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo In tal ca- so la Società rimborsa all’Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spe- se, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.
f. Modalità per rendere operativa l’assicurazione. L’assicurato, dopo aver preso visione dell’informativa precontrattuale e delle condizioni generali di assicurazione e aver scelto il programma assicurativo, potrà aderire ad esso tramite il concessionario che ha venduto il veicolo.
L’assicurato verserà al concessionario l’importo del premio assicurativo e sottoscriverà il modulo di adesione, ricevendo il certificato di assicurazione sottoscritto dalla società. La società accetta che il pagamento dei premi venga fatto tramite il concessionario e riconosce che tale pagamento è li- beratorio per l’assicurato.
g. Durata del contratto.
La garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel certificato di assicura- zione per la durata ivi indicata. In mancanza di disdetta inviata almeno 1 mese prima della scadenza, il contratto si intende prorogato di anno in an- no e trova quindi applicazione quanto previsto dal 2° comma dell’art. 1901
del Codice Civile.
h. Cessazione della assicurazione. Nel caso in cui l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demo- lizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita), la società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto.
Nel caso in cui invece l'assicurazione stipulata per durata poliennale debba cessare anticipatamente per un sinistro (ad esempio per furto del veicolo), la società rimborserà proporzionalmente il premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive, restando in ogni caso acquisito dalla società il premio relativo all’annualità in corso.
i. Variazione della residenza del proprietario del veicolo. Poiché il premio è determinato anche in base alla residenza o alla sede legale del proprietario del veicolo, il contraente e/o l’assicurato sono tenuti a dare immediata comunicazione per iscritto alla società del cambiamento di residenza o di sede. In caso di mancata comunicazione si applicano gli scoperti e le fran- chigie (di cui all’art. 13) previsti per il nuovo luogo di residenza o di sede.
j. Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della garanzia, ovvero oneri a carico dell’assicurato, sono evidenziate in grassetto.
k. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futu- ri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a cari- co dell’assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla socie- tà e sono pari al 13,50% del premio (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).
l. Clausola di delega. L’assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all’assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al re- cesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite dell’impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegata- ria in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. Questa ultima sarà tenu- ta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell’assicurazione, l’istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell’altra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata dall’altra coassi- curatrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dall’Aderente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri. L’assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga all’art. 1911 c.c., sono solidalmente respon- sabili.
2. CONDIZIONI RELATIVE AL VEICOLO ASSICURATO E SUE PERTINENZE
L’assicurazione può essere prestata per qualsiasi tipo o marca di veicolo venduto nuovo od usato immatricolato in Italia dotato di Sistema an- tifurto satellitare COBRA. Per veicoli acquistati nuovi od usati il valore assicurato è pari al prezzo di fattura. Per veicoli usati il valore assicurato è pari a quello indicato per un analogo veicolo dalla rivista Quattroruote/Dueruote in vigore alla data di effetto dell’assicurazione. Possono es- sere assicurati anche i veicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 35 quintali. Il valore di un veicolo non può essere superiore a € 200.000.. Sono esclusi i veicoli di aziende di autonoleggio senza conducente nonché taxi e veicoli usati per trasporto merci . Si considerano parte integrante del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli accessori di normale uso incorporati o fissi. Sono compresi gli apparecchi fono audiovisivi costituenti dotazione originale del veicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal dealer, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al veicolo assicurato.
Garanzie disponibili
3. PROGRAMMA BASE (operante in alternativa al PROGRAMMA COMPLETO)
Sono prestate le GARANZIE PRINCIPALI: incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto nel veicolo, nonché furto e rapina del veicolo o di una sua parte.
4. PROGRAMMA COMPLETO (operante in alternativa al PROGRAMMA BASE)
Congiuntamente alle GARANZIE PRINCIPALI sono prestate le seguenti GARANZIE AGGIUNTIVE:
4.1 Assistenza in viaggio (vedi art. 6).
4.2 Atti vandalici e atti dolosi in genere intendendosi per tali anche le con- seguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabo- taggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
4.3 Bonus Cobra (vedi art. 5).
4.4 Danneggiamenti al veicolo conseguenti a furto o a rapina di cose non assicurate poste all’interno del veicolo.
4.5 Danni al veicolo a causa del trasporto di vittime della strada. La società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all’interno dell’veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
4.6 Danni al veicolo a causa di urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico.
4.7 Eventi naturali: bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.
4.8 Lesioni subite dagli animali domestici trasportati. La società rim- borsa le spese sostenute per curare, in caso di incidente da circolazione, gli animali domestici trasportati sul veicolo.
