Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia ed Inabilità Temporanea Totale in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement, Insurance Agreement
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte cor- risposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia ed Permanente, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’impiego in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia ed Permanente, Ricovero Ospedaliero, Inabilità Temporanea Totale e Perdita d’impiego in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
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Samples: Insurance Contract
Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Permanente, Malattia Grave ed Inabilità Temporanea Totale in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
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Tassazione delle somme assicurate. Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa le somme corrisposte a seguito di Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia Permanente, Ricovero Ospedaliero, Perdita d'Impiego ed Inabilità Temporanea Totale in dipendenza del presente Contratto di Assicurazione, non sono assoggettate ad alcuna imposizione fiscale, ai sensi dell’art. dell’articolo 6 comma 2 del D.P.R. nr. 917 del 22/12/1986.
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