Common use of TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE Clause in Contracts

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE. Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, xxx comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 (centottanta), salvo diversa offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario in fase di gara se previsto dal bando, naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016. Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

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TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE. Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, xxx ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 40 (centottanta), salvo diversa offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario in fase di gara se previsto dal bando, quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale dell’1/1000 per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 comma 4 del Decreto Legislativo DLgs 50/2016. Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

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TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE. Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, xxx comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 (centottanta), salvo diversa offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario in fase di gara se previsto dal bando, 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per milledi Euro 366 ( euro trecentosessantasei) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ritardo. Tale penale corrisponde ad una quantificazione definita, ai sensi dell'articolo 145 del D.P.R. 207/10, in un importo compreso tra lo 0,3 e l'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 298 comma 4 2 del Decreto Legislativo 50/2016D.P.R. 207/10. Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

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TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE. Il tempo utile totale per consegnare dare ultimati tutti i lavori in appalto, xxx comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in tutte le prestazioni oggetto del presente appalto è pari a 540 (cinquecentoquaranta) giorni 180 (centottanta), salvo diversa offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario in fase di gara se previsto dal bando, naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatoreNella determinazione dei tempi di esecuzione si è tenuto conto che le lavorazioni dovranno avvenire su n. 1 (uno) turni giornalieri. I lavori dovranno essere condotti ininterrottamente nei giorni feriali, con impiego di mano d’opera e mezzi tali da assicurare il rispetto del programma esecutivo dei lavori . Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 del C. G. A. R.; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art. 25. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 159 del DPR 207/2010. Scaduti infruttuosamente i termini utili di ultimazione dei lavori di cui sopra, l’appaltatore incorrerà nelle penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore dalla Stazione appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattualequalsiasi titolo, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una risultassero superiori all’ammontare complessivo della penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per stessa. Per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 nel compimento di tutti i lavori l’Appaltatore incorrerà nella penale del 0,5 0/00 (0,5 per cento dello stesso importo mille) del complessivo ammontare netto contrattuale. Qualora Tali penali, cumulabili, verranno trattenute direttamente sul corrispettivo dovuto per lavori e verranno applicate le norme contenute nell’art. 145 del DPR 207/2010. L'importo complessivo della penale non potrà superare il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora tale limite venisse superato, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista previsto dall'articolo 108 136 del d. lgs. 163/2006 sulla base di quanto disposto dall’art. 145 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016DPR 207/2010. Nel caso di esecuzione delle opere Qualora la prestazione sia articolata in più parti, ai sensi dell’art. 145, comma 5 del DPR 207/2010, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le eventuali penali dovranno essere applicate di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi delle sole parti importi. Con riferimento all’art. 1662 del Codice Civile si stabilisce che nel caso in cui - per negligenza dell’Appaltatore accertata dal Direttore dei lavori interessate dal ritardo. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore - lo sviluppo esecutivo dei lavori non fosse tale da assicurare il compimento nel tempo prefissato dal presente contratto, e l'organo che non sia stato dato corso ai lavori ordinati dal Direttore dei lavori anche dopo assegnazione di collaudo ove costituitoun termine perentorio commisurato all’urgenza dei lavori stessi, la Stazione appaltante ha diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.

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TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE. Il Ai densi dellʼart. 145 del DPR 207/2010 il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, xxx ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 (centottanta), salvo diversa offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario in fase di gara se previsto dal bando, quattrocentoventicinque naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale di Euro 200 per ogni giorno di ritardo ritardo. Tale penale corrisponde ad una quantificazione definita, ai sensi del comma 3 dellʼart. 145 del DPR 207/2010, in un importo compreso tra lo 0,3 e l'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 dal comma 4 dellʼart. 145 del Decreto Legislativo 50/2016DPR 207/2010. Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

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Samples: www.beniculturalicalabria.it

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE. Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, xxx ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 180 240 (centottantaduecentoquaranta), salvo diversa offerta migliorativa presentata dall’aggiudicatario in fase di gara se previsto dal bando, naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo del verbale di consegna dei lavorilavori (dell'ultimo verbale in caso di consegna frazionata) . L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016. Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

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