4.9 Perdita della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del furto o della rapina del veicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile.
4.10 Ricorso terzi e Rischio locativo. La società tiene indenne l’assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio del veicolo assicurato:
1. a cose di terzi, quando l’evento dannoso si sia verificato mentre il veicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005;
2. al locale condotto in locazione dall’assicurato per il rimessaggio del veico-
lo.
4.11 Ripristino dei dispositivi di sicurezza. L’assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro pre- sentazione di fattura.
4.12 Rottura accidentale dei cristalli del veicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione.
4.13 Spese di dissequestro, sostenute per il dissequestro e la restituzione del veicolo sequestrato dall’Autorità a seguito di incidente stradale.
4.14 Spese di immatricolazione. Annotazione della perdita di pos- sesso. Procura a vendere. In caso di danno totale senza ritrovamento del veicolo, la società rimborsa: a) le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo; b) le spese sostenute per ottenere l’annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché c) le spese per la procura a vendere a favore della società.
4.15 Spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la cu- stodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di ritrovamento a seguito di furto totale o rapina.
4.16 Spese per il rifacimento delle chiavi del veicolo sostenute in con- seguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).
5. BONUS COBRA
In caso di furto totale senza ritrovamento la società rimborsa tutte le spese per la installazione o l’acquisto del Sistema satellitare COBRA relativo al veicolo assicu- rato, escluse soltanto quelle eventualmente già rimborsate dalla società a seguito di sinistro. Sono rimborsabili soltanto le spese comprovate da fattura.
6. ASSISTENZA in VIAGGIO
Le prestazioni devono essere richieste a Inter Partner Assi- stance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia., nei termini indicati all’art. 16 delle condizioni di assicurazione.
Soccorso stradale e traino. Nel caso in cui il veicolo assicurato non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, o danno previsto dal contratto la Centrale Operativa provvederà tenendo i costi a carico della società (e senza franchigia) a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso fino al dealer, qualora questo si trovi nel raggio di 50 km dal luogo di fermo. Oltre i 50 km, il veicolo verrà trainato fino al punto di assistenza della casa costruttrice più vicino. L’assicurato può inoltre richiedere di essere trainato fino al dealer anche se a oltre 50 km, sostenendo le spese solo per i chilometri eccedenti e usufruendo di tariffe preferenziali.
Recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Nel caso in cui il veicolo assicurato a causa di uno degli eventi previsti al punto pre- cedente sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura diretta- mente all’assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale tenendo a carico della società il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a
carico dell’assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà esse re fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono esclusi dalla prestazione e quindi restano a carico dell’assicurato i costi degli eventuali pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.
Auto in sostituzione. Qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, oppure se per essere riparato richieda oltre tre ore di manodopera o il tempo di immobilizzo del veicolo supe- ri le 24 ore, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le dispo- nibilità e gli orari di apertura dell’azienda di autonoleggio e con le modalità ap- plicate dalla stessa, un’autovettura di cilindrata compresa tra 1100 cc. e 1300 cc. per un periodo massimo di:
1. 5 gg.;
2. 30 gg. a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del veicolo ed in caso di riacquisto di un nuovo veicolo; ridotti a 15 gg. in caso di non riac- quisto di un veicolo. In caso di furto totale del veicolo assicurato deve es- sere prodotta alla Centrale Operativa la copia autentica della denuncia presentata all’Autorità di polizia.
A carico dell’assicurato restano le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura
messa a disposizione. Previa autorizzazione della Centrale Operativa, l’assicurato può trattenere l’autovettura oltre il limite di giorni previsto dall’assicurazione con costi a suo carico, ma usufruendo di tariffe preferenziali. Il veicolo a noleggio può anche essere fornito direttamente dal dealer, previa espressa autorizzazione del CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 (vedi art. 16 delle condizioni di assicurazione). In tutti i casi, i costi sono a carico della socie- tà.
Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero). Qualora a seguito di inci- dente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali. Al rientro dal viaggio l’assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spe- se di ricerca e di spedizione restano a carico della società.
Taxi per ritirare l’auto in sostituzione. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della società, fino alla concorrenza di € 52,00.
Spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo. Nel caso in cui, in conseguenza di un guasto, di incidente o danno previsto dal contratto occorso al veicolo assicurato, il tempo necessario per le riparazioni superi le 8 ore o il tempo di immobilizzo del veicolo superi le 36 ore (se giacente in Italia) o 5 giorni (se giacente all’estero) certificati dalla Centrale Operativa oppure da un centro convenzionato con la Centrale Operativa ovvero in caso di furto del vei- colo stesso purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione degli Assicurati occu- panti il veicolo un biglietto di viaggio (biglietto di prima classe in treno, classe turistica in aereo) per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicu- rati.
