CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI Clausole campione

CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI. 4 ART. 5 CUMULO 4 ART. 6 COME POTERSI ASSICURARE 4
CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI. Il capitale iniziale assicurato coincide con l’importo erogato del Mutuo o Apertura di Credito. Il capitale massimo assicurabile è pari a € 500.000. In caso di designazione di più assicurati per un singolo Contratto di Mutuo o Apertura di Credito, il capitale assicurato per ciascuna testa coincide con l’importo erogato totale del Mutuo o Apertura di Credito. Nel caso in cui l’Importo erogato del Mutuo o Apertura di Credito superi € 500.000, il capitale assicurato iniziale sarà limitato a tale importo. ART. 5
CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, l’Aderente può scegliere l’importo del capitale assicurato nel rispetto dei limiti sotto riportati. Il capitale assicurato: non può essere superiore all’importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo alla data di sottoscrizione, fermo restando un importo massimo assicurabile di € 500.000; non può essere inferiore al 25% dell’importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo, fermo restando un importo assicurabile minimo di € 3.000. In caso di cointestazione del Contratto di Finanziamento, la somma dei capitali assicurati di tutti gli Aderenti cointestatari, non può superare l’importo del Finanziamento erogato ovvero del debito residuo alla data della sottoscrizione.
CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI. Il capitale iniziale assicurato coincide con: › l’importo erogato del Mutuo o Apertura di Credito in caso di Mutui e Aperture di Credito di nuova erogazione; › il capitale residuo in caso di Mutui o Aperture di Credito in essere. Il capitale massimo assicurabile è pari a € 500.000. In caso di designazione di più assicurati per un singolo Contratto di Mutuo o Apertura di Credito, il capitale assicurato per ciascuna testa coincide con l’importo erogato totale del Mutuo o Apertura di Credito. Nel caso in cui l’Importo erogato del Mutuo o Apertura di Credito ovvero il capitale residuo superi € 500.000, il capitale assicurato iniziale sarà limitato a tale importo. ART. 5
CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta l’Aderente può scegliere tra una delle seguenti opzioni indicate nella tabella che segue: › l’importo del capitale assicurato costante per le coperture Decesso e Invalidità Totale Permanente;
CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI. La Copertura Assicurativa prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione da parte della Compagnia del Capitale Assicurato in vigore al momento del verificarsi dell’evento. Il Capitale Assicurato è decrescente, in periodi mensili, ed è pari al Capitale Iniziale indicato nel Modulo di Adesione diminuito di tanti importi di decrescenza quanti sono i periodi di copertura interamente trascorsi. Ogni importo di decrescenza è pari al Capitale Assicurato Iniziale diviso per la durata della polizza espressa in mesi. Per la garanzia Decesso, il Capitale Assicurato Iniziale è scelto dall’Aderente, con il limite minimo di Euro 1.000,00 (mille/00) ed il limite massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per singolo Assicurato. Per le garanzie Inabilità Totale Temporanea e Perdita di Impiego, l’indennizzo mensile assicurabile è pari all’importo mensile scelto dall’Aderente al momento dell’adesione alla Copertura Assicurativa, con il limite minimo di Euro 100,00 (cento/00) ed il limite massimo di Euro 1.200,00 (milleduecento/00). Il capitale assicurato e l’indennizzo mensile assicurabile potrà essere scelto secondo il seguente schema: L’indennizzo mensile, indicato nel Modulo di Adesione, è sempre costante per tutta la durata contrattuale.
CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta l’Aderente può scegliere tra una delle seguenti opzioni indicate nella tabella che segue: › l’importo del capitale assicurato per le coperture Decesso e Invalidità Totale Permanente; › l’importo dell’indennizzo mensile costante per la copertura Inabilità Totale Temporanea. ART. 5
CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI. Il capitale assicurato: non può essere superiore ad € 75.000 per singolo cointestatario; non può essere inferiore ad € 2.000 per singolo cointestatario; › deve coincidere con il Prestito erogato
CAPITALE ASSICURATO E MASSIMALI. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, l’Aderente può scegliere l’importo del capitale assicurato nel rispetto dei limiti sotto riportati. Il capitale assicurato: › non può essere superiore all’importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo alla data di sottoscrizione, fermo restando un importo massimo assicurabile di € 500.000 per singolo Assicurato; › non può essere inferiore al 25% dell’importo erogato del Finanziamento ovvero del debito residuo, fermo restando un importo assicurabile minimo di € 3.000 per singolo Assicurato. Prima dell’accoglimento della richiesta di adesione, la Compagnia verificherà la presenza di eventuali ulteriori capitali assicurati per il rischio morte, per Aderente e Assicurato, presso la Compagnia medesima. Se la somma di tutti i capitali assicurati (compreso il nuovo importo che si intende assicurare) è superiore a € 1.000.000 per Aderente e € 500.000 per Key Man, la Compagnia non accetta il rischio e rifiuterà la richiesta di adesione; se la Compagnia accetta per errore, l’accettazione è senza effetto e la Compagnia ha facoltà di darne comunicazione