Diritto di recesso dell’Aderente Clausole campione

Diritto di recesso dell’Aderente. L’Aderente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti dello stesso. Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. – Assistenza Clienti – Contratti Vita Rete Bancassicurazione – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Aderente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite lo sportello bancario o al collocatore presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dall’Aderente entro i termini sopraindicati. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso dell’Aderente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. L’Aderente può esercitare il diritto di recesso esclusivamente dalla garanzia accessoria in caso di morte e in caso invalidità totale permanente mantenendo in essere il Piano Individuale Pensionistico. Tuttavia, il recesso esercitato dall’Aderente relativamente al Piano Individuale Pensionistico, vale anche per la garanzia accessoria in caso di morte e in caso invalidità totale permanente eventualmente sottoscritta. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’Aderente il premio corrisposto. La Compagnia tratterrà i costi sostenuti per l’emissione del contratto di cui all’Art. 11.1.1, pari a 25,00 Euro.
Diritto di recesso dell’Aderente. (DIRITTO DI RIPENSAMENTO)‌ L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative indicata nella Lettera di Conferma, con le seguenti modalità: › recandosi nella filiale presso la quale è stata sottoscritta la Polizza; oppure › dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomanda a A/R o tramite e-mail contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Portafoglio Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Diritto di recesso dell’Aderente. 6.1 - In aggiunta a quanto previsto dall’art. 5.2 che precede, l’Aderente ha il diritto di recedere dalla Polizza entro 14 giorni dall’adesione, secondo quanto stabilito dall’articolo 67-duodecies del Decreto Legislativo n.206/2005 (Codice del Consumo). Tuttavia, l’Assicuratore accetterà richieste di recesso arrivate entro il limite di tempo di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Copertura Danni: Copertura Vita: Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
Diritto di recesso dell’Aderente. L’Aderente può recedere dalla Polizza entro 30 giorni dalla Data di Decorrenza, dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera racco- mandata con ricevuta di ritorno. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata, e la restituzione al- l’Aderente, per il tramite della Contraente, del Premio versato al netto delle imposte e della parte di Premio per la quale la copertura ha avuto effetto, nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. La Compagnia potrà trattenere dall’importo dovuto anche le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto come quan- tificate nel Modulo di adesione.
Diritto di recesso dell’Aderente. L’Aderente può recedere entro 60 giorni dalla decorrenza delle Coperture Assicurative, dandone comunicazione a CNP con lettera raccomandata a/r, via fax oppure e-mail, contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurata (indicati nella Lettera di Conferma), agli indirizzi sotto riportati: Rappresentanza Generale per l’Italia
Diritto di recesso dell’Aderente. L’Aderente può recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle coperture assicurative indicata nella Lettera di Conferma, con le seguenti modalità: › recandosi presso la filiale presso la quale è stata sottoscritta la Polizza, oppure › dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata A/R o tramite e-mail contenente gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a: Via Bocchetto, 6 – 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborsa all’Aderente la quota parte di premio pagato e non goduto al netto dell’imposta di legge calcolato a partire dalla data di richiesta di recesso, sulla base della seguente formula: La Compagnia non rimborserà il costo di emissione pagato al momento della sottoscrizione.
Diritto di recesso dell’Aderente. 6.1 In aggiunta a quanto previsto dall’art. 5.2 che precede, l’Aderente ha il diritto di recedere dalla Polizza entro 14 giorni dall’adesione, secondo quanto stabilito dall’articolo 67-duodecies del Decreto Legislativo n.206/2005 (Codice del Consumo). Tuttavia, l’Assicuratore accetterà richieste di recesso arrivate entro il limite di tempo di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Copertura Danni: Coperture Vita: Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (X) 6.2 Il recesso comporta la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno in cui è inviata la lettera raccomandata. L’Assicuratore rimborserà all’Aderente il Premio corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per cui la Copertura ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dell’avviso di recesso, mediante versamento sul conto bancario indicato dall’Aderente.
Diritto di recesso dell’Aderente. 6.1 - In aggiunta a quanto previsto dall’art. 5.2 che precede, l’Aderente ha il diritto di recedere dalla Polizza entro 14 giorni dall’adesione, secondo quanto stabilito dall’articolo 67-duodecies del Decreto Legislativo n.206/2005 (Codice del Consumo). Tuttavia, l’Assicuratore accetterà richieste di recesso arrivate entro il limite di tempo di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Copertura Danni: Copertura Vita: PSA INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx 27, Casella Postale 421, 20124 Milano (MI) PSA LIFE INSURANCE LIMITED c/o MANSUTTI S.p.A. Xxx Xxxxx Xxxxx 27, Casella Postale 421, 20124 Milano (MI)
Diritto di recesso dell’Aderente. L'Aderente può recedere dalla Polizza entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al seguente indirizzo: PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd, presso Banca PSA Italia spa, in Xxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx (XX). Il recesso determina la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno di spedizione della raccomandata. L'Assicuratore provvederà al rimborso all'Aderente del Premio versato, al netto delle imposte e della parte del Premio per cui la Garanzia Assicurativa ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, sul conto bancario indicato dall’Aderente. Non è ammesso il recesso dalle singole Coperture, poiché esse sono offerte unicamente in abbinamento e costituiscono un'unica Polizza. Pertanto il recesso esercitato ai sensi del presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Danni.

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  • Diritto di recesso del Contraente Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.

  • Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di cre- dito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto. Si. Ai sensi dell’art. 125-ter c.1 del D.lgs. n. 385 del 1993 in tema di recesso del consumatore: il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se suc- cessivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le infor- mazioni previste ai sensi dell’art. 125-bis c. 1 del D.lgs. n. 385 del 1993. Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una raccomandata a.r. al Finanziatore Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo D’Azeglio 33/E, 10126 To- rino. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex all’indirizzo di cui sopra oppure mediante posta elettronica a recessi@santan- xxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000 a condizione che sia confermata me- diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se conse- gnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevi- mento non e', comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. Qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finan- ziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Diritto di ripensamento Il Cliente domestico (di seguito anche solo “Cliente”) ha il diritto di ripensamento, così come previsto dall’art.52.2 lettera a) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii), cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta senza necessità di indicarne le ragioni e senza alcuna penalità. In particolare: a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui SEV S.p.A. acquisirà detta conferma, decorrerà: i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, dal giorno di esecuzione di detta operazione; ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell’Area clienti del sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il diritto di ripensamento può essere esercitato dal Cliente inoltrando comunicazione scritta a SEV S.p.A., eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento facente parte della documentazione contrattuale. Il Modulo di ripensamento è comunque anche reperibile presso gli uffici di SEV, nonché pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Si precisa altresì che, qualora il Cliente: a) non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: • qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambiofornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; ii) essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

  • Direttore dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art.1915 del Codice Civile).