Recupero del veicolo. Nel caso di un incidente, di danno previsto dal con- tratto o di un guasto occorso al veicolo assicurato che determini il tempo di immobilizzo di cui al precedente punto, ovvero in caso di furto del veicolo stes- so con successivo ritrovamento e qualora, nel frattempo, si fosse già provvedu- to al rientro o rimpatrio del o degli Assicurati, la Centrale Operativa provvederà a mettere a disposizione dell’assicurato, o di una persona da lui prescelta, un biglietto di viaggio (prima classe in treno, classe turistica in aereo) per recarsi sul luogo dove è stato riparato il veicolo per ricondurlo alla propria abitazione. Viceversa, nel caso di ritrovamento del veicolo assicurato successivo a furto, l’assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa che disponga la riconsegna del veicolo alla propria residenza o presso il Centro Convenzionato più vicino alla residenza, purché ciò avvenga durante i due mesi successivi alla data del furto e a condizione che il veicolo sia ancora di proprietà dell’assicurato.
Il recupero avverrà utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati, tenendo i costi a carico della società, così come quelli per le eventuali spese di rimessaggio, dalla data di richiesta di recupero inoltrata alla Centrale Operativa.
Rimpatrio del veicolo dall’estero. Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrez- zati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicu- rato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da fur- to parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
Invio di un’autoambulanza. Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasfe- rimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un’altra.
Rimpatrio sanitario (operante solo all’estero). Qualora, a seguito di infortu- nio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicura- to, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Ope- rativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organiz- za il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della società inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non im- pediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.
Medico on-line. L’assicurato, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Centrale Operativa, potrà ricevere consigli ed indicazioni sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare, a seguito di infortunio o malattia. Non verranno fornite diagnosi o prescrizioni mediche.
Spese di pernottamento in albergo. La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo degli occupanti del veicolo assicurato tenendo a carico della società le relative spese fino ad un massimo di 3 notti e con un limite di € 80,00 per ciascuna persona nel caso che, in seguito a guasto o incidente o danno previsto dal contratto, il tempo necessario per riparare il veicolo superi le 3 ore od il tempo d’immobilizzo superi le 24 ore.
Anticipo di denaro all’estero. Nel caso in cui l’assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo cauzione penale all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’assicurato l’importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l’assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Anticipo spese legali all’estero. La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l’assicurato possa fornire adeguate garanzie banca- rie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
Interprete all’estero. Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l’assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un interprete. La relativa spesa èa carico della società fino alla concorrenza di € 520,00.
Autista a disposizione in Italia. Qualora l’assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell’assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.
Obblighi in caso di sinistro. Tutte le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando l’assicurato ne ha conoscenza, direttamente alla Centrale Operativa. Qualora l’assicurato non abbia preso contatti per qualsiasi motivo con la Centrale Operativa, la società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non fornite diretta- mente o non espressamente autorizzate dalla Centrale stessa.
Esclusioni. Sono esclusi dalle garanzie di Assistenza:
a. i veicoli da noleggio o di trasporto pubblico;
b. gli incidenti o guasti verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
c. i danni provocati con dolo dall’assicurato o dalle persone di cui egli de- ve rispondere;
d. le prestazioni o spese non autorizzate specificatamente dalla Centrale Operativa. Sono del pari esclusi i danni verificatisi:
e. in conseguenza di guida in stato di ebbrezza, ovvero di alterazione de- terminata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinoge- ni;
f. in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipa- zione a corse, scommesse, gare e competizioni;
g. in conseguenza di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato a causa di operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o di interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto.
7. GARANZIA KASKO (abbinabile al PROGRAMMA BASE o al PROGRAMMA COMPLETO, in alternativa alla GARANZIA COLLISIONE)
La società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La durata di questa garanzia è indicata nel certificato di assicurazione. Questa garanzia non è abbinabile alla GARANZIA VALORE A NUOVO (art.9).
8. GARANZIA COLLISIONE (abbinabile al PROGRAMMA BASE o al PROGRAMMA COMPLETO, in alternativa al- la GARANZIA KASKO)
La società è tenuta a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo identificato.
La durata di questa garanzia è indicata nel certificato di assicurazione. Questa garanzia non è abbinabile alla GARANZIA VALORE A NUOVO (art.9).
9. GARANZIA GAP VALORE A NUOVO (abbinabile al PROGRAMMA BASE o al PROGRAMMA COMPLETO)
In caso di danno totale da incendio e furto, la società corrisponde l’indennizzo in misura pari al valore assicurato senza applicazione del deprezzamento previsto
dall’art. 19.1.
