Common use of TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine alla data di scadenza iniziale del contratto di Mutuo o Apertura di Credito. Le coperture assicurative cessano prima della data sopra riportata: › in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza; › in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale; › in caso di liquidazione del debito residuo del Mutuo o Apertura di Credito per Invalidità Totale Permanente ovvero Malattia Grave dell’Assicurato; › in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Mutuo o Apertura di credito, nel caso in cui l’Impresa non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; › in caso di recesso annuale, con preavviso di 60 giorni da ciascuna ricorrenza annua.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection

TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine alla data di scadenza iniziale del contratto di Mutuo o Apertura di Credito. Le coperture assicurative cessano prima della data sopra riportata: in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza; in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale; in caso di liquidazione del debito residuo del Mutuo o Apertura di Credito per Invalidità Totale Permanente ovvero Malattia Grave dell’Assicurato; in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Mutuo o Apertura di credito, nel caso in cui l’Impresa non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; › in caso di recesso annuale, con preavviso di 60 giorni da ciascuna ricorrenza annua.;

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine alla data di scadenza iniziale del contratto di Mutuo o Apertura di Credito. Le coperture assicurative cessano prima della data sopra riportatatermine: › in caso di recesso esercitato dal Contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza; › in caso di disdetta da parte dell’Azienda Aderente o da parte della Compagnia entro 60 dalla scadenza; › in caso di mancato pagamento dei premi, trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del premio non pagato; › in caso di perdita dei requisiti di adesione e assicurabilità dell’Aderente e/o dell’Assicurato; › in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattualedell’Assicurato; › in caso di liquidazione del debito residuo del Mutuo o Apertura di Credito dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente ovvero Malattia Grave invalidità totale permanente dell’Assicurato; › in caso Il recesso è la facoltà riconosciuta ad una o a entrambe le parti di estinzione far cessare gli effetti della Polizza ad una data anticipata totale, trasferimento, accollo del Mutuo o Apertura rispetto alla scadenza prefissata. La perdita dei requisiti di credito, nel caso in cui l’Impresa non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione adesione e assicurabilità può dare luogo alla Compagnia; › in caso di recesso annualecessazione delle coperture, con preavviso di 60 giorni da ciascuna ricorrenza annuacorrispondente rimborso del premio per il periodo non goduto.

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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”

TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine alla data di scadenza iniziale del contratto di Mutuo o Apertura di Credito. Le coperture assicurative cessano prima della data sopra riportata: in caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla decorrenza; in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale; in caso di liquidazione del debito residuo del Mutuo o Apertura di Credito per Invalidità Totale Permanente ovvero Malattia Grave dell’Assicurato; in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Mutuo o Apertura di credito, nel caso in cui l’Impresa non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagnia; in caso di recesso annuale, con preavviso di 60 giorni da ciascuna ricorrenza annua.

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Samples: Assicurazione Creditor Protection

TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine alla data di scadenza iniziale del contratto di Mutuo o Apertura di Credito. Le coperture assicurative cessano prima della data sopra riportatatermine: in caso di recesso esercitato dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza; in caso di recesso annuale dalle sole coperture assicurative danni con preavviso di 60 giorni dalla fine dell’annualità. In tal caso, il recesso avrà effetto a partire dalla fine dell’annualità nel corso della quale è stato richiesto. La copertura Decesso abbinata rimarrà attiva fino a scadenza; in caso di decesso dell’Assicurato dell’Aderente/Assicurato; in caso di decesso dell’Aderente/Assicurato nel corso della durata contrattuale; in caso di liquidazione del debito residuo del Mutuo o Apertura dell’indennizzo per invalidità totale permanente dell’Aderente/Assicurato; alla data di Credito per Invalidità Totale Permanente ovvero Malattia Grave dell’Assicuratoscadenza della copertura assicurativa riportata nella Lettera di Conferma; in caso di estinzione anticipata totalemancato pagamento dei premi, trasferimento, accollo del Mutuo o Apertura trascorsi i 6 mesi di credito, nel caso in cui l’Impresa non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagniasospensione successivi al periodo di tolleranza; in caso di recesso annuale, con preavviso perdita dei requisiti di 60 giorni da ciascuna ricorrenza annuaadesione e assicurabilità.

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Samples: cnpitalia.it

TERMINE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. Le coperture assicurative hanno termine alla data di scadenza iniziale del contratto di Mutuo o Apertura di Credito. Le coperture assicurative cessano prima della data sopra riportatatermine: › in caso di risoluzione per mancato pagamento del premio; › in caso di recesso esercitato dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza; › in caso di decesso dell’Assicurato recesso annuale delle sole coperture assicurative danni Invalidità Totale Permanente e Inabilità Totale Temporanea, esercitato a partire dalla quarta ricorrenza annua e con preavviso di 60 giorni dalla fine dell’annualità. In tal caso, il recesso avrà effetto a partire dalla fine dell’annualità nel corso della durata contrattualequale è stato richiesto. La copertura Decesso abbinata rimarrà attiva fino a scadenza; › in caso di decesso dell’Assicurato; › in caso di liquidazione del debito residuo del Mutuo o Apertura di Credito dell’indennizzo per Invalidità Totale Permanente ovvero Malattia Grave dell’AssicuratoPermanente; › in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento, accollo del Mutuo perdita dei requisiti di adesione e di assicurabilità dell’Aderente e/o Apertura di credito, nel caso in cui l’Impresa non richieda esplicitamente la prosecuzione della copertura assicurativa inviando apposita comunicazione alla Compagniadell’Assicurato; › in caso alla data di recesso annuale, con preavviso scadenza riportata nella Lettera di 60 giorni da ciascuna ricorrenza annuaConferma.

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Samples: Contratto Redatto Secondo Le Linee Guida Del Tavolo Tecnico Ania “Contratti Semplici E Chiari”