Restano applicabili gli eventuali scoperti previsti dall’art. 13.
Questa garanzia è subordinata alla condizione che l’assicurato riacquisti un altro veicolo di valore uguale o superiore.
La durata di questa garanzia è indicata nel certificato di assicurazione e non può essere superiore a 84 mesi dalla data di acquisto dell’veicolo assicurato.
10. GARANZIA GAP (attivabile in presenza di un antifurto satellitare COBRA)
In caso di furto totale, la società corrisponde all’assicurato a titolo di indennizzo una somma pari alla differenza tra il valore assicurato come di seguito definito ed il valore di mercato.
Il valore assicurato è pari al prezzo d’acquisto per veicoli acquistati nei 30 giorni precedenti l’installazione dell’antifurto satellitare, per gli altri veicoli il valore di Quattroruote/Dueruote al momento dell’installazione dell’antifurto satellitare.
Il valore di mercato ai fini della presente garanzia viene definito al punto 10.1.
In ogni caso la prestazione non può essere superiore alla differenza tra il valore assicurato del veicolo e quanto, per il medesimo evento, l’assicurato abbia ricevuto
a titolo di indennizzo, al lordo di eventuali scoperti o franchigie, in forza della copertura furto e incendio stipulata per il medesimo veicolo. Per avere diritto all’indennizzo, le seguenti condizioni devo essere rispettate:
•il cliente di COBRA deve essere in regola con i canoni di abbonamento e le eventuali prescrizioni di manutenzione richieste da COBRA;
•il cliente di COBRA deve essere assicurato con una polizza CVT con garanzia furto attiva;
•il veicolo assicurato non sia stato ritrovato entro 40 giorni dalla denuncia alle autorità;
•il sistema satellitare COBRA deve essere installato sul veicolo assicurato ed attivo.
La durata di questa garanzia non può essere superiore a 84 mesi dalla data di acquisto del veicolo assicurato.
10.1 Tabella dei valori di mercato
Mesi trascorsi dalla data di ac- quisto del veicolo assicurato | Valore di mercato | Mesi trascorsi dalla data di ac- quisto del veicolo assicurato | Valore di mercato | Mesi trascorsi dalla data di ac- quisto del veicolo assicurato | Valore di mercato | Mesi trascorsi dalla data di ac- quisto del veicolo assicurato | Valore di mercato |
1-12 | 100% | 33 | 77,50% | 54 | 59,50% | 75 | 39,10% |
13 | 97,00% | 34 | 77,00% | 55 | 57,75% | 76 | 38,50% |
14 | 95,00% | 35 | 76,50% | 56 | 56,00% | 77 | 37,90% |
15 | 93,00% | 36 | 76,00% | 57 | 54,25% | 78 | 37,30% |
16 | 91,00% | 37 | 75,50% | 58 | 52,50% | 79 | 36,70% |
17 | 89,00% | 38 | 75,00% | 59 | 50,75% | 80 | 36,10% |
18 | 88,00% | 39 | 74,50% | 60 | 49,00% | 81 | 35,60% |
19 | 87,00% | 40 | 74,00% | 61 | 48,30% | 82 | 35,10% |
20 | 86,00% | 41 | 73,50% | 62 | 47,60% | 83 | 34,60% |
21 | 85,00% | 42 | 73,00% | 63 | 46,90% | 84 | 31,10% |
22 | 84,00% | 43 | 72,50% | 64 | 46,20% | ||
23 | 83,00% | 44 | 72,00% | 65 | 45,50% | ||
24 | 82,00% | 45 | 71,50% | 66 | 44,80% | ||
25 | 82,00% | 46 | 71,00% | 67 | 44,10% | ||
26 | 81,00% | 47 | 70,50% | 68 | 43,40% | ||
27 | 80,50% | 48 | 70,00% | 69 | 42,70% | ||
28 | 80,00% | 49 | 68,25% | 70 | 42,10% | ||
29 | 79,50% | 50 | 66,50% | 71 | 41,50% | ||
30 | 79,00% | 51 | 64,75% | 72 | 40,90% | ||
31 | 78,50% | 52 | 63,00% | 73 | 40,30% | ||
32 | 78,00% | 53 | 61,25% | 74 | 39,70% |
11. MINICOLLISIONE GARANZIA GAP (attivabile in presenza di un antifurto satellitare COBRA)
L’assicurazione copre il danno materiale e diretto all’autoveicolo, in conseguenza di uno scontro, dovuto a responsabilità dell’Assicurato, con un altro veicolo identi- ficato. La Società rimborsa le spese di riparazione rimaste a carico dell’Assicurato fino all’importo di 500,00 euro per sinistro, alla condizione che la riparazione ven- ga effettuata presso una officina convenzionata con MACH 1. La garanzia è limitata ad un sinistro per anno assicurativo.
L’assicurazione opera anche in caso di concorso di colpa. La garanzia non è valida :
•nel caso di autoveicoli destinati alla locazione senza conducente;
•nel caso in cui il conducente dell’autoveicolo assicurato non sia munito di regolare patente;
•per i sinistri cagionati da dolo del conducente dell’autoveicolo assicurato;
•in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
•qualora non sia operante l’assicurazione obbligatoria di RC Auto.
In caso di sinistro, l’Assicurato dovrà inoltrare al Centro Assistenza Clienti Mach 1 i seguenti documenti:
•modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx XXX);
•copia della denuncia di sinistro presentata alla propria assicurazione RC;
•copia del libretto circolazione;
•copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio veicolo.
Esclusioni e limitazioni
12. DANNI ESCLUSI
La società non indennizza i danni causati al veicolo da:
1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche;
3. partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità in- dette dall’A.C.I. e/o C.S.A.I.;
4. semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
5. rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
6. dolo dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi;
7. colpa grave dell’assicurato e dei suoi famigliari conviventi, tranne che per le garanzie COLLISIONE e XXXXX.
Oltre a quanto sopra previsto, la società, limitatamente alle sole garanzie
COLLISIONE e XXXXX, non indennizza i danni:
8. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;
9. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle dispo- sizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l’esame teorico e prati- co) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del sinistro;
10. cagionati da cose o da animali trasportati sul veicolo;
11. cagionati da operazioni di carico e scarico;
12. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di xxxxxxx a spin-
ta, di circolazione “fuori strada”;
13. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non con-
giuntamente ad altro danno indennizzabili.
13. SCOPERTI e FRANCHIGIE
La società effettua il pagamento dell’indennizzo al netto dei seguenti scoper- ti o franchigie che restano a carico dell’assicurato (le zone territoriali even- tualmente indicate sono quelle di cui art. 15):
a. in caso di riacquisto di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quel- lo perduto, o di riparazione effettuata presso la rete convenzionata:
a.1. per la garanzia furto e rapina (compreso il tentativo di furto e i dan-
neggiamenti di cui all’art. 4.4):
- franchigia di € 250,00 per sinistro limitatamente agli autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territo- riale 1, 2 e 3 (vedi art. 15);
- 15% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente agli auto- veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 20% col minimo di € 350,00 per sinistro limitatamente agli auto- veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5 ;
a.2. per le garanzie atti vandalici ed eventi naturali scoperto del 15%:
A. col minimo di € 300,00 per sinistro limitatamente agli autovei- coli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
B. col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli autovei- coli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autovei- coli di valore assicurato superiore a € 80.000,00;
qualora la riparazione di danni da grandine venga effettuata con la
tecnica “tirabolli” da specialisti convenzionati con la società i sud- detti minimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 150,00; B) € 300,00; C) € 500,00;
a.3. per la garanzia COLLISIONE: con la franchigia di € 500,00 per sinistro;
a.4. per la garanzia KASKO: 10% col minimo di € 500,00 per sinistro.
b. senza riacquisto di altro autoveicolo, o con riparazione non effettuata presso la rete convenzionata:
b.1. per la garanzia furto e rapina (compreso il tentativo di furto e i dan-
neggiamenti di cui all’art. 4.4):
- 10% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli auto- veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2;
- 15% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli auto- veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 3;
- 20% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli auto- veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
- 30% col minimo di € 500,00 per sinistro limitatamente agli auto- veicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5;
b.2. per le garanzie atti vandalici e eventi naturali: scoperto del 20%:
A. col minimo di € 750,00 per sinistro limitatamente agli autovei- coli di valore assicurato fino a € 40.000,00;
B. col minimo di € 1.000,00 per sinistro limitatamente agli autovei- coli di valore assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
C. col minimo di € 1.500,00 per sinistro limitatamente agli autovei- coli di valore assicurato superiore a € 80.000,00; qualora la ripa- razione di danni da grandine venga effettuata con la tecnica “ti- rabolli” da specialisti convenzionati con la società i suddetti mi- nimi si intendono ridotti rispettivamente a: A) € 400,00; B) € 600,00; C) 750,00;
b.3. per la garanzia COLLISIONE: con la franchigia di € 750,00 per sinistro;
b.4. per la garanzia KASKO: 15% col minimo di € 1.000,00 per sinistro.
c. per la garanzia rottura cristalli:
c.1. senza franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso Glassdrive o Carglass;
c.2. con franchigia di € 100,00 per sinistro per le altre riparazioni.
d La società presta la garanzia furto alla condizione che l’impianto COBRA sia effettivamente installato sul veicolo e che lo stesso sia attivato in ca- so di veicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la società effettuerà il pagamento dell’indennizzo con uno scoperto del 35% che assorbe altri scoperti eventualmente applicabili per lo stesso sinistro.
14. LIMITI DI RISARCIMENTO
Per ciascun Sinistro, la società non è tenuta a pagare indennizzo superiore a:
a. € 260.000,00 per la garanzia Ricorso terzi e Xxxxxxx locativo;
b. € 1.000,00 per anno assicurativo per ciascuna delle seguenti garanzie:
Bonus Cobra, Ripristino dei dispositivi di sicurezza;
c. € 700,00 per la garanzia Rottura Cristalli;
d. € 420,00 per le garanzie spese di immatricolazione, annotazione della perdita di possesso, procura a vendere;
e. € 260,00 per ciascuna delle seguenti garanzie: Lesioni subite agli ani- mali domestici trasportati; Danni per il trasporto di vittime della strada; Spese per il rifacimento delle chiavi; Perdita della tassa di proprietà; Spese di dissequestro; Spese di parcheggio e custodia;
f. € 3.000,00 per la garanzia collisione;
g. € 30.000,00 per la garanzia GAP di cui all’art. 10;
h. € 500,00 per la garanzia Minicollisione.
Calcolo del premio
15. COME SI DETERMINA IL PREMIO
Il premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:
1. provincia di residenza o sede legale del proprietario del veicolo, in relazione ai seguenti Gruppi tariffari per i calcoli degli scoperti:
XXXX | XXXXXXXXX |
0 | XX, XX; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX; |
0 | XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, MT, PZ, RM, SR, TO, VV; |
2 | AP, AQ, AT, BS, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, MB, NU, OG, OT, PA, PE, PN, PV, SI, TP, VS; |
1 | tutte le restanti province. |
2. marca del veicolo;
3. tipo del veicolo (venduto nuovo, venduto usato o usato generico Quoattroruote);
4. prezzo di acquisto indicato in fattura o valore Quattroruote/Dueruote;
5. durata dell’assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.
Il premio degli anni successivi al primo, salvo quando è prestata la garanzia VALORE A NUOVO, viene ridotto nella medesima percentuale con la quale si riduce di anno in anno il valore del veicolo, come indicato all’art. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
In caso di sinistro
16. A CHI RIVOLGERSI
In caso di sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 XXXXXX (Telefono x00 00 00000000; Numero verde 000000000 – fax +39 02
00000000 – contatti email: xxxxxxxxxx@xxxx-0.xx) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al veicolo assicurato
(questo servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.30).
Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:
Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
Servizio di Gestione del contratto di assicurazione per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di veicolo o cambio di residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell’assicurato le eventuali appendici contrattuali;
Servizio di Gestione dei sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell’indennizzo, con l imitazione al minimo indispensabile delle in- combenze burocratiche a carico dell’assicurato. Va ricordato che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la società. È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI MACH 1 per avere l’indicazione del riparatore convenzionato più vicino .
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza (art. Errore. L'o- rigine riferimento non è stata trovata.).
In caso di sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, l’assicurato deve rivolgersi sempre e preventivamente alla Centrale Operati- va, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 110955 (dall’estero x00 00 00000000; fax x00 00 0000000).
Alla centrale Operativa l’assicurato deve comunicare con precisione, oltre agli estremi del sinistro, il numero di polizza 8427192, il numero del proprio certificato di assicurazione, i propri dati identificativi, il numero di targa del veicolo.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l’erogazione della prestazione di Assi- stenza. In ogni caso è necessario inviare alla Centrale Operativa gli originali dei giustificativi, delle fatture e delle ricevute di spesa .
GLASSDRIVE o CARGLASS In caso di rottura dei cristalli l’assicurato che ha sottoscritto questa garanzia e desidera servirsi del servizio Glassdrive o Car- glass potrà chiamare Glassdrive al numero verde 800 010606 oppure Carglass al numero verde 800 360036 (evidenziando la convenzione MACH 1) per conoscere l’indirizzo del centro Glassdrive o Carglass più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.
17. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l’assicurato, entro 3 giorni, deve:
A. presentare – soltanto in caso di danno da furto, incendio, Atto vandali- co o urto contro animali selvatici– denuncia scritta all’Autorità compe- tente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che il veicolo è assicurato con la Società. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o accessori del veicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano detta- gliatamente elencati nella denuncia.
B. chiamare il Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx 0 al numero x00 00 00000000 o Numero Verde 8001 7 7 8001;
C. fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il veico- lo.
In caso di danno totale, l’assicurato deve inviare, entro 2 giorni dalla denuncia telefonica, quanto segue:
1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto del veicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del veicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità; 6.relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al mo- mento del sinistro il servizio era attivo.
In caso di furto totale, per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
L’originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di danno parziale causato da uno degli eventi menziona- ti al precedente punto A.
In caso di sinistro verificatosi all’estero l’assicurato deve presentare la denun- cia all’Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.
Nel caso di Xxxxx parziale l’assicurato non deve provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato dalla società, salvo le riparazio- ni di prima urgenza.
18. RECUPERO DELL’VEICOLO RUBATO
In caso di recupero del veicolo rubato, l’assicurato deve darne immediato avvi- so al Centro Assistenza Clienti Mach1 appena ne abbia avuto notizia e provve- dere all’invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.
L’assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo mettendo a disposizione della società i documenti neces- sari ed agevolando le operazioni connesse.
Qualora invece il veicolo venga recuperato prima del pagamento dell’indennizzo:
- se non è pervenuta alla società la proposta di riacquisto di un altro veicolo,
la società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal veicolo in occasione del sinistro;
- se è già pervenuta alla società la proposta di riacquisto di un altro veicolo, la società procederà alla liquidazione del danno secondo quanto indicato all’art. 19.
Nel caso di mancato riacquisto di un altro veicolo l’assicurato ha facoltà di chie- dere, e la società di concedere, entro un mese dall’avvenuto recupero, che il veicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l’importo eventualmente riscosso a titolo di indennizzo, dedotti i danni parziali.
Calcolo dell’indennizzo
19. COME SI DETERMINA L’INDENNIZZO
19.1 DANNO TOTALE. Si ha danno totale quando il danno è pari o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro, determinato in base alle tabelle di seguito riportate. In tal caso, il risarcimento viene ridotto del deprez-
zamento – dipendente dalla vetustà, dall’uso o dall’introduzione sul mercato di nuovi modelli del veicolo – che viene calcolato in modo forfetario in relazione al tempo trascorso dall’effetto della polizza come segue:
Xxxx trascorsi dalla data di effetto della polizza | Deprezzamento applicabile sul valore assicurato | |
PROGRAMMA COMPLETO | PROGRAMMA BASE | |
fino al 12° mese compreso | Zero | Zero |
dal 13° al 24° mese | 20% | 30% |
dal 25° al 36° mese | % | 40% |
dal 37° al 48° mese | 45% | 50% |
dal 49° al 60° mese | 55% | 60% |
dal 61° al 72° mese | 65% | 70% |
Trascorsi 6 anni dalla data di effetto della polizza, l’ammontare del danno verrà calcolato applicando un deprezzamento del 10% al valore assicurato dell’anno
precedente e così per ogni anno successivo. In ogni caso, la determinazione
dell’ammontare del danno viene eseguita in base al valore assicurato che rap-
presenta il limite massimo di indennizzo.
L’indennizzo relativo alla garanzia GAP viene calcolato nei termini indicati
all’art. 10.
Qualora il veicolo abbia riportato un danno pari o superiore al 75% del suo va- lore al momento del sinistro, la società ha la facoltà di acquisire i diritti sul relit- to. A richiesta della società, l’assicurato dovrà fornire una delega alla rottama- zione e produrre il certificato di radiazione del veicolo dal PRA rilasciato dall’ACI, attestante la cessazione della circolazione del veicolo assicurato per rottamazione.
19.2. DANNO PARZIALE. Il costo delle riparazioni è determinato, per tutti i vei- coli, applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all’età e allo stato del veicolo, indicato all’art. 19.1. Tuttavia, per le riparazioni effet-
tuate presso la rete convenzionata e se il sinistro si è verificato entro il sesto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell’ammontare dei danni parziali relativi alla carrozzeria, alla selleria e ai cristalli viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite.
In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche e per quelle soggette ad usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre sei anni, il deprezzamento verrà sempre applicato, nella misura indicata nella suddetta tabella, salvo venga pro- vata con fattura la sostituzione di parti danneggiate; in tal caso il deprezzamen- to per vetustà inizierà ad essere conteggiato dalla data della fattura stessa.
Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera.
Le spese di smontaggio e montaggio originate dal sinistro sono a carico della società. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasio- ne della riparazione non sono indennizzabili.
20. COME SI LIQUIDA IL DANNO
In caso di Xxxxx totale subito da un Veicolo in leasing, l’IVA è liquidata esclusi- vamente sull’importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di “anticipo”) già versate, sempre che l’IVA resti a carico dell'Assicurato.
A. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO
In caso di danno Totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera di un dealer, del veicolo con altro veicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto.
Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente al dealer che ha venduto il veicolo.
Per attivare questa procedura, l’assicurato deve sottoscrivere l’ordine di acqui-
sto di un altro veicolo unitamente all’apposito modulo fornitogli dal dealer.
Il dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo alla società in- sieme alla copia dell’ordine di acquisto del nuovo veicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall’immatricolazione del nuovo veicolo, il dea- ler e l’assicurato sono tenuti a trasmettere alla società la copia della fattura e della carta di circolazione. L’assicurato è tenuto a restituire l’importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell’immatricolazione o di voltura se trattasi di veicolo già immatricolato, la società non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo veicolo e copia della relativa fattura.
A questa documentazione, devono essere allegati i seguenti certificati (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della società ai sensi dell’art. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. qualora sia prevista questa garanzia):
1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell’avvenuta richiesta del do- cumento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
2. Certificato di proprietà del veicolo, con annotazione della perdita di pos- sesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell’avvenuta richiesta del documen- to presso il Pubblico Registro Automobilistico;
3. Procura a vendere a favore della società;
4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla società;
5. Dichiarazione sottoscritta dall’assicurato indicante se è un soggetto in gra-
do di recuperare l’IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
6. Relativamente ai veicoli dotati di impianto di antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del sinistro il servizio era attivo.
B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO VEICOLO
Nel caso in cui l’assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzione diretta del veicolo, la società attiverà la normale procedura di liquidazione del danno.
Per la liquidazione, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A che precede, dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l’assicurato comu- nica alla società la propria volontà di non riacquistare un nuovo veicolo.
In ogni caso l’indennizzo verrà calcolato sulla base del valore di cui all’art. Erro- re. L'origine riferimento non è stata trovata..1 decurtato dell’eventuale sco- perto di cui all’art. 13.
C. DANNO PARZIALE
Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'offi- cina), nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preven- tivo consenso della società. Trascorso il termine di 10 giorni, l’assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro (fotografie e pezzi sostituiti).
Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza del veicolo (ne- cessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l’assicurato dovrà lasciare a disposizione della società i residui e le tracce del sinistro.
L’assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
In caso di riparazioni effettuate presso la rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla società direttamente alla stessa.
L’assicurato, perciò, al momento del ritiro del veicolo, pagherà direttamente alla rete convenzionata il solo importo dello scoperto o della franchigia di cui all’art. 13 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell’art. Er- rore. L'origine riferimento non è stata trovata..1 e rilascerà benestare per il pagamento dell’indennizzo alla Rete.
D. TERMINI DI PAGAMENTO:
In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 15 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell’intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (rice- vuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l’ammontare del costo delle stesse.
In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il ter- mine massimo di 15 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui ai punti A. o B
D. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO
La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati ri- spettivamente dalla società e dall’assicurato.
I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono pre- se a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
I Periti devono:
1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’assicurato abbia adempiuto agli ob- blighi di cui all'art. 17;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determi- nando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di erro- re, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della società e dell’assicurato in parti uguali.
Protezione dei dati personali
21. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
□ A CHI VENGONO TRASMESSI I VOSTRI DATI PERSONALI?
I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.
Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Im- prese (RCS) Parigi 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 xxx Xx Xxxxxx - 00000 Xxxxxx - Xxxxxxx. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete con- sultare il sito xxxxx://xxx.xxxxx.xx.
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- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
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- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
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2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.
3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.
□ PER QUANTO TEMPO VENGONO CONSERVATI I VOSTRI DATI PERSONALI?
I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.
Nell'ambito dell’attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rima- sto senza effetto.
In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall’iscrizione.
□ QUALI SONO I DIRITTI DI CUI DISPONETE?
Disponete innanzitutto di un diritto di opposizione che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell’attività commerciale, in qualsiasi momento, senza
spese.
Disponete anche:
- di un diritto d’accesso, che vi consente di ottenere:
• la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
• copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardano. Questo diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra
- di un diritto di chiedere la portabilità di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o
- che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- di un diritto di opposizione: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte dalla Società o dei suoi partners.
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- di un diritto alla cancellazione: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
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- di un diritto di limitazione, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
• in caso di uso illecito dei vostri dati;
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A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.
In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l’autorità garante della privacy competen-